Corte costituzionale
Sentenza n. 34/2026
Corte cost., sent. 20 marzo 2026, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 34/2026
- Data di deposito
- 20 marzo 2026
- Data di decisione
- 26 gennaio 2026
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:34
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, n. 8), legge n. 75 del 20 febbraio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 47412
Il controllo demandato alla Corte costituzionale sul requisito della rilevanza è meramente esterno e non si spinge fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni, a meno che, ictu oculi, la sua valutazione appaia del tutto priva di fondamento. (Precedente: S. 129/2025 - mass. 46858).
Massima n. 47413
La funzione delle circostanze attenuanti generiche è quella di attribuire rilevanza, ai fini della commisurazione della sanzione, a specifiche caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore – non tipizzabili ex ante dal legislatore in ragione della loro varietà, e diverse da quelle che già integrano ipotesi “nominate” di attenuazione della pena – che connotano il fatto di un minor disvalore rispetto a quanto la conformità della condotta alla figura astratta del reato lasci a supporre; non già di correggere una sproporzione intrinseca dei minimi edittali. (Precedenti: S. 197/2023; S. 63/2022 - mass. 44730).
Massima n. 47414
Il principio di proporzionalità delle pene, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., impone al legislatore – che, pure, dispone di ampia discrezionalità in materia – il limite della non manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria. Tale limite deve ritenersi superato solo allorché la severità della pena comminata sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato; il che accade, in particolare, ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all’inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, eccessive rispetto alla sua gravità. (Precedenti: S. 197/2023 - mass. 45842; S. 63/2022 - mass. 44730; S. 28/2022- mass. 44620).Il principio di proporzionalità delle pene, oltre a interessare l’attività normativa, si impone all’opera del giudice comune, chiamato a tradurre i precetti astratti della legge in comandi che vivono nella realtà delle fattispecie concrete.In attuazione del principio di offensività in concreto, il giudice può espungere dalla fattispecie – nei limiti in cui il dato normativo lo consenta – condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale, collocandosi così in una zona in cui alla “formale” integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano “sostanziale”, l’integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale. (Precedente: S. 113/2025 - mass. 46919).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Bologna, prima sez. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 3, primo comma, n. 8, della legge n. 75 del 1958 nella parte in cui prevede, per la condotta di favoreggiamento della prostituzione, la pena della reclusione “da due a sei anni”, anziché “fino a sei anni” e, in via subordinata, non prevede l’attenuante per i casi di lieve entità. L’assoggettamento a pena di azioni che, pur se, in ipotesi, svolte con intento di “protezione”, oggettivamente agevolano il compimento dello scambio sessuale a pagamento – come l’accompagnamento delle prostitute – si iscrive coerentemente nella politica criminale del legislatore, finalizzata a evitare l’approfittamento della condizione di vulnerabilità della donna, a tutela dei suoi diritti fondamentali e della sua stessa dignità. Ciò posto, il trattamento sanzionatorio censurato non viola i principi di proporzionalità delle pene e di eguaglianza e ragionevolezza, rientrando nella discrezionalità del legislatore stabilire se una determinata pena minima sia, o meno, adeguata al disvalore sociale e se le condotte di favoreggiamento e quelle di sfruttamento della prostituzione meritino lo stesso trattamento sanzionatorio. Nemmeno la mancata previsione dell’attenuante per i casi di lieve entità determina un vulnus ai citati principi in quanto la latitudine della pena già consente al giudice di infliggere, in concreto, una pena proporzionata alla gravità della violazione. Né, inoltre, la formulazione della norma esclude che lo stesso possa avvalersi di altri strumenti che consentono un’attenuazione del trattamento sanzionatorio, come le circostanze attenuanti generiche; rimane ferma, infine, l’operatività del principio di offensività nella sua proiezione “concreta” e, dunque, il potere-dovere del giudice di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva). (Precedenti: S. 141/2019 - mass. 41826; S. 119/1973 - mass. 6800; S. 44/1964 - mass. 2140).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bologna, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze