Corte costituzionale
Sentenza n. 32/2026
Corte cost., sent. 19 marzo 2026, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/2026
- Data di deposito
- 19 marzo 2026
- Data di decisione
- 28 gennaio 2026
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Roberto Nicola Cassinelli
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:32
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 47329
La sospensione condizionale è istituto la cui disciplina resta rimessa all’apprezzamento discrezionale del legislatore in via generale ed astratta prima ancora che a quello del giudice, da compiersi caso per caso, tra cui vi rientra la scelta di aver fissato quale preliminare condizione per l’operatività dell’istituto che la pena inflitta non ecceda un certo limite. (Precedenti: S. 208/2024 - mass. 46450; S. 85/1997 - mass. 23202; O. 475/2002 - mass. 27369).
Massima n. 47330
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., l’art. 164, secondo comma, n. 1), cod. pen., nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen. Se la sospensione condizionale della pena ha conservato la sua ratio essenziale, di monito al condannato per reati di non particolare gravità, associato alla sentenza di condanna, risparmiandogli, però, l’esperienza del carcere, differenti sono divenuti i suoi presupposti rispetto alle scelte iniziali del legislatore: in particolare essa, non più concepita come un beneficio del quale fruire una sola volta, risulta applicabile, per effetto della giurisprudenza costituzionale, non già in forza di automatismi, quanto piuttosto della necessità di tener conto che la personalità umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti. È pertanto irragionevole che – pel sol fatto dell’esistenza di una precedente condanna, oggetto di riabilitazione – sia preclusa al giudice quella valutazione prognostica sull’assenza di proclività a delinquere che gli è, invece, consentita in presenza di una condanna anteriormente comminata e sospesa, e dunque pur sempre basata su di una prognosi di non recidività rivelatasi fallace. Quanto, poi, alla circostanza che la declaratoria di illegittimità costituzionale ha come effetto di consentire la fruizione della sospensione condizionale pur quando risultino superati i limiti di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen., la stessa deve considerarsi una conseguenza intrinsecamente connaturata alle caratteristiche proprie della riabilitazione, giacché essa estingue ogni effetto penale della condanna. Infine, sebbene la “neutralizzazione” degli effetti della condanna oggetto di riabilitazione potrebbe rivelarsi non irreversibile, potendo pur sempre verificarsi la revoca di diritto della riabilitazione già intervenuta, resta ferma, per il giudice chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità per tale ulteriore reato, la possibilità di procedere alla revoca della riabilitazione (art. 683, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.), tornando così a operare anche la preclusione alla concessione della sospensione derivante dal combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen. (Precedente: S. 208/2024 - mass. 46450).
Massima n. 47331
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell’art. 178, ultimo inciso, cod. pen. La disposizione censurata si limita a disciplinare le conseguenze della riabilitazione, senza pertanto avere l’effetto di precludere, in presenza di una precedente condanna oggetto di riabilitazione, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ciò di cui si duole il rimettente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen.;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, ultimo inciso, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze