Corte costituzionale
Sentenza n. 28/2026
Corte cost., sent. 10 marzo 2026, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/2026
- Data di deposito
- 10 marzo 2026
- Data di decisione
- 12 gennaio 2026
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Roberto Nicola Cassinelli
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:28
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 47342
Nel procedimento relativo all’ammissione al patrocinio dei non abbienti il giudice esercita una funzione giurisdizionale avente a oggetto l’accertamento della sussistenza di un diritto dotato di fondamento costituzionale e i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente previsti, e rimovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di impugnazione previsti a tale scopo. (Precedenti: S. 80/2020; O. 128/2016; O. 144/1999).La revoca della precedente ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottata in ragione dell’originaria insussistenza di un presupposto di ammissione al beneficio, diventa definitiva soltanto quando si consolida per effetto di una decisione inoppugnabile o perché è scaduto il termine per impugnarla; ove sia impugnata, il provvedimento del giudice che decide sull’impugnazione ha natura costitutiva, poiché è volto ad accertare se, con riferimento all’intero segmento temporale interessato dal procedimento, sussistano o meno le condizioni volute dal legislatore affinché la parte che lo richiede possa accedere al patrocinio dei non abbienti.
Massima n. 47343
In presenza di disposizioni sopravvenute che modifichino o integrino le norme oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, o che incidano su di esse, si impone la restituzione degli atti al rimettente, per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, quando lo ius superveniens possa condizionare l’applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo, ovvero muti in modo sostanziale i termini della questione così come è stata posta dal giudice a quo o, comunque, intacchi il meccanismo contestato dal rimettente. (Precedenti: S. 79/2019 - mass. 42198; S. 51/2019 - mass. 42272; S. 194/2018 - mass. 40520; S. 236/2018 - mass. 40567; S. 125/2018 - mass. 41330; O. 55/2020 - mass. 42497; O. 230/2019 - mass. 40827).(Nel caso di specie, è ordinata la restituzione al Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, degli atti inerenti alle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 15-quinquies, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010, introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. t, del d.lgs. n. 149 del 2022, nella parte in cui prevede che, nel procedimento di mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli appositi elenchi degli avvocati istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo ove ha sede l’organismo di mediazione competente, anziché la possibilità di avvalersi anche di un avvocato iscritto a un consiglio dell’ordine diverso da quello del luogo in cui siede il giudice competente, con l’unico limite della non riconoscibilità delle spese e indennità di trasferta previste dai parametri forensi, come avviene nel processo civile, ovvero un difensore non iscritto all’elenco istituito nel luogo ove ha sede l’organismo di mediazione, nel caso della mediazione obbligatoria. Successivamente all’ordinanza di rimessione, l’art. 1, comma 1, lett. p, n. 3, del d.lgs. n. 216 del 2024 ha integrato il contenuto normativo secondo il verso del dubbio di legittimità prospettato dal rimettente e, pur in assenza di una disposizione transitoria volta a regolarne l’applicabilità ai processi in corso, condiziona l’applicazione della norma censurata nel giudizio principale, in quanto incide sul procedimento, ancora in corso, volto ad accertare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, vale a dire la nomina di un avvocato interno al foro della mediazione. Ne consegue che, senza porre un problema di retroattività o irretroattività della norma sopravvenuta, il regime degli effetti temporali dello ius superveniens va inquadrato alla luce del principio tempus regit processum, potendo spiegare efficacia sanante nell’ottica della domanda di accesso al patrocinio, da cui la necessità che il rimettente proceda alla rivalutazione della rilevanza e, se del caso, della non manifesta infondatezza).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Livorno, in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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