Corte costituzionale
Sentenza n. 27/2026
Corte cost., sent. 10 marzo 2026, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/2026
- Data di deposito
- 10 marzo 2026
- Data di decisione
- 28 gennaio 2026
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Alessandra Sandulli
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:27
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 47247
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell’art. 669 del medesimo codice. L’omessa previsione della incompatibilità del giudice dell’esecuzione in sede di rinvio –censurata dal Tribunale di Milano, ottava sez. pen., in funzione di giudice dell’esecuzione – viola i parametri evocati, in quanto la decisione sulla richiesta di revoca ex art. 669 cod. proc. pen. presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», come delineate dalla giurisprudenza costituzionale affinché ricorra una incompatibilità costituzionalmente necessaria a tutela della terzietà ed imparzialità del giudice. L’accertamento sulla sussistenza del bis in idem, pur svolgendosi nella fase esecutiva, richiede infatti valutazioni che travalicano la stretta esecuzione del giudicato di condanna, attingendo il livello della cognizione, e implicano apprezzamenti tecnico-giuridici che non possono prescindere dallo scrutinio del materiale probatorio, con effetti sul trattamento sanzionatorio inflitto in sede cognitiva. Esso, pertanto, è idoneo a pregiudicare la decisione cui il giudice dell’esecuzione è chiamato in sede di rinvio sulla medesima res iudicanda. (Precedenti: S. 7/2022 - mass. 44517; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 200/2016 - mass. 39029; S. 183/2013 - mass. 37211, 37212).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'art. 669 del medesimo codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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