Corte costituzionale

Sentenza n. 26/2026

Corte cost., sent. 9 marzo 2026, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/2026
Data di deposito
9 marzo 2026
Data di decisione
14 gennaio 2026
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Alessandra Sandulli
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:26

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge della Regione siciliana n. 26 del 10 giugno 2025

Parametri

Massime

Massima n. 47458

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., dell’art. 6 della legge reg. siciliana n. 26 del 2025, che prevede per l’anno 2025 l’applicazione di tariffe per prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato superiori a quelle fissate a livello nazionale dal d.m. salute, di concerto con il Mef del 25 novembre 2024. Il ricorrente si limita ad affermazioni generiche e apodittiche, senza rispettare l’onere di adeguata motivazione. (Precedente: S. 169/2024 - mass. 46422).

Massima n. 47459

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento alle competenze statutarie della Regione siciliana, dell’art. 6 della legge reg. siciliana n. 26 del 2025, che prevede per l’anno 2025 l’applicazione di tariffe per prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato superiori a quelle fissate a livello nazionale dal d.m. salute, di concerto con il Mef del 25 novembre 2024. La censura è meramente accennata e dunque totalmente immotivata. (Precedente: S. 62/2020 - mass. 43128).

Massima n. 47460

L’intreccio tra profili costituzionali e organizzativi comporta che la funzione sanitaria pubblica venga esercitata su due livelli di governo: quello statale, il quale definisce le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini – cioè i livelli essenziali di assistenza – e l’ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al loro finanziamento; quello regionale, cui pertiene il compito di organizzare sul territorio il rispettivo servizio e garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto degli standard costituzionalmente conformi.Ferma la competenza statale a definire i LEA in maniera uniforme sul territorio nazionale, alle regioni spetta, invero, la competenza a organizzare i rispettivi servizi sanitari con l’obiettivo di garantire la concreta attuazione delle prestazioni sanitarie individuate dallo Stato.(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia del coordinamento della finanza pubblica, dell’art. 6 della legge reg. siciliana n. 26 del 2025, che prevede per l’anno 2025 l’applicazione di tariffe per talune prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato superiori a quelle fissate a livello nazionale dal d.m. salute, di concerto con il Mef del 25 novembre 2024. La locuzione «a carico dei bilanci regionali» di cui all’art. 15, comma 17, primo periodo, del d.l. 95 del 2012, come convertito e modificato – ai sensi del quale «[g]li importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali» –, interpretata in coerenza con il principio di autonomia finanziaria enunciato dall’art. 119 Cost., deve intendersi riferita alle ipotesi in cui le regioni utilizzano per l’aumento risorse proprie autonome e non espressamente sottratte, nemmeno per effetto del piano di rientro, alla loro disponibilità quanto alla relativa destinazione. Così inteso, il vincolo a porre a carico dei bilanci regionali gli aumenti tariffari per i quali le regioni non intendano seguire la procedura di deroga garantisce che, per le regioni in piano di rientro, le risorse del Fondo sanitario restino comunque destinate all’attuazione di tali piani, così da preservare il duplice obiettivo di equilibrio economico-finanziario del settore sanitario e di piena realizzazione dei LEA al quale gli stessi piani sono specificamente preordinati. Nel caso di specie, l’aumento contemplato dalla disposizione impugnata grava su risorse regionali proprie, non soggette ai vincoli del piano di rientro, non tratte dal Fondo sanitario regionale. Poiché, dunque, la disposizione impugnata non introduce ulteriori prestazioni rispetto a quelle individuate a livello statale, ma si limita a prefigurare un aumento delle tariffe per alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale già incluse nei LEA, in un contesto normativo che consente alle regioni di aumentare le tariffe con risorse a loro carico, quando ciò sia necessario per assicurare l’effettiva erogazione dei LEA statali, essa trova fondamento nella competenza legislativa concorrente della Regione in materia di tutela della salute, oltre a giustificarsi, sul piano generale, in base al principio di autonomia finanziaria sancito nell’art. 119 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione siciliana 10 giugno 2025, n. 26 (Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027), promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. siciliana n. 26 del 2025, promossa, in riferimento alle competenze statutarie della Regione siciliana, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. siciliana n. 26 del 2025, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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