Corte costituzionale

Sentenza n. 20/2026

Corte cost., sent. 24 febbraio 2026, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
20/2026
Data di deposito
24 febbraio 2026
Data di decisione
12 gennaio 2026
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saverio Marini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:20

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13-bis, comma 1, bis, decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017
  • legge n. 48 del 18 aprile 2017
  • art. 13-bis, comma 1, decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017

Parametri

Massime

Massima n. 47392

La facoltà di autodeterminarsi quanto alla mobilità della propria persona nello spazio, in linea di principio, costituisce una componente essenziale sia della libertà personale, sia della libertà di circolazione. (Precedente: S. 127/2022 - mass. 44866).Il nucleo irriducibile dell’habeas corpus, tutelato dall’art. 13 Cost. e ricavabile per induzione dal novero di atti espressamente menzionati dallo stesso articolo (detenzione, ispezione, perquisizione personale), comporta che il legislatore non possa assoggettare a coercizione fisica una persona, se non in forza di atto motivato dell’autorità giudiziaria, o convalidato da quest’ultima entro quarantotto ore, qualora alla coercizione abbia invece provveduto l’autorità di pubblica sicurezza. (Precedenti: S. 203/2024 - mass. 46478; S. 127/2022 - mass. 44865; S. 22/2022 - mass. 44587; S. 275/2017; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 105/2001 - mass. 26150; S. 238/1996 - mass. 22598; S. 194/1996 - mass. 22505; S. 193/1996 - mass. 22522; S. 143/1996 - mass. 22387; S. 23/1975 - mass. 7643, 7644; S. 45/1960 - mass. 1082; S. 2/1956 - mass. 12).Vanno ricondotti nell’ambito di applicazione dell’art. 13 Cost. non solo gli atti di coercizione fisica, ma anche gli atti non coercitivi che producono un assoggettamento totale della persona all’altrui potere, con effetti sostanzialmente analoghi alla coercizione fisica. (Precedente: S. 30/1962 - mass. 1489).L’interpretazione sistematica dell’art. 13 Cost. alla luce dell’art. 3 Cost., comporta che le prescrizioni restrittive degradanti per la persona, per quanto previste dalla legge e necessarie a perseguire il fine costituzionalmente tracciato che le giustifica, non possono sfuggire alla riserva di giurisdizione, perché esse, separando l’individuo o un gruppo circoscritto di individui dal resto della collettività, e riservando loro un trattamento deteriore, portano con sé un elevato tasso di potenziale arbitrarietà, al quale lo Stato di diritto oppone il filtro di controllo del giudice, quale organo chiamato alla obiettiva applicazione della legge in condizioni di indipendenza e imparzialità. (Precedenti: S. 127/2022 - mass. 44866; S. 219/2008 - mass. 32596).Sono limitative della libertà personale anche le misure che, pur non caratterizzate da forme di coercizione, introducono una sorta di degradazione giuridica, determinata dall’isolamento del soggetto inciso dalla misura rispetto a tutti gli altri consociati. A far scattare le garanzie dell’art. 13 Cost., infatti, non è di per sé sufficiente la degradazione giuridica determinata dalla misura censurata, ma è altresì necessario a tal fine che il trattamento deteriore dell’individuo rispetto al resto della collettività incida sulla sua libertà di movimento in maniera significativa dal punto di vista quantitativo, in relazione alla particolare gravosità delle limitazioni imposte attraverso la misura. (Precedenti: S. 203/2024 - mass. 46478; S. 68/1964 - mass. 2187, 2191; S. 11/1956 - mass. 41).L’uguaglianza e la pari dignità sociale si ritrovano potenzialmente compresse laddove la misura applicata non abbia carattere coercitivo, e possa quindi apparire prima facie restrittiva soltanto della libertà da prestazioni personali o della libertà di circolazione, ma venga adottata nei confronti di uno specifico individuo e sulla base di una valutazione personale di tratti della sua personalità che siano idonei a differenziarlo dal resto indistinto della collettività.Il giudizio sull’ascrivibilità di una certa misura restrittiva all’ambito di applicazione della libertà personale ha carattere dinamico, nel senso che, di volta in volta, si tratta di valutare se eventuali evoluzioni legislative, nel segno di un irrigidimento di presupposti, contenuti ed effetti della misura stessa, debbano indurre a ritenere varcata la soglia minima, superata la quale si impone l’osservanza della riserva di giurisdizione. Per stabilire quando siffatta eventualità si verifichi occorre prendere in considerazione diversi fattori. In linea di principio, rientrano tra essi: i) la durata della misura (in relazione tanto al minimo, quanto al massimo astrattamente applicabile); ii) i presupposti applicativi (sia quanto ai fatti o reati-spia, sia quanto all’attualità dei fatti presupposti e del livello di accertamento richiesto); iii) gli effetti collegati all’eventuale trasgressione (rispetto ai quali si deve tener conto del complessivo trattamento sanzionatorio connesso al quadro edittale della sanzione); iv) l’ambito territoriale di riferimento (essendo ovviamente differente se l’ambito è quello comunale, provinciale o regionale); v) la rilevanza dell’accesso ai luoghi per lo svolgimento di attività strumentali al sostentamento o essenziali per la vita di relazione (incidendo diversamente, ad esempio, l’interdizione ad assistere a una manifestazione sportiva rispetto al divieto di accedere a una pluralità di esercizi pubblici); vi) il collegamento con le abitudini di vita dell’interessato (ravvisandosi un maggiore grado di incidenza restrittiva nelle misure che possono operare anche nel luogo di residenza del prevenuto); vii) la determinatezza dei luoghi interdetti o limitati (essendo significativo se il prevenuto sia messo in grado di conoscere esattamente i luoghi che gli sono interdetti o che sono comunque interessati dalla misura).Persino innanzi a misure che comportano una qualche forma di coercizione fisica e che quindi sembrerebbero attingere a una componente determinante della libertà personale, le garanzie dell’art. 13 Cost. restano inoperanti qualora gli interventi coattivi abbiano un carattere meramente momentaneo e non siano invasivi della sfera corporea e dell’intimità della persona. A fortiori, non appare possibile prescindere dalla sussistenza di un apprezzabile livello quantitativo di sacrificio per il destinatario della misura di prevenzione qualora la limitazione della libertà personale venga ricostruita alla stregua del criterio della c.d. degradazione giuridica. Quest’ultimo, dunque, può produrre un ampliamento dell’ambito di applicazione delle garanzie costituzionali previste per la libertà personale, in ragione dell’operare del principio di uguaglianza e della pari dignità sociale, ma solo in presenza di un sacrificio quantitativamente apprezzabile. (Precedenti: S. 203/2024 - mass. 46478; S. 13/1972 - mass. 5898; S. 30/1962 - mass. 1489).Rispetto ai criteri applicati nel determinare il dato quantitativo e la soglia di afflittività ai fini dell’applicazione delle garanzie previste a tutela della libertà personale, un ruolo primario assume la distinzione tra divieto di recarsi in un certo luogo e obbligo di recarsi, o di rimanere, in un luogo determinato. Il primo viene di regola considerato meno gravoso del secondo e rappresenta una linea discretiva relativamente sicura nel distinguere tra i diversi livelli di intensità delle misure che comunque incidono sulla libertà della persona di muoversi nello spazio; sebbene i divieti potrebbero essere così dilatati da non rendere più sostenibile l’assunto della tendenziale minore incidenza sulle facoltà della persona del divieto di recarsi in un determinato luogo rispetto al corrispondente obbligo. (Precedente: S. 203/2024 - mass. 46478).

Massima n. 47393

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 13 Cost., l’art. 13-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 14 del 2017, come conv., nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito (c.d. Daspo antirissa aggravato) si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 6, commi 3 e 4, della legge n. 401 del 1989. Il provvedimento censurato dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, pur risolvendosi in un divieto di accedere a taluni luoghi, anziché nell’obbligo di rimanervi, costituisce una restrizione della libertà personale ai sensi dell’art. 13 Cost., in quanto la misura, in questa forma aggravata, ha un campo applicativo estremamente vasto, estendendosi potenzialmente a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento del territorio provinciale. Sebbene sia da ritenere che nella generalità dei casi in omaggio al principio di proporzionalità l’autorità di p.s. dosi le restrizioni al minimo necessario, ad avere importanza sono i tratti che la misura assume sul piano normativo, tanto più che la riserva di giurisdizione ha il fine precipuo di sottrarre le persone ad arbitrî resi possibili dalla formulazione delle norme limitative della libertà. Il divieto di accedere a tutti i pubblici esercizi della provincia (di fatto, nella maggior parte dei casi, quella ove si risiede o si dimora abitualmente) rischia di creare una “cortina” di isolamento, che raggiunge la persona proprio in contesti relazionali assai prossimi, ove lo “stigma sociale” connesso al divieto diviene particolarmente accentuato e afflittivo. Inoltre, la legge lascia indeterminati i luoghi preclusi al prevenuto, essendo la misura estesa a tutti gli esercizi pubblici della provincia, nonché agli spazi ad essi circostanti: è evidente che tale indeterminatezza, qualora il provvedimento del questore non contenga idonee specificazioni, potrebbe rendere al prevenuto difficile l’esatta identificazione dei luoghi interdetti. Né si tratta di una restrizione di breve durata, e quindi inidonea a incidere significativamente sulla vita sociale del prevenuto, considerato che il divieto può ora rimanere efficace fino a tre anni e ha un’estensione minima di un anno. Infine, a un divieto di larghissima applicazione corrisponde ormai, in caso di inosservanza, una risposta sanzionatoria capace di condizionare pesantemente la vita del soggetto, considerata anche la possibilità che la pena inflitta, stante il massimo edittale di tre anni di reclusione, resti sottratta alla sospensione condizionale. L’insieme di tali fattori convergenti, inquadrati alla luce del processo legislativo di rafforzamento della misura, comporta che il c.d. “Daspo antirissa aggravato” (o provinciale) abbia valicato la soglia minima di afflittività, superata la quale anche un mero divieto di recarsi in luoghi determinati deve essere sottoposto alle garanzie offerte dall’art. 13 Cost. a tutela della libertà personale. Alla misura censurata va dunque applicata una grandezza già esistente nell’ordinamento, quella del c.d. Daspo sportivo con obbligo di firma, analoga al “Daspo antirissa” e per la quale il legislatore ha previsto la convalida da parte dell’autorità giudiziaria. (Precedenti: S. 193/1996 - mass. 22522; S. 143/1996 - mass. 22387).

Massima n. 47394

Il fondamento delle misure di prevenzione è nel principio secondo cui l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive di fatti illeciti, anche da un sistema di misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire: sistema che corrisponde a una esigenza fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 13, 16 e 17 della Costituzione. (Precedenti: S. 282/2010 - mass. 34927; S. 23/1964 - mass. 2081; S. 27/1959 - mass. 801).Nella disciplina delle misure di prevenzione non è precluso al legislatore, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’avanzamento della soglia di tutela. Quest’ultima eventualità, tuttavia, qualora comporti un superamento di una certa soglia di afflittività, impone il rafforzamento delle garanzie applicative grazie all’intervento ineliminabile dell’autorità giudiziaria, che si rende necessario ogni qual volta la misura si presti potenzialmente a determinare restrizioni quantitativamente apprezzabili al lecito agire dell’individuo che ne è colpito.(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 13 Cost., dell’art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come conv., che disciplina il provvedimento impositivo del “Daspo antirissa”. La misura non incide in senso limitativo sulla libertà personale, considerato che il divieto di accesso ivi previsto concerne plurimi pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi ove sono stati commessi i fatti rilevanti o che siano frequentati dalle persone alle quali il prevenuto si associa. Condizione di legittimità del provvedimento, in altri termini, è che esso inibisca l’ingresso a quei soli locali che l’autorità di p.s. è stata in grado di collegare alla commissione delle condotte oppure alla presenza di persone abitualmente associate al prevenuto. Da ciò consegue che in tal modo il sacrificio imposto non appare quantitativamente eccessivo e quindi non assurge a una restrizione della libertà personale, in quanto il destinatario del provvedimento resta in grado di frequentare, anche abitualmente, altri esercizi pubblici e locali della medesima natura, ove potrà non solo approvvigionarsi di quanto necessario, ma anche costituire eventuali nuovi legami sociali).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n. 48, nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco Saverio MARINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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