Corte costituzionale
Sentenza n. 142/2026
Corte cost., sent. 23 luglio 2026, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/2026
- Data di deposito
- 23 luglio 2026
- Data di decisione
- 19 maggio 2026
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, legge della Regione Toscana n. 49 del 20 agosto 2025
- art. 47, comma 6, legge della Regione Toscana n. 39 del 21 marzo 2000
- art. 13, comma 2, legge della Regione Toscana n. 49 del 20 agosto 2025
- art. 70, comma 2, lett. h), legge della Regione Toscana n. 39 del 21 marzo 2000
- art. 17, comma 2, legge della Regione Toscana n. 49 del 20 agosto 2025
- art. 74, comma 2, legge della Regione Toscana n. 39 del 21 marzo 2000
- art. 17, comma 3, legge della Regione Toscana n. 49 del 20 agosto 2025
- art. 74, comma 3, legge della Regione Toscana n. 39 del 21 marzo 2000
- art. 20, comma 2, legge della Regione Toscana n. 65 del 11 agosto 1997
- art. 26, legge della Regione Toscana n. 49 del 20 agosto 2025
- art. 15, comma 2, lett. d), legge della Regione Toscana n. 30 del 19 marzo 2015
- art. 28, legge della Regione Toscana n. 49 del 20 agosto 2025
- art. 31, comma 3, legge della Regione Toscana n. 30 del 19 marzo 2015
- art. 27, legge della Regione Toscana n. 49 del 20 agosto 2025
- art. 52, comma 3, legge della Regione Toscana n. 30 del 19 marzo 2015
- art. 29, legge della Regione Toscana n. 49 del 20 agosto 2025
- art. 25, legge della Regione Toscana n. 49 del 20 agosto 2025
- art. 14, comma 3, legge della Regione Toscana n. 30 del 19 marzo 2015
Parametri
- art. 9, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
- art. 7, comma 3, decreto legislativo n. 34 del 3 aprile 2018
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
Massime
Massima n. 47624
Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione alla legge n. 394 del 1991 e al D.P.R. n. 357 del 1997 (attuativo della direttiva Habitat), dell’art. 9, comma 1, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, il quale, sostituendo il comma 6 dell’art. 47 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, triplica da 1.000 a 3.000 mq la superficie annua esentata da qualsiasi obbligo autorizzativo o dichiarativo, con la sola condizione che i tagli siano destinati esclusivamente all’autoconsumo. Il ricorrente, in modo del tutto generico, fa rinvio a interi corpi normativi, senza la specifica indicazione delle disposizioni statali che si assumono violate, venendo meno all’onere di definizione delle questioni nei loro esatti termini normativi e di puntuale motivazione delle censure.
Massima n. 47625
La materia della tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso e unitario, ha carattere finalistico ed è naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali. Essa, rientrando nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alle competenze legislative concorrenti e residuali delle regioni (in particolare, a quelle del governo del territorio, della tutela della salute, della protezione civile, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dell’agricoltura e foreste). Rimane comunque salva la facoltà delle regioni stesse di adottare, nell’esercizio di tali competenze, norme di tutela ambientale più elevata rispetto agli standard minimi disposti dalla legislazione statale, salvi i casi in cui quest’ultima abbia stabilito punti di equilibrio che rispondono a una ratio più complessa e articolata. (Precedenti: S. 16/2024 - mass. 45967; S. 163/2023 - mass. 45686; S. 148/2023 - mass. 45651; S. 229/2022; S. 191/2022 - mass. 44977; S. 144/2022 - mass. 44861; S. 24/2022 - mass. 44544; S. 21/2022 - mass. 44453).
Massima n. 47626
Caratteristica propria dei boschi e delle foreste è quella di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico produttiva. Si può dunque affermare che sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso. (Precedente: S. 105/2008 - mass. 32313).La specifica competenza legislativa regionale in tema di boschi e foreste è quella residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.; essa è limitata alla funzione economico-produttiva del patrimonio boschivo, mentre i profili ambientali sono ascritti alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Per quanto riguarda le pratiche selvicolturali, nel cui ambito sono compresi anche i tagli boschivi, lo Stato ha dunque riservato alle regioni il potere di individuare la disciplina più idonea al soddisfacimento delle esigenze di tutela dell’ambiente, senza stabilire uno standard minimo di protezione, limitativo delle competenze legislative regionali. (Precedente: S. 170/2019 - mass. 40716).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione all’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 34 del 2018, dell’art. 9, comma 1, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, il quale, sostituendo il comma 6 dell’art. 47 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, triplica da 1.000 a 3.000 mq la superficie annua esentata da qualsiasi obbligo autorizzativo o dichiarativo, con la sola condizione che i tagli siano destinati esclusivamente all’autoconsumo. La novella censurata è intervenuta in assenza di una disciplina statale che stabilisca la massima superficie boschiva nella quale il taglio può essere eseguito senza titolo abilitativo, mentre la norma interposta evocata, nel disciplinare le attività di gestione forestale, non fissa grandezze determinate, né indica criteri quantitativi. Di per sé, l’ampliamento della misura massima della superficie suscettibile di taglio boschivo senza autorizzazione o dichiarazione non integra la violazione dei parametri costituzionali evocati dal ricorrente; né la scelta concretamente operata dal legislatore regionale può ritenersi come tale inidonea, o comunque meno idonea della precedente, rispetto alle esigenze di tutela dei boschi, perseguite dalla disciplina statale di riferimento. La disposizione impugnata, se esaminata in modo sistematico e non atomistico, rivela di essere parte di una complessiva razionalizzazione della normativa regionale sul taglio dei boschi, fondata su una rinnovata ponderazione di interessi riservata al legislatore regionale, che non comporta alcuna diminuzione di standard minimi inderogabili di tutela ambientale – visto che la facoltà attribuita al proprietario del bosco di realizzare in economia tagli destinati all’autoconsumo è stata ridotta, mentre al di sopra della soglia indicata i tagli devono essere effettuati, in determinati casi, da imprese boschive specializzate –, tra l’altro mai determinati dal legislatore statale).
Massima n. 47627
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. h) e s), Cost., degli artt. 13, comma 2, e 17, commi 2 e 3, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025. Quanto al censurato art. 13, comma 2, esso – sostituendo la lett. h) del comma 2 dell’art. 70 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000 –, prevede che nell’ambito dell’attività antincendi boschivi regionale (AIB) la Regione svolge, in particolare, l’addestramento, l’aggiornamento e la specializzazione del personale che vi opera, a qualunque livello. In tal modo è rispettata la disciplina statale (legge quadro n. 353 del 2000: artt. 3, comma 2, lett. m, e 5, commi 2 e 3), la quale non impone inderogabilmente alle regioni, al fine di svolgere i compiti formativi in esame, di avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo al riguardo una mera facoltà. D’altra parte, la disposizione impugnata non preclude in alcun modo alla Regione di stipulare, al medesimo fine, specifici accordi e convenzioni con tale Corpo, onde avvalersi delle relative competenze. Quanto al censurato art. 17, comma 2, esso sostituisce integralmente il comma 2 dell’art. 74 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, che disciplina la pianificazione dell’AIB, inserendo tra gli interventi e le attività relative alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, anche le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, rispettando quanto prescritto dall’art. 3, comma 3, lett. c-bis), f) e l), della legge quadro n. 353 del 2000, che individua il contenuto del piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Per la loro portata generale, estesa a tutte le aree e a tutti i periodi a rischio di incendio boschivo, le disposizioni regionali sono inoltre idonee a soddisfare le medesime esigenze di prevenzione cui è finalizzata la norma statale interposta evocata dal ricorrente, anche considerando il richiamo agli artt. 10 e 11 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, che disciplinano gli interventi pubblici forestali, configurando idonei interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, così da soddisfare le esigenze sottese alla disciplina statale di riferimento. Quanto, infine, al censurato art. 17, comma 3, che modifica il comma 3 dell’art. 74 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, disciplinando la validità, l’aggiornamento e l’integrazione del piano regionale AIB, esso si limita ad adeguarsi alla nuova formulazione del comma 2 dello stesso art. 74. In particolare, l’intervento legislativo non ha inciso in alcun modo sulla previsione concernente la mera facoltatività del potere della Giunta regionale di procedere annualmente all’aggiornamento o all’integrazione del piano. Essa, pertanto, non ha l’efficacia lesiva prospettata dal ricorrente. (Precedente: S. 144/2022 - mass. 44861).
Massima n. 47628
L’autorizzazione preventiva degli interventi sui beni vincolati costituisce elemento imprescindibile della conformazione della proprietà prevista dal r.d.l. n. 3267 del 1923 (c.d. legge Serpieri). (Precedente: S. 100/2026 - mass. 47435).Le attività relative alla difesa del suolo, in particolare quelle relative alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, debbono essere ricondotte alla materia della tutela dell’ambiente, di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (Precedenti: S. 100/2026 - mass. 47435; S. 138/2021 - mass. 44053; S. 109/2011 - mass. 35533; S. 341/2010 - mass. 35129; S. 254/2009 - mass. 33867; S. 246/2009 - mass. 33759).Nell’ambito della competenza legislativa esclusiva ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., soltanto il legislatore statale è legittimato a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative, anche attraverso l’allocazione delle competenze presso enti diversi dai comuni – ai quali devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall’art. 118, primo comma, Cost. –, tutte le volte in cui l’esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di governo. Di conseguenza, le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza siano state conferite dallo Stato alla regione, non possono da quest’ultima essere riallocate presso altro ente infraregionale, in quanto una siffatta iniziativa comporterebbe una modifica, mediante un atto legislativo regionale, dell’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale. (Precedenti: S. 151/2024 - mass. 46373; S. 2/2024 - mass. 45900; S. 160/2023 - mass. 45697; S. 189/2021 - mass. 44323).La tutela dell’ambiente, di potestà esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene unitario e di valore primario, che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale. (Precedente: S. 151/2024 - mass. 46373).(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., gli artt. 25, 26, 27, 28 della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 – che modificano, rispettivamente, gli artt. 14, comma 3, 15, comma 2, lettera d, 31, comma 3, e 52, comma 3, della legge reg. Toscana n. 30 del 2015 –, nonché l’art. 29 della stessa legge reg. – che modifica l’art. 20, comma 2, della legge reg. Toscana n. 65 del 1997 – prevedendo, mediante soppressione o sostituzione di singoli frammenti normativi, che nei parchi e nelle riserve naturali regionali le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono rilasciate dalle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, dalla Città metropolitana di Firenze e da altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali. La disciplina concernente l’autorizzazione preventiva degli interventi da eseguire nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è riconducibile – a maggior ragione ove gli interventi riguardino, come nella specie, terreni compresi nei parchi e nelle riserve naturali regionali – alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, il quale, nell’esercizio dell’evocata competenza legislativa esclusiva, – ex art. 61, comma 5, cod. ambiente – ha conferito alle regioni le funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Fra tali funzioni devono ritenersi senza dubbio comprese quelle relative al rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, di cui all’art. 7 del r.d.l. n. 3267 del 1923, attribuibili anche agli enti parco, perché, pur formalmente esterni all’organizzazione degli uffici regionali, si tratta di enti che non possono tuttavia ritenersi estranei alla competenza ed alla struttura regionale. Al contrario, le disposizioni impugnate dal Governo hanno riallocato presso enti infraregionali funzioni amministrative riconducibili alla materia di cui all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., così modificando l’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale. Gli asseriti motivi di opportunità gestionale dell’intervento legislativo regionale non possono incidere sulla violazione delle regole attinenti al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni; né sulla sussistenza di tale violazione può influire il fatto che nel resto del territorio toscano, al di fuori delle aree naturali protette e dei parchi regionali, la competenza in esame già spetti agli stessi enti sulla base di disposizioni regionali anteriori. Pertanto, le funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico vanno svolte dalla Regione, o da enti inclusi nella struttura regionale). (Precedente: S. 67/1997 - mass. 23146).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 17, commi 2 e 3, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere h) e s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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