Corte costituzionale

Sentenza n. 132/2026

Corte cost., sent. 21 luglio 2026, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/2026
Data di deposito
21 luglio 2026
Data di decisione
20 maggio 2026
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:132

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47570

La ricusazione costituisce, al pari dell’astensione, uno dei mezzi predisposti dall’ordinamento a tutela dell’imparzialità del giudice e, dunque, di uno dei fondamenti dell’attività giurisdizionale nonché di ogni processo che, anche in ottica sovranazionale, possa considerarsi come “giusto”.

Massima n. 47571

Alla base del principio del giusto processo, riconosciuto espressamente con la riforma costituzionale dell’art. 111 Cost., sono posti il requisito dell’imparzialità del giudice e quello, speculare, della parità delle parti processuali.Nell’ambito del principio del giusto processo posto centrale occupa l’imparzialità-neutralità del giudice, in carenza della quale tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbero di concreto significato. (Precedente: S. 306/1997).Nella nozione di giusto processo rientra l’intero procedimento dinanzi a un giudice, coperto, nella sua interezza, dalle garanzie costituzionali, sicché non può ritenersi esclusa da tali garanzie la fase precedente l’instaurazione del dibattimento.

Massima n. 47572

Anche nel nuovo codice di rito la persona offesa conserva la veste di soggetto eventuale del procedimento o del processo e non di parte. (Precedente: O. 254/2011).La persona offesa dal reato nel processo penale è un soggetto portatore di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato, che si esercita mediante un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero. (Precedenti: S. 59/2026 - mass. 47385; S. 203/2021 - mass. 44261, - mass. 44262; S. 249/2020 - mass. 43062; S. 23/2015 - mass. 38250).L’opposizione all’archiviazione da parte della persona offesa rappresenta un meccanismo complementare al controllo svolto ex officio dal GIP, finalizzato a colmare eventuali lacune investigative e ad assicurare la completezza delle indagini, in funzione del corretto esercizio dell’azione penale, la cui obbligatorietà è sancita dall’art. 112 Cost. In tale prospettiva, l’istituto si inserisce nel complesso dei poteri riconosciuti dal legislatore alla persona offesa, affinché questa possa offrire il proprio contributo conoscitivo all’accertamento della verità sin dalla fase delle indagini preliminari, sia attraverso un’attività ausiliaria di investigazione sia, in seguito, nella veste di testimone. (Precedente: S. 59/2026 - mass. 47385).

Massima n. 47573

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost., l’art. 37 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’udienza di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. può essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione. La disciplina censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima pen., che nell’interpretazione del diritto vivente esclude la persona offesa, che non è parte processuale, dal novero dei soggetti legittimati a proporre la dichiarazione di ricusazione, viola il principio del giusto processo, che impone che ogni processo si svolga davanti a un giudice terzo e imparziale. Tale principio deve trovare applicazione anche nei confronti della persona offesa, in quanto soggetto del procedimento al quale è affidato – anche in ossequio alla particolare tutela accordata dall’ordinamento europeo alla vittima del reato – un ruolo fondamentale di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero, di cui l’opposizione alla richiesta di archiviazione è uno dei principali strumenti, quale meccanismo finalizzato ad assicurare la completezza delle indagini. Negare alla persona offesa che abbia proposto opposizione la facoltà di contestare la terzietà e imparzialità del giudice determinerebbe un sostanziale svuotamento del diritto ad essa riconosciuto di interloquire sull’archiviazione. Né la mancata qualità di parte può essere di ostacolo al riconoscimento della sua legittimazione, sia perché il termine “parti” è in più occasioni utilizzato dal legislatore in senso atecnico anche in riferimento alla fase delle indagini preliminari, coperta anch’essa dalla garanzia del giusto processo; sia perché ogni soggetto del procedimento – e a maggior ragione, come nella specie, proprio quello che lo ha attivato – deve potersi avvalere delle norme poste a garanzia della terzietà del giudice. (Precedente: S. 559/1990 - mass. 16750).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., può essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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