Corte costituzionale
Sentenza n. 12/2026
Corte cost., sent. 30 gennaio 2026, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 12/2026
- Data di deposito
- 30 gennaio 2026
- Data di decisione
- 14 gennaio 2026
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:12
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 12, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 47208
Il dato normativo utile [in caso di pronuncia manipolativa] a colmare la lacuna che determina il vizio di costituzionalità denunciato deve porsi in rapporto di prossimità con la disciplina oggetto di censura. (Precedenti: S. 39/2025 - mass. 46756; S. 46/2024 - mass. 46030; S. 95/2022 - mass. 44715; S. 28/2022 - mass. 44623).
Massima n. 47209
Il deposito della procura speciale nel termine perentorio indicato dall’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale costituisce adempimento essenziale per la rituale costituzione in giudizio. (Precedente: S. 236/2021- mass. 44371).È ammissibile la costituzione nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale delle parti del giudizio principale avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità penale di quattro ufficiali del servizio di sicurezza interno egiziano imputati per il sequestro, e quanto ad uno di essi, per le lesioni personali e l’omicidio pluriaggravati del ricercatore italiano Giulio Regeni, presentata dai difensori degli assistiti pur essendo sprovvisti della procura speciale richiesta dall’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale. Il mancato deposito delle procure speciali è ascrivibile allo stesso fatto, non imputabile né agli imputati né ai rispettivi difensori, che ha reso necessaria l’introduzione, a opera della Corte costituzionale, di una nuova ipotesi di procedibilità in absentia, nonostante gli accusati debbano ritenersi ignari della pendenza del processo penale a loro carico. Nel caso in esame, infatti, la conoscenza della vocatio in iudicium è stata impedita da un factum principis, ciò che rende oggettivamente impossibile il conferimento della procura speciale necessaria alla costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale. Alla luce dell’art. 12 delle Norme integrative, deve pertanto escludersi che un fatto ostativo esterno, come quello del caso di specie, possa privare gli accusati di una facoltà, qual è quella di fornire il proprio contributo argomentativo nel giudizio di legittimità costituzionale, generalmente riconosciuta alle parti del giudizio principale. (Precedente: S. 192/2023 - mass. 45794).
Massima n. 47210
Il patrocinio a spese dello Stato e la difesa tecnica d’ufficio sono istituti parzialmente diversi, ancorché riconducibili ad una comune matrice pubblicistica, posto che la funzione del primo è quella di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono frapporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, mentre la seconda valorizza la natura giusta del processo in cui essa è resa obbligatoria, nella parità delle parti e terzietà del giudice. Le differenze si colgono anche sul versante degli effetti economici: mentre il difensore del soggetto ammesso al patrocinio per i non abbienti è remunerato dallo Stato mediante assunzione in via definitiva dell’onere del relativo onorario e delle spese (analogamente per le spettanze degli ausiliari del giudice, degli investigatori privati e dei consulenti tecnici nominati dalla parte), per quanto concerne invece la difesa d’ufficio lo Stato, ove ricorrano l’insolvenza o l’irreperibilità dell’imputato, anticipa gli onorari e le spese al professionista, salvo poi tentarne il recupero nei confronti dello stesso imputato che divenga, rispettivamente, solvibile o reperibile; cosicché la differenza tra i due sistemi di anticipazione delle spese da parte dello Stato risiede proprio nel regime del recupero, escluso nel patrocinio per i non abbienti. (Precedenti: S. 58/2025 - mass. 46765; S. 166/2022 - mass. 44903; S. 266/2003 - mass. 27877).
Massima n. 47211
Il principio di effettività del diritto di difesa, come declinato anche dalla giurisprudenza eurounitaria, deve sostanziarsi nella necessità che il processo garantisca una tutela giurisdizionale senza limiti o esclusioni che non siano imposti dal prevalere di altri interessi costituzionalmente rilevanti o da condizioni oggettive di impossibilità materiale. (Precedenti: S. 58/2025 - mass. 46765; S. 166/2022 - mass. 44903).Il consulente tecnico è parte integrante dell’ufficio di difesa dell’imputato, nel cui interesse presta la propria opera mediante l’apporto di argomenti, rilievi e osservazioni tecniche che hanno sostanzialmente natura di attività difensiva. La consulenza tecnica ha, dunque, giuridica rilevanza di difesa nei limiti segnati dalle regole tecniche che ne costituiscono l’oggetto ed è posta a maggior garanzia della regolarità del contraddittorio. In definitiva, ove l’accertamento della responsabilità penale richieda il possesso di cognizioni tecniche, la facoltà dell’imputato di farsi assistere da un consulente tecnico è espressione del diritto inviolabile di difesa. (Precedenti: S. 33/1999 - mass. 24457; S. 345/1987 - mass. 3581; S. 149/1983 - mass. 11489; S. 199/1974 - mass. 7362).La facoltà di farsi assistere da un tecnico costituisce esplicazione dell’autodifesa, diritto primario garantito dalla Costituzione, immanente a tutto l’iter processuale, autonomo e ulteriore rispetto a quello alla difesa tecnica. (Precedenti: S. 65/2023; S. 205/1971 - mass. 5832).Nel processo in absentia la rinuncia dell’imputato a presenziare al processo coinvolge tutti i suoi diritti partecipativi, ivi compresa la facoltà di valersi di un consulente di parte. Di conseguenza, la scelta dell’imputato di non prendere parte alla dialettica dibattimentale esclude che il giudice possa imporgli strumenti difensivi ulteriori rispetto alla difesa d’ufficio, quale potrebbe essere una consulenza tecnica di parte. Pertanto, laddove il difensore d’ufficio decida di ricorrere alla consulenza tecnica, non si ravvisano esigenze di rilievo costituzionale che impongano di attribuire allo Stato l’anticipazione dei costi per la remunerazione dell’esperto. (Precedente: S. 498/1989 - mass. 14183).Solo una rinuncia volontaria dell’imputato a partecipare al dibattimento in quanto espressione di una sua libera e incoercibile scelta difensiva può giustificare, sul piano costituzionale, la limitazione del contraddittorio alla sola rappresentanza da parte del difensore. (Precedente: S. 9/1982 - mass. 12133).
Massima n. 47212
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost., l’art. 225, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui – per l’ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge n. 498 del 1988, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo –, non prevede che l’onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell’imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 83 del d.P.R. n. 115 del 2002. Per effetto dell’intervento additivo operato dalla sentenza n. 192 del 2023 – per cui, quando è contestato un delitto compiuto mediante atti di tortura, il giudice può procedere in assenza – si è introdotta una fattispecie ulteriore di assenza non impeditiva circoscritta per il titolo di reato. In tal modo, si è provveduto a un riassetto delle garanzie partecipative dell’imputato, riconoscendo il diritto ad un nuovo processo. Ciò posto, nella eccezionale ipotesi di processo in absentia di cui si tratta, l’integrazione delle garanzie difensive si rende necessaria al fine di attenuare il divario tra gli strumenti partecipativi del pubblico ministero e delle parti private e le limitate possibilità difensive spettanti ai difensori d’ufficio. Per quanto concerne, in particolare, la consulenza di parte, l’impossibilità sancita dalla disposizione censurata dalla Corte d’assise di Roma, prima sez., di riversare sull’assistito gli effetti sostanziali del conferimento dell’incarico, ivi compresa l’obbligazione di pagamento del compenso e delle spese, potrebbe indurre il legale che non sia disposto a sostenere i costi della consulenza a rinunciare all’ausilio tecnico, traducendosi in un ostacolo ingiustificato all’esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, infatti, per i difensori d’ufficio designati nel giudizio principale si pone l’alternativa tra l’assunzione diretta degli oneri derivanti dalla nomina del consulente tecnico, che allo stato attuale non avrebbero la possibilità di recuperare dai propri assistiti, e la rinuncia a fruire dell’ausilio dell’esperto, pur necessario al fine di prendere parte al contraddittorio peritale. Il rilevato vulnus costituzionale deve essere sanato introducendo un’ipotesi eccezionale di anticipazione erariale degli onorari e delle spese del consulente tecnico, salva la possibilità, per lo Stato, di recuperare i relativi importi nei confronti degli imputati nel caso in cui divengano reperibili, analogamente a quanto contemplato per il patrocinio per i non abbienti. Deve, tuttavia, trattarsi di un’anticipazione che non comporti in via di principio la sopportazione definitiva degli oneri economici da parte dello Stato, lasciando salvo il diritto di recupero nei confronti degli imputati che si rendano successivamente reperibili, diversamente da quanto avviene per il patrocinio a spese dello Stato, da cui vanno tratte anche le regole concernenti la misura e le modalità della liquidazione delle spettanze del consulente, ferma la possibilità di opposizione, ai sensi dell’art. 84 t.u. spese di giustizia, al decreto di pagamento del compenso emesso a favore dell’ausiliario del magistrato. (Precedenti: S. 196/2023 - mass. 45794; S. 266/2003 - mass. 27877).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 225, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui - per l'ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo -, non prevede che l'onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell'imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
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