Corte costituzionale
Sentenza n. 103/2026
Corte cost., sent. 11 giugno 2026, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/2026
- Data di deposito
- 11 giugno 2026
- Data di decisione
- 24 febbraio 2026
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 22-bis, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 1, comma 1, legge n. 164 del 11 novembre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 47581
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 22-bis del d.l. n. 133 del 2014, come conv., nella parte in cui prevede, in favore di impianti fotovoltaici di titolarità di enti locali o scuole, l’inapplicabilità della disciplina della rimodulazione della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta da fonte solare, dettata dall’art. 26, commi da 3 a 6, del d.l. n. 91 del 2014, come conv. (vale a dire, in concreto, omettendo di disporre la deroga dello cd. “spalmaincentivi”, prevista per gli enti locali o le scuole, anche in favore delle società in house costituite dagli enti locali). La disposizione censurata, nel bilanciare gli opposti interessi in gioco del supporto alla produzione di energia da fonte rinnovabile e della maggiore sostenibilità dei costi a carico degli utenti finali, non genera alcuna disparità di trattamento, in quanto le società in house e gli enti locali integrano due fattispecie non omogenee e non comparabili: le prime non sono annoverabili tra le pp. aa., né la scelta dell’ente locale di optare per tale modulo organizzativo può mutarne la personalità giuridica in senso privatistico, con la conseguenza che a tali società non può applicarsi tout court la disciplina pubblicistica della deroga. Neppure è ravvisabile un’irragionevolezza intrinseca, poiché enti locali e scuole sarebbero particolarmente esposti, per le caratteristiche strutturali e la rigidità dei bilanci, a effetti finanziari di senso negativo, causati dalla rimodulazione in peius degli incentivi; di converso, la scelta del legislatore, comunque tenuto all’osservanza dei vincoli in materia di concorrenza e aiuti di Stato, di considerare le società in house alla stregua di operatori economici comuni, si fonda sulla loro capacità di sopportare fisiologicamente sia i rischi di impresa, sia un’eventuale riduzione dei ricavi, in ragione della loro struttura e del loro operare, entro i limiti normativamente stabiliti, all’interno del mercato. Quanto agli investimenti specificamente connessi alla realizzazione e alla gestione degli impianti fotovoltaici, essi appaiono salvaguardati dalla gradualità della rimodulazione, dalle varietà delle opzioni previste e dalle misure compensative, che riducono sensibilmente gli effetti finanziari negativi e tengono ferma l’equa remunerazione. Non è frustrato, infine, nemmeno il principio del buon andamento, in quanto la rimodulazione degli incentivi non va a incidere sul momento genetico dell’in house, ma su quello, successivo, dello svolgimento della relativa attività, la quale, essendo durevole, non può rimanere del tutto impermeabile alle variabili connesse al fluire del tempo. (Precedenti: S. 16/2017 - mass. 39246, - mass. 39247, - mass. 39248, - mass. 39249).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze