Corte costituzionale

Sentenza n. 100/2026

Corte cost., sent. 9 giugno 2026, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
100/2026
Data di deposito
9 giugno 2026
Data di decisione
25 marzo 2026
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:100

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025
  • art. 19, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 45 del 22 dicembre 1989
  • art. 27, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025
  • art. 34-bis, legge della Regione autonoma Sardegna n. 45 del 22 dicembre 1989
  • art. 28, legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025
  • art. 19, comma 5, quater, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 27 aprile 2016
  • art. 29, comma 1, lett. c), legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025
  • art. 5-ter, comma 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 28 del 12 agosto 1998
  • art. 5-ter, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 28 del 12 agosto 1998
  • art. 29, comma 1, lett. d), legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025
  • art. 9, legge della Regione autonoma Sardegna n. 28 del 12 agosto 1998

Parametri

Massime

Massima n. 47431

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., dell’art. 27, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, la quale, nel modificare l’art. 19, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989, prevede che il piano urbanistico comunale deve considerare anche «le acque costiere» di cui all’art. 54 cod. ambiente immediatamente prospicienti la linea di battigia marina e che alle stesse «acque costiere», in mancanza di specifica normativa, si estende la disciplina delle aree a terra. Il parametro indicato è solo menzionato nel titolo del motivo n. 12 del ricorso e nelle relative conclusioni, senza alcuna argomentazione a sostegno della censura, in contrasto con l’onere di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la sua violazione. (Precedenti: S. 196/2025 - mass. 47276; S. 126/2025 - mass. 46977; S. 106/2025 - mass. 46899; S. 68/2024 - mass. 46156; S. 76/2023 - mass. 45478; S. 59/2023 - mass. 45455).

Massima n. 47432

La titolarità in capo alle regioni di funzioni legislative e amministrative non può incidere sulle facoltà dello Stato in quanto proprietario, in quanto la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella materia dell’ordinamento civile di competenza legislativa esclusiva dello Stato. (Precedenti: S. 370/2008 - mass. 32916; S. 102/2008 - mass. 32274; S. 94/2008 - mass. 32257; S. 427/2004 - mass. 29010; S. 286/2004 - mass. 28755; S. 343/1995 - mass. 22277).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost. e all’art. 3, lett. l, dello statuto speciale, dell’art. 27, comma 1, lett. a, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, la quale, nel modificare l’art. 19, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989, prevede che il piano urbanistico comunale deve considerare anche «le acque costiere» di cui all’art. 54 cod. ambiente immediatamente prospicienti la linea di battigia marina e che alle stesse «acque costiere», in mancanza di specifica normativa, si estende la disciplina delle aree a terra. Il ricorrente muove da un’erronea premessa interpretativa, in quanto la disposizione regionale impugnata, nello stabilire l’ambito spaziale di applicazione dei piani urbanistici comunali, non devolve ai comuni compresi nel territorio regionale attribuzioni spettanti allo Stato in quanto proprietario del demanio marittimo. In particolare, essa non prevede delimitazioni, ampliamenti o sdemanializzazioni del demanio marittimo, ex artt. 32, 33, 34 e 35 cod. nav., ma è l’espressione della potestà legislativa attribuita alla Regione autonoma Sardegna nella materia «edilizia ed urbanistica», di cui all’art. 3, lett. f, dello statuto speciale, potestà che coesiste, sul mare territoriale, con i poteri anche di natura dominicale dello Stato e che prescinde da ogni problema relativo all’appartenenza dello stesso mare territoriale.

Massima n. 47433

L’attribuzione alle regioni dei poteri legislativi ed amministrativi in una determinata materia importa che la disciplina regionale debba estendere la propria efficacia fino all’estremo margine dello spazio marittimo che circonda il territorio e sul quale, sia pure a titolo accessorio, si esercita il potere dello Stato. Ciò però non significa che le regioni possano fare riferimento a «un mare territoriale» regionale, ma è riconosciuta loro la facoltà di esercitare sulle acque costiere, nei limiti di precise competenze regionali, un complesso di poteri che coesistono con quelli spettanti allo Stato, che prescindono da ogni problema relativo all’appartenenza del mare territoriale e che sono suscettibili di essere regolati anche dalla legge regionale. (Precedenti: S. 16/2024 - mass. 45967; S. 39/2017 - mass. 39391; S. 102/2008 - mass. 32274; S. 21/1968 - mass. 2772; S. 49/1958 - mass. 631; S. 23/1957 - mass. 200).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. a, Cost. e all’art. 3, lett. l, dello statuto speciale, dell’art. 27, comma 1, lett. a, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, la quale, nel modificare l’art. 19, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989, prevede che il piano urbanistico comunale deve considerare anche «le acque costiere» di cui all’art. 54 cod. ambiente immediatamente prospicienti la linea di battigia marina e che alle stesse «acque costiere», in mancanza di specifica normativa, si estende la disciplina delle aree a terra. La disposizione regionale impugnata non attribuisce quella porzione di mare territoriale al territorio comunale, non interferisce direttamente con la nozione di mare territoriale né evoca un frazionamento del medesimo su base regionale, o comunale, ma si limita a esercitare la specifica competenza legislativa della Regione autonoma Sardegna nella materia «edilizia ed urbanistica», di cui all’art. 3, lett. f, dello statuto speciale).

Massima n. 47434

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e all’art. 3, lett. l), dello statuto speciale, dell’art. 27, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, la quale, nel modificare l’art. 19, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989, prevede che il piano urbanistico comunale deve considerare anche «le acque costiere» di cui all’art. 54 cod. ambiente immediatamente prospicienti la linea di battigia marina e che alle stesse «acque costiere», in mancanza di specifica normativa, si estende la disciplina delle aree a terra. La pianificazione degli spazi marittimi, disciplinata dal d.lgs. n. 201 del 2016, ha previsto l’adozione dei piani di gestione dello spazio marittimo, uno per ciascuna delle tre aree marittime «Tirreno-Mediterraneo Occidentale», «Adriatico» e «Ionio-Mediterraneo Centrale», avvenuta con d.m. n. 237 del 2024, i quali preso atto dell’attuale quadro normativo, precisano che il loro ambito applicativo è diverso da quello del piano urbanistico, senza ulteriore indicazione sul punto, il che significa che essi, allo stato, si applicano senza eccezioni anche alle acque costiere. L'art. 27, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025 può essere dunque interpretato in modo da prevenire l'insorgere della denunciata antinomia normativa, nel senso che il piano urbanistico comunale non deve contenere previsioni in deroga o comunque incoerenti rispetto al vigente piano di gestione dello spazio marittimo, contrastandone gli obiettivi, gli indirizzi, le raccomandazioni e le previsioni, in ragione del carattere sovraordinato del piano di gestione e della sua conseguente inderogabilità da parte di piani o programmi o provvedimenti amministrativi. Pertanto, la disposizione impugnata può essere interpretata nel senso che, in mancanza di deroghe esplicite e specifiche in proposito, essa non consente deroghe o comunque previsioni incoerenti rispetto al vigente piano di gestione dello spazio marittimo, contrastandone gli obiettivi, gli indirizzi, le raccomandazioni e le previsioni.

Massima n. 47435

Il legislatore statale, tramite adozione di norme qualificabili come grandi riforme economico-sociali, conserva il potere, nella materia della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali, di vincolare la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, così che le norme qualificabili come di grandi riforme economico-sociali si impongono al legislatore di queste ultime. A questa categoria devono essere ricondotte le disposizioni del cod. beni culturali e del paesaggio che sanciscono, in attuazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., il principio di pianificazione congiunta (o di copianificazione) dei beni paesaggistici. (Precedenti: S. 248/2022 - mass. 45202; S. 21/2022 - mass. 44449; S. 257/2021 - mass. 44381; S. 160/2021 - mass. 44139; S. 130/2020 - mass. 43492; S. 118/2019 - mass. 42275; S. 172/2018 - mass. 40159; S. 308/2013 - mass. 37550).La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato. Peraltro, la competenza primaria della Regione autonoma Sardegna nella materia «edilizia ed urbanistica», di cui all’art. 3, lett. f), dello statuto speciale, si estende alle funzioni relative ai beni culturali e ambientali, consentendo l’intervento legislativo della Regione nell’ambito della tutela paesaggistica, secondo quanto stabilito nelle norme di attuazione dello statuto speciale. (Precedenti: S. 248/2022 - mass. 45202; S. 24/2022 - mass. 44544; S. 160/2021 - mass. 44139; S. 178/2018 - mass. 40194; S. 172/2018 - mass. 40159; S. 103/2017 - mass. 40606; S. 51/2006 - mass. 30179).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 5 e 117, secondo comma, lett. s, Cost. e all’art. 3 dello statuto speciale, dell’art. 27, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che inserisce nella legge reg. Sardegna n. 45 del 1989 l’art. 34-bis, alla stregua del quale interpreta l’art. 17, comma 3, NTA concernente la tutela delle zone umide regionali. La Regione ben poteva, nell’esercizio della propria competenza legislativa primaria e senza contrastare con il principio di copianificazione, intervenire sulla regolamentazione paesaggistica, non essendo vincolata a coinvolgere, né in via preventiva, né in via successiva, i competenti organi statali, come si ricava dall’art. 135 cod. beni culturali e del paesaggio, il quale, nel testo in vigore dal 2008, non indica, tra i beni paesaggistici soggetti all’obbligo di pianificazione congiunta, le zone umide diverse da quelle incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. n. 448 del 1976. (Precedente: S. 308/2013 - mass. 37550).

Massima n. 47436

La tutela dell’ambiente è una materia trasversale, che può interferire con materie di competenza regionale, che si fonda su un fine: la protezione ambientale. Ne consegue che le regioni, nell’esercizio di loro competenze, possono dettare norme non in linea con quelle dello Stato solo se perseguono il fine della protezione ambientale migliorando gli standard di tutela statale. (Precedenti: S. 16/2024 -mass. 45967; S. 148/2023 - mass. 45651; S. 191/2022 - mass. 44977; S. 21/2022 - mass. 44453; S. 189/2021 - mass. 44324; S. 158/2021 - mass. 44131; S. 86/2021 - mass. 43803).Le attività relative alla difesa del suolo, in particolare quelle relative alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, debbono essere ricondotte alla materia della tutela dell’ambiente, di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (Precedenti: S. 138/2021 - mass. 44053; S. 109/2011 - mass. 35533; S. 341/2010 - mass. 35129; S. 246/2009 - mass. 33765; S. 232/2009 - mass. 33623).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s, Cost., e 3 dello statuto speciale, l’art. 28 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025. La disposizione impugnata dal Governo inserisce nell’art. 19 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2016 il comma 5-quater, il quale prevede che gli interventi e le trasformazioni realizzati nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico in assenza della prescritta autorizzazione, o in difformità da essa, possano ottenere l’accertamento della compatibilità idrogeologica successivamente alla realizzazione delle opere. Il r.d.l. n. 3267 del 1923, parametro interposto evocato, amplia e rafforza la logica della tutela preventiva, introducendo il vincolo per scopi idrogeologici non solo per le aree boschive e forestali, ma per i terreni di qualsiasi natura o destinazione, divenendo una misura generalizzata di difesa del suolo. Al contrario, la disposizione regionale impugnata consente un’autorizzazione “postuma” degli interventi realizzati su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d.l. n. 3267 del 1923. In tal modo, essa riduce il livello di tutela ambientale, aprendo alla possibilità di un’autorizzazione “postuma” degli interventi sui beni vincolati, mentre la legge statale ammette la sola autorizzazione preventiva, come elemento imprescindibile della conformazione della proprietà vincolata).

Massima n. 47437

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l’art. 29, comma 1, lett. c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che ha introdotto l’art. 5-ter, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, nella parte in cui prevede che la sanzione di cui all’art. 167, comma 5, cod. beni culturali e del paesaggio non si applica alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica. La disposizione impugnata dal Governo travalica i limiti posti alla competenza regionale in materia di paesaggio.

Massima n. 47438

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dell’art. 29, comma 1, lett. c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che ha introdotto l’art. 5-ter, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, nella parte in cui prevede che la sanzione di cui all’art. 167, comma 5, cod. beni culturali e del paesaggio non si applica alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente non ha fornito alcuna motivazione in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione del citato parametro, non chiarendo il meccanismo attraverso il quale si realizzerebbe il vulnus lamentato.

Massima n. 47439

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. e all’art. 3 dello statuto speciale, dell’art. 29, comma 1, lett. c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui ha introdotto l’art. 5-ter, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, stabilendo così l’inapplicabilità della sanzione di cui all’art. 167, comma 5, cod. beni culturali. Il ricorrente muove dall’erroneo presupposto interpretativo che anche le opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico ricadano nell’ambito di applicazione della norma evocata come interposta. L’art. 167, comma 5, cod. beni culturali, invero, deve essere interpretato nel senso che si applica solo al caso di intervento eseguito in violazione dell’obbligo di chiedere l’autorizzazione paesaggistica, cioè su un’area già vincolata al momento di realizzazione dell’opera. Ne consegue che la disposizione regionale impugnata, escludendo l’applicazione della sanzione pecuniaria nel caso di opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo, non deroga all’invocata norma interposta. (Precedenti: S. 75/2022 - mass. 44870; O. 13/2023 - mass. 45303).

Massima n. 47440

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell’art. 29, comma 1, lett. c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui ha introdotto l’art. 5-ter, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, stabilendo così l’inapplicabilità della sanzione di cui all’art. 167, comma 5, cod. beni culturali. Il ricorso, sul punto, ha un’insufficiente motivazione.

Massima n. 47441

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. e all’art. 3 dello statuto speciale, dell’art. 29, comma 1, lett. d), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che sostituisce l’art. 9 della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, il quale disciplina la procedura per l’autorizzazione paesaggistica dei piani particolareggiati. L’art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, nel dare attuazione allo statuto speciale, ha previsto il trasferimento alla Regione autonoma Sardegna delle attribuzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione (cui è subentrato dapprima il Ministero per i beni culturali e ambientali e attualmente il Ministero della cultura), fra cui è compreso il parere della competente Soprintendenza sia sui piani particolareggiati di cui all’art. 16 della legge n. 1150 del 1942, sia sulle lottizzazioni di cui al successivo art. 28 della stessa legge, nel testo rispettivamente introdotto dagli artt. 5 e 8 della citata legge n. 765 del 1967. La disposizione impugnata, nel prevedere che gli strumenti urbanistici contemplati all’art. 21, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989, tra i quali rientrano i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione convenzionata, sono sottoposti all’approvazione paesaggistica del Servizio tutela del paesaggio regionale competente per territorio, senza la partecipazione di organi statali, esprime la specifica competenza della stessa Regione in materia paesaggistica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 (Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105), che ha introdotto l'art. 19, comma 5-quater, della legge della Regione Sardegna 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che ha introdotto l'art. 5-ter, comma 4, della legge della Regione Sardegna 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1975, n. 348), nella parte in cui prevede che la sanzione di cui all'art. 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) non si applica alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e l), Cost. e all'art. 3, lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 3, lettera l), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 3 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui ha introdotto l'art. 5-ter, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 3 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera d), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 3 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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