Corte costituzionale

Ordinanza n. 53/2026

Corte cost., ord. 16 aprile 2026, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
53/2026
Data di deposito
16 aprile 2026
Data di decisione
26 gennaio 2026
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonella Sciarrone Alibrandi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:53

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47327

Sono dichiarate inammissibili – per insufficiente motivazione sulla rilevanza – le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost. dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, dell’art. 349, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, quando procede all’identificazione di una persona nei cui confronti si svolgono indagini che sia cittadina di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la polizia giudiziaria esegue sempre i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici. A differenza di quanto ipotizzato dal rimettente, ai fini della configurabilità del reato di resistenza a un pubblico ufficiale non occorre che l’atto posto in essere da questo abbia natura obbligatoria, bastando che si tratti di un atto che sia compiuto in adempimento di un dovere generico di svolgere la propria attività, sicché se anche fosse dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione censurata il primo periodo del comma 2 dell’art. 349 cod. proc. pen. pur senza imporlo, avrebbe comunque concesso al pubblico ufficiale la facoltà di compiere l’atto contro il quale è stato oggettivamente opposta resistenza. Anche per questo appare del tutto insufficiente la motivazione in ordine all’eventuale applicabilità della esimente del compimento di atti arbitrari da parte del pubblico ufficiale (art. 393-bis cod. pen): il rimettente, a fronte di un atto comunque rientrante nei limiti delle attribuzioni del pubblico ufficiale, ha omesso qualsiasi accertamento sull’arbitrarietà dell’atto contro il quale l’imputato ha opposto resistenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 349, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 2, comma 8, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze