Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/2026

Corte cost., ord. 3 aprile 2026, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
48/2026
Data di deposito
3 aprile 2026
Data di decisione
12 marzo 2026
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saverio Marini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:48

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47298

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale ordinario di La Spezia, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – degli artt. 168-bis, primo comma, cod. pen., 550, comma 2, cod. proc. pen. e 73, comma 5, t.u. stupefacenti, nella parte in cui escludono, dall’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il reato di spaccio di lieve entità. Successivamente alla ordinanza di rimessione, la sentenza n. 90 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen. Altresì, la citata sentenza ha già dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, in quanto la disposizione è estranea e non pertinente al contenuto delle censure e dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., perché l’accoglimento delle stesse, così come formulate dal rimettente, produrrebbe effetti eccedenti il vulnus denunciato. (Precedenti: O. 209/2025 - mass. 47138; O. 208/2025 - mass. 47080; O. 35/2025 - mass. 46695; O. 186/2024 - mass. 46437; O. 86/2023 - mass. 45496).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 168-bis, primo comma, del codice penale, 550, comma 2, del codice di procedura penale e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco Saverio MARINI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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