Corte costituzionale
Ordinanza n. 43/2026
Corte cost., ord. 27 marzo 2026, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 43/2026
- Data di deposito
- 27 marzo 2026
- Data di decisione
- 23 febbraio 2026
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Pitruzzella
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 16 giugno 2025
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 3, comma 1, lett. g), statuto regione Sardegna
- art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 47252
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo. (Precedenti: O. 18/2026, - mass. 47242; O. 15/2026, - mass. 47243; O. 14/2026, - mass. 47241). (Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. e, Cost., nonché all’art. 3, lett. g, dello statuto reg. Sardegna – dell’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2025, che consente, ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio pubblico non di linea, di ricevere le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente presso la rimessa o la sede, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici, e di annotare, secondo gli accorgimenti procedurali stabiliti dalla Giunta regionale, nelle more dell’adozione di tali accorgimenti, su un foglio elettronico o cartaceo, avente i contenuti minimi già previsti dall’art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992, la targa del veicolo, il nome del conducente, la data, il luogo, i chilometri di partenza e di arrivo, l’orario d’inizio servizio, destinazione e fine servizio, nonché i dati del committente. La rinuncia, accettata dalla controparte costituita in giudizio, è basata sulle considerazioni della sentenza n. 163 del 2025, che ha ravvisato nella disciplina statale attuativa della normativa primaria, evocata anche a supporto dell’impugnativa, un’indebita interferenza nelle competenze regionali). (Precedente: S. 163/25, - mass. 47085).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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