Corte costituzionale

Ordinanza n. 43/2026

Corte cost., ord. 27 marzo 2026, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
43/2026
Data di deposito
27 marzo 2026
Data di decisione
23 febbraio 2026
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:43

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 16 giugno 2025

Parametri

Massime

Massima n. 47252

La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo. (Precedenti: O. 18/2026, - mass. 47242; O. 15/2026, - mass. 47243; O. 14/2026, - mass. 47241). (Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. e, Cost., nonché all’art. 3, lett. g, dello statuto reg. Sardegna – dell’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2025, che consente, ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio pubblico non di linea, di ricevere le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente presso la rimessa o la sede, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici, e di annotare, secondo gli accorgimenti procedurali stabiliti dalla Giunta regionale, nelle more dell’adozione di tali accorgimenti, su un foglio elettronico o cartaceo, avente i contenuti minimi già previsti dall’art. 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992, la targa del veicolo, il nome del conducente, la data, il luogo, i chilometri di partenza e di arrivo, l’orario d’inizio servizio, destinazione e fine servizio, nonché i dati del committente. La rinuncia, accettata dalla controparte costituita in giudizio, è basata sulle considerazioni della sentenza n. 163 del 2025, che ha ravvisato nella disciplina statale attuativa della normativa primaria, evocata anche a supporto dell’impugnativa, un’indebita interferenza nelle competenze regionali). (Precedente: S. 163/25, - mass. 47085).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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