Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/2026

Corte cost., ord. 5 marzo 2026, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
25/2026
Data di deposito
5 marzo 2026
Data di decisione
12 febbraio 2026
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:25

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997
  • legge n. 140 del 28 maggio 1997
  • art. 12, comma 7, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 47328

È rinviata all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal TAR Marche, sez. prima, dal TAR Lazio, sez. quinta e dal TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. prima, in riferimento complessivamente agli artt. 36, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU – dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come conv., e dell’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., il primo dei quali prevede – nella versione anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 –, la dilazione della liquidazione del trattamento di fine servizio a dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e la corresponsione dell’importo entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi, e il secondo disciplina il pagamento rateale, mediante un ulteriore meccanismo dilatorio basato su previsioni concatenate di soglie crescenti. Premessa la già segnalata necessità di rimuovere le disposizioni sul pagamento differito e rateale delle indennità di fine rapporto per le ipotesi in cui i dipendenti pubblici cessino dall’impiego per raggiungimento dei limiti di età e di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio e pur tenendo conto che l’individuazione delle soluzioni a tal fine necessarie attinge alla discrezionalità del legislatore, la reductio ad legitimitatem appare ormai improcrastinabile. Il primo riscontro del legislatore, infatti, è solo parziale, poiché da un lato si è ampliato il novero dei dipendenti pubblici che possono beneficiare dell’erogazione del TFS/TFR nel termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio, senza ulteriori dilazioni, solo in ragione della loro condizione di fragilità; e, dall’altro, con effetto dal 1° gennaio 2027, il termine per la liquidazione del TFS è stato ridotto di soli 3 mesi (da 12 a 9). A ciò va aggiunto che dalla formulazione dell’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 non si ricava che l’operata riduzione si inscriva in un disegno di progressiva rimozione di entrambi i meccanismi dilatori né, di conseguenza, che il legislatore abbia previsto che ad essa seguiranno analoghe misure entro un definito margine temporale. E poiché la pur persistente incompatibilità del pagamento differito e rateale dei TFS con la garanzia di adeguatezza della retribuzione allo stato non può condurre alla caducazione delle disposizioni censurate, poiché un intervento ablativo comporterebbe la immediata esigibilità dei trattamenti, ivi compresi quelli maturati anteriormente alla pronuncia e in corso di erogazione, traducendosi in un temporaneo, ma assai significativo impatto sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa, spetta pertanto al legislatore programmare una riforma. La quale, pur anche nel segno della gradualità, dia continuità alle misure recentemente adottate, in modo da ristabilire, entro un orizzonte temporale definito e ragionevole, la fisiologica scansione dei pagamenti dei TFS, eventualmente distribuendo su più esercizi l’effetto di cassa correlato alla rimozione del differimento e della rateizzazione della corresponsione degli stessi. In uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale, all’esito della prossima udienza potrà essere valutata l’eventuale sopravvenienza di una novella legislativa che pianifichi la eliminazione degli indicati meccanismi dilatori in conformità alle segnalate esigenze di tutela. (Precedenti: S. 46/2025 - mass. 46760; S. 130/2023 - mass. 45599; S. 71/2023 - mass. 45472; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 120/2021 - mass. 43931; S. 32/2021 - mass. 43583; S. 159/2019 - mass. 41049; O. 97/2021 - mass. 43874; O. 132/2020 - mass. 43417; O. 207/2018 - mass. 41523).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

rinvia all'udienza pubblica del 14 gennaio 2027 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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