Corte costituzionale

Ordinanza n. 106/2026

Corte cost., ord. 16 giugno 2026, n. 106

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
106/2026
Data di deposito
16 giugno 2026
Data di decisione
5 maggio 2026
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Francesco Saverio Marini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:106

Parametri

Massime

Massima n. 47490

È indubbio che l’art. 68 Cost. tuteli la funzione del singolo parlamentare nel suo complesso, che può esercitarsi tanto collegialmente – sia nell’ambito dell’Assemblea che delle articolazioni interne delle Camere (commissioni, anche di inchiesta, giunte e gruppi parlamentari) – quanto individualmente; tuttavia, la ratio della garanzia prevista all’art. 68, terzo comma, Cost., non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell’autonomia e dell’indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione. Questa sfera di libertà non si atteggia dunque come privilegio di un ceto politico, né solo come garanzia individuale dei membri delle Camere, ma anche come tutela della autonomia delle istituzioni parlamentari, orientata a sua volta alla protezione di un’area di libertà della rappresentanza politica. (Precedenti: S. 227/2023 - mass. 45885; S. 170/2023 - mass. 45717; S. 157/2023 - mass 45657; S. 38/2019 - mass. 42192; S. 379/1996; S. 1150/1988; S. 9/1970; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 177/1998).

Massima n. 47491

La commissione parlamentare di inchiesta, ai fini del conflitto di attribuzione, è potere distinto dalle Camere, in quanto titolare di una sua propria fascia di competenze costituzionali ai sensi dell’art. 82 Cost. (Precedenti: O. 193/2018 - mass. 40300; O. 73/2006 - mass. 30204; S. 231/1975 - mass. 8071; O. 229/1975 - mass. 8066; O. 228/1975 - mass. 8059).

Massima n. 47492

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ha la finalità di rimuovere ogni situazione di conflittualità e di incertezza, che non si attaglia alle questioni di equilibrio tra i poteri dello Stato, le quali invece, attenendo alle garanzie di ripartizione costituzionale delle attribuzioni, postulano che siano ristabilite certezza e definitività di rapporti, al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni costituzionali. Pertanto, nell’ipotesi segnate dall’usurpazione o dalla menomazione delle prerogative costituzionali del parlamentare da parte di terzi poteri dello Stato, la legittimazione a promuoverne la tutela per mezzo di conflitto di attribuzione tra poteri spetta esclusivamente all’organo parlamentare e non al singolo, la cui posizione è assorbita; cosicché quest’ultimo, ai fini della ammissibilità del conflitto da lui promosso, deve non solo dimostrare di essere titolare di un’attribuzione sua propria, ma che tale attribuzione non sia al contempo della Camera. (Precedenti: O. 178/2025 - mass. 47068; O. 151/2022 - mass. 44863; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 163/2018 - mass. 40083; O. 188/2003 - mass. 27760; S. 116/2003 - mass. 27692).Va riconosciuta la legittimazione soggettiva al singolo parlamentare ogni qual volta questi non rivendichi il potere di sostituirsi alle Camere, promuovendo il conflitto contro un’autorità giudiziaria, giudicante o inquirente, o altro organo diverso dalle stesse Assemblee parlamentari, ma censuri il fatto che la Camera di appartenenza non si sia attivata, nell’esercizio delle attribuzioni che le competono, a tutela del parlamentare, menomandone le attribuzioni costituzionali.Nell’ambito della sfera di attribuzioni determinata per il potere legislativo dalle norme costituzionali, il singolo parlamentare, di regola, non dichiara definitivamente la volontà del potere cui appartiene; tuttavia, va riconosciuta l’ammissibilità di conflitti promossi da singoli parlamentari, in presenza di alcune specifiche condizioni, quali: i) devono venire in rilievo attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare (come, ad esempio, l’iniziativa legislativa e la proposizione di emendamenti); ii) il conflitto può essere promosso solo nei confronti di altri organi parlamentari, essendo finalizzato esclusivamente a evitare che le prerogative del ricorrente siano soggette all’arbitrio della maggioranza; iii) rispetto ai soggetti esterni alle Camere, quali, in particolare, il Governo o l’autorità giudiziaria, vale la regola dell’assorbimento, nel senso che le attribuzioni costituzionali dei singoli parlamentari vengono tutelate indirettamente, essendo riconosciuta una concorrente attribuzione all’organo collegiale del quale il parlamentare fa parte e che ben potrà agire attraverso lo strumento del conflitto; iv) solo nell’ipotesi in cui, pur ricorrendone i presupposti, questa tutela non venga attivata, il singolo parlamentare ha la facoltà di promuovere conflitto di attribuzione nei confronti dell’organo di cui fa parte che non l’abbia tutelato; v) la violazione contestata deve essere così grave da menomare le attribuzioni del singolo parlamentare che trovano direttamente fondamento nella Costituzione, e non solo nelle fonti regolamentari o subregolamentari interne alle Camere, trattandosi in quest’ultimo caso di meri interna corporis, ai quali non si estende il sindacato costituzionale, il cui oggetto non può essere la dinamica politica al di là di quanto le fonti costituzionali disciplinano, stante la necessità che alle Camere sia riconosciuto un ampio margine di apprezzamento nell’applicazione delle regole parlamentari. (Precedenti: O. 80/2022 - mass. 44819; O. 15/2022 - mass. 44455; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 17/2019 - mass. 41933).(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione a promuoverlo, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, del suo Presidente, del suo Ufficio di presidenza, nonché nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per avere la commissione deciso di utilizzare, mediante messa a disposizione dei suoi componenti, le intercettazioni di conversazioni telefoniche e di messaggistica elettronica del ricorrente, trasmesse il 5 settembre 2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanisetta, in assenza di autorizzazione del Senato della Repubblica, Nel caso di specie, il conflitto non ha a oggetto la decisione della Camera di appartenenza di non promuovere conflitto nei confronti della Procura della Repubblica di Caltanissetta o, eventualmente, della stessa Commissione parlamentare di inchiesta, ma il dolersi, da parte del ricorrente, della condotta assunta dalla Commissione parlamentare, a mezzo del suo Presidente e dell’Ufficio di presidenza; pertanto, provenendo la menomazione denunciata non dal Senato, ma da un distinto potere dello Stato, non sussiste alcuna ragione per derogare al principio che la legittimazione del singolo parlamentare al conflitto, ove esistente in linea astratta, viene assorbita da quella dell’organo parlamentare competente).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso, nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, del suo Presidente, del suo Ufficio di presidenza, nonché nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco Saverio MARINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze