Corte costituzionale
Ordinanza n. 105/2026
Corte cost., ord. 11 giugno 2026, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 105/2026
- Data di deposito
- 11 giugno 2026
- Data di decisione
- 4 maggio 2026
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Roberto Nicola Cassinelli
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:105
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 47623
Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione della sua politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati. L’esercizio di tale discrezionalità è sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza, nel senso che il trattamento sanzionatorio deve potersi giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore, rispetto alle quali i mezzi prescelti non devono risultare manifestamente sproporzionati.Il furto in abitazione non comprende al suo interno fattispecie così diversificate da meritare l’introduzione della circostanza attenuante della lieve entità, con particolare riferimento al profilo personalistico della lesione arrecata alla vittima del reato, insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui.(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate complessivamente in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, dell’art. 624-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che, per il furto in abitazione, la pena sia diminuita fino a un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; e dal Tribunale di Siena, sez. penale, in composizione monocratica, anche in ragione della previsione di una pena più elevata, nel minimo edittale, di quella prevista per il reato di lesioni gravi di cui agli artt. 582 e 583, primo comma, cod. pen. La prima questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata non fondata dalla sentenza n. 193 del 2025, depositata il 22 dicembre 2025 e quindi sopravvenuta ad entrambe le ordinanze. Le quali non apportano, in parte qua, argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati nella citata sentenza o tali da indurre ad una diversa conclusione. Non è infatti irragionevole l’adozione di un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso nei confronti di chi, per commettere un furto, entri in un'abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, trattandosi di fatto particolarmente grave e idoneo a manifestare la speciale pericolosità soggettiva del suo autore. L’ulteriore questione sollevata dal Tribunale di Siena può essere scrutinata alla luce della medesima pronuncia, essendo diretta a sindacare una scelta di dosimetria sanzionatoria che non viola il canone di ragionevolezza). (Precedenti: S. 193/2025 - mass. 47070; O. 195/2025 - mass. 47079; O. 97/2024 - mass. 46165; O. 78/2024 - mass. 46104; O. 214/2023 - mass. 45868).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, e dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in composizione monocratica con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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