Corte costituzionale
Sentenza n. 9/2025
Corte cost., sent. 6 febbraio 2025, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 9/2025
- Data di deposito
- 6 febbraio 2025
- Data di decisione
- 14 gennaio 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 605, comma 6, codice penale
- art. 2, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022
Parametri
Massime
Massima n. 46631
L’adozione, da parte del rimettente, di un mero dispositivo di rimessione, relativo a una successiva ordinanza che lo stesso si riserva implicitamente di redigere, benché realizzi un modus procedendi non consueto e al di fuori delle ipotesi disciplinate dal codice non può ritenersi vietato dalle disposizioni che regolano il processo penale. Il perfezionamento dell’ordinanza si verifica, a ogni effetto di legge, nel momento del deposito della motivazione, per cui l’effetto sospensivo del giudizio a quo, pur preannunciato nel precedente dispositivo, si produce soltanto con il deposito dell’ordinanza completa, rimanendo il rimettente provvisto di potestas iudicandi fino a quel momento. Dal punto di vista della regolarità dell’instaurazione del giudizio incidentale, la notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri del mero dispositivo è da considerarsi inutile, ma certamente inidonea a determinare la nullità delle notifiche e comunicazioni successive dell’ordinanza completa prescritte dalla legge.
Massima n. 46632
Le discrepanze tra la motivazione e il dispositivo dell’ordinanza di rimessione possono essere risolte tramite l’impiego degli ordinari criteri ermeneutici, quando dalla lettura coordinata delle due parti dell’atto emerga l’effettiva volontà del rimettente. (Precedenti: S. 35/2023 - mass. 45367; S. 228/2022; S. 88/2022 - mass. 44801; S. 58/2020 - mass. 42156; O. 214/2021 - mass. 44329; O. 244/2017)Il dispositivo, pur di regola presente nelle ordinanze di rimessione, non ha la medesima funzione operativa che assume nelle sentenze, presentandosi come espressione sintetica delle doglianze argomentate nella parte motiva; spetta, infatti, alla Corte costituzionale, in esito alla lettura dell’intero provvedimento, la precisa individuazione della disposizione censurata e dei parametri di legittimità costituzionale che il rimettente intendeva sottoporre al proprio giudizio, i quali – salvi i casi di illegittimità costituzionale consequenziale e di autorimessione – delimitano i confini del thema decidendum.
Massima n. 46633
Nell’esame del merito va innanzitutto esaminata la censura formulata in riferimento all’art. 76 Cost., che attiene alla corretta formazione dell’atto normativo e ha quindi priorità logica. (Precedenti: S. 203/2022; S. 72/2022 - mass. 44707).
Massima n. 46634
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell’art. 605, sesto comma, cod. pen., aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non prevede, per l’ipotesi aggravata di sequestro di persona, la punibilità a querela della persona offesa quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente. Il Governo non ha ecceduto dai limiti della propria ampia discrezionalità nell’attuazione della delega in quanto, il criterio, invero piuttosto oscuro, di cui all’art. 1, comma 15, lett. b), della legge n. 134 del 2021 gli affidava di valutare se estendere anche alle fattispecie circostanziate di un reato la previsione della procedibilità a querela introdotta per la fattispecie base; cosa che, nel caso in esame, lo stesso ha escluso mantenendo per le ipotesi aggravate in esame il previgente regime della procedibilità d’ufficio. La disposizione censurata non è nemmeno viziata da contraddittorietà intrinseca in quanto la scelta del Governo – riconducibile alla necessità di tener conto delle esigenze di tutela della vittima nel contesto delle relazioni familiari – risulta ragionevole in considerazione dei rischi di pressioni cui le persone più vulnerabili sono, in questi contesti, esposte. L’interesse alla conservazione dell’unità del nucleo familiare non può, infatti, prevalere rispetto alla necessità di tutelare i diritti fondamentali delle singole persone che ne fanno parte. Né sussistono, infine, le asserite irragionevoli disparità di trattamento rispetto ai tertia comparationis evocati quali: i) il primo comma del medesimo art. 605 cod. pen., in ragione del fatto che la maggiore o minore gravità costituisce soltanto uno dei criteri che il legislatore può adottare per decidere sul regime di procedibilità dei singoli reati; ii) il delitto di lesioni personali, perseguibile a querela anche quando risulti aggravato perché commesso nei confronti del coniuge; sulla base della comune ratio di tutela della situazione di vulnerabilità della vittima, la disparità di trattamento dovrebbe al più essere logicamente eliminata estendendo il regime di procedibilità d’ufficio: ciò che tuttavia non è possibile in virtù del divieto di pronunce in malam partem in materia penale. Nemmeno la censura formulata in via è fondata, apparendo, invece, ragionevole la soluzione normativa che non differenzia l’ipotesi in cui la convivenza venga meno in quanto, ciò nonostante, la persona più vulnerabile del rapporto continua a essere esposta alle condotte sopraffattorie del proprio coniuge o ex coniuge. (Precedenti: S. 22/2024 - mass. 45965; S. 7/2024 - mass. 45939; S. 223/2015; S. 220/2015 - mass. 38588; S. 494/2002; O. 106/2024 - mass. 46200).
Massima n. 46635
Non può essere accolta la richiesta (nel caso di specie, avanzata dall’amicus curiae) che la Corte costituzionale sollevi davanti a sé stessa una questione di legittimità costituzionale quando difetta tanto la sua rilevanza nel giudizio a quo, quanto la sua pregiudizialità rispetto allo stesso giudizio di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 159/2023; S. 24/2018 - mass. 39813).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 605, sesto comma, del codice penale, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze