Corte costituzionale

Sentenza n. 87/2025

Corte cost., sent. 26 giugno 2025, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/2025
Data di deposito
26 giugno 2025
Data di decisione
22 maggio 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:87

Norme oggetto del giudizio

  • art. 147, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 46845

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Matera, sez. fallimentare, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 147 legge fallimentare, come sostituito dall’art. 131 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui non prevede l’inopponibilità ai soci illimitatamente responsabili di una società semplice dell’accertamento della loro fallibilità, indirettamente effettuato nel giudizio sul fallimento della società, nel quale i soci, benché palesi, non sono stati convocati. Della disposizione censurata è possibile un’interpretazione adeguatrice orientata alla conformità ai parametri evocati, senza che si determini una violazione del diritto di difesa né del contradditorio. Da un lato, infatti, il fallimento in estensione riguarda soltanto i soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni, quelle che possono effettuare attività commerciale; dall’altra, tuttavia, qualora quest’ultima sia effettuata da una società semplice – o da una società semplice agricola della quale si accerti il carattere prevalente delle attività di commercializzazione rispetto a quelle agricole – le stesse vengono assoggettate alla disciplina delle società in nome collettivo, sicché l’ente non è più esente dal fallimento e i suoi soci illimitatamente responsabili sono esposti al fallimento in estensione. Ne consegue che ove l’art. 147, terzo comma, legge fallimentare, nel disciplinare quest’ultimo, prescrive che il giudice convochi i soci illimitatamente responsabili prima di dichiarare il loro fallimento, deve interpretarsi nel senso che gli stessi devono essere stati convocati non solo nel giudizio in cui viene dichiarato il loro fallimento, ma anche in quello che accerta, per ragioni sostanziali, la fallibilità dell’ente, che costituisce presupposto della loro fallibilità: i soci palesi di una società semplice hanno, pertanto, diritto a essere convocati nel giudizio sul fallimento della società, che indirettamente accerta la loro fallibilità sostanziale, anche se nel medesimo giudizio non è stato chiesto il loro fallimento in estensione. In mancanza, l’accertamento della loro fallibilità non è opponibile nel giudizio di cui all’art. 147 della legge fallimentare, salvo che, di fatto, abbiano già esercitato rispetto a tale accertamento il loro diritto di difesa. (Precedenti: S. 110/1972 - mass. 6169; S. 142/1970 - mass. 5210).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall'art. 131 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Matera, sezione fallimentare, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

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