Corte costituzionale

Sentenza n. 83/2025

Corte cost., sent. 20 giugno 2025, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
83/2025
Data di deposito
20 giugno 2025
Data di decisione
20 maggio 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:83

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46777

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 583-quinquies, primo comma, cod. pen., inserito dall’art. 12, comma 1, della legge n. 69 del 2019, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. L’inasprimento sanzionatorio operato dal legislatore con la trasformazione dello sfregio e della deformazione permanenti al viso da circostanze aggravanti del reato di lesione a fattispecie autonoma corrisponde a una valida ratio di tutela della persona, per la peculiare dimensione relazionale e identitaria del volto di ciascuno, e ciò vale a giustificarne la severità anche in rapporto ad altre fattispecie pure lesive della integrità e dignità della persona. Tuttavia, a fronte dell’eccezionale asprezza del minimo edittale (otto anni di reclusione) e della gamma multiforme di condotte riconducibili alla fattispecie (riferibili anche a lesioni di modesta entità, procurate in contesti di aggressività minore o occasionale, e senza dolo intenzionale), è costituzionalmente necessario introdurre una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di moderare l’applicazione della pena per evitare che, nel caso concreto, essa risulti sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, quindi contraria al principio di personalizzazione e inidonea alla funzione rieducativa. In mancanza di una differente grandezza di riferimento, il temperamento per i fatti di lieve entità deve essere operato tramite la previsione di una circostanza attenuante ad effetto comune che restituisca alla norma censurata dai GUP dei Tribunali di Taranto, di Bergamo e di Catania la necessaria flessibilità applicativa. (Precedenti: S. 91/2024 - mass. 46143; S. 86/2024 - mass. 46164, 46165; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 68/2012 - mass. 36174).

Massima n. 46778

Ogni previsione di sanzione fissa, impedendo l’individualizzazione della pena rispetto alla concreta gravità del fatto-reato, è indiziata di illegittimità costituzionale. (Precedenti: S. 195/2023 - mass. 45827, 45828; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 222/2018 - mass. 40938).Il dubbio d’illegittimità costituzionale su disposizioni recanti previsioni di pena fissa potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (Precedenti: S. 195/2023 - mass. 45827, 45828; S. 40/2023 - mass. 45370, 45371; S. 266/2022 - mass. 45250; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 50/1980 - mass. 9478, 9479).

Massima n. 46779

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 583-quinquies, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone «comporta l’interdizione perpetua», anziché «può comportare l’interdizione». La disposizione censurata dai GUP dei Tribunali di Bergamo e di Catania, nel prevedere che la condanna o l’applicazione della pena per il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, viola i principi di proporzionalità, personalizzazione e funzione rieducativa della pena. La notevole latitudine della descrizione tipica della fattispecie fa sì che la pena accessoria risulti applicabile anche a condotte di modesta gravità, rispetto alle quali – una volta riconosciuta la necessità costituzionale di prevedere un’attenuante per i fatti di lieve entità, come valvola di moderazione della pena principale – l’obbligatorietà e la perpetuità della misura sono prive di qualsiasi giustificazione, non potendosi neppure ipotizzare, perché contrario all’art. 27, terzo comma, Cost., un nesso tra la permanenza dello sfregio e la permanenza della sanzione. La pena accessoria potrà pertanto essere irrogata dal giudice, nella misura determinata in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., nel rispetto del limite massimo di dieci anni, stabilito dall’art. 79, primo comma, numero 1), cod. pen. per l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Non eccede invece i margini di ragionevolezza la scelta legislativa di interdire da uffici implicanti cura e assistenza chi si sia reso responsabile di condotte dolose in pregiudizio di un essenziale bene pertinente alla persona, qual è l’identità rappresentata dal volto, anche al di fuori di rapporti familiari o affettivi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies, primo comma, del codice penale, inserito dall'art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone «comporta l'interdizione perpetua», anziché «può comportare l'interdizione».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2025

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

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