Corte costituzionale

Sentenza n. 82/2025

Corte cost., sent. 19 giugno 2025, n. 82

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
82/2025
Data di deposito
19 giugno 2025
Data di decisione
20 maggio 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saverio Marini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:82

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 11 del 9 marzo 2023

Parametri

Massime

Massima n. 46826

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Abruzzo, sez. prima, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell’art. 3, comma 3, legge reg. Abruzzo n. 11 del 2023, che stabilisce, per l’assegnazione tra le associazioni venatorie radicate sul territorio dei seggi in seno agli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia (ATC), la ripartizione attraverso il c.d. metodo D’Hondt. Sebbene l’art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, che attribuisce la competenza in esame alle regioni, vada ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., cosicché le leggi regionali adottate nell’esercizio della potestà legislativa residuale nella materia «caccia» non vi possono derogare, la piena rappresentatività dell’organo di gestione non è da riconnettere alla circostanza che ciascuna associazione locale trovi spazio in proporzione ai propri iscritti. Essa è, piuttosto, riferibile alla necessità che i divergenti punti di vista in ordine alla gestione del territorio faunistico, ossia quelli dei cacciatori, degli ambientalisti e degli agricoltori, si confrontino secondo l’equilibrio fissato dal legislatore statale. Una volta soddisfatto il menzionato requisito, il legislatore regionale ha ampia discrezionalità nell’individuare la formula elettorale che reputa più idonea per tradurre in seggi il “peso” di ciascuna associazione venatoria, con il solo limite delle prescrizioni statali poste a presidio dell’ambiente, e salva la verifica della sua costituzionalità. Il metodo D’Hondt prescelto – con il quale il numero dei voti di ogni lista è diviso per un numero crescente di unità fino al totale dei seggi da assegnare nel collegio, ripartiti in base ai risultati ottenuti, in ordine decrescente – sebbene possa, in talune circostanze, determinare un vantaggio per liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, opera sempre in sistemi elettorali di carattere proporzionale, in linea di principio il più rispettoso delle esigenze della rappresentanza. E del resto, persino i sistemi elettorali meno distorsivi e più marcatamente proporzionali falliscono nell’obiettivo di conseguire un perfetto rapporto tra peso delle liste e seggi. Il legislatore abruzzese, in definitiva, con esercizio di una discrezionalità non manifestamente irragionevole, ha preferito una formula che reca vantaggio alle associazioni venatorie con più iscritti, con un’opzione non distonica rispetto alla finalità di costituire organi preposti all’esercizio di funzioni gestorie, avvertendo con particolare evidenza la necessità di permettere il raggiungimento di stabili maggioranze decisionali. La disposizione censurata nemmeno compromette il diritto di ciascun cacciatore di trovare rappresentanza negli organi direttivi, tramite l’associazione alla quale è iscritto, in quanto né la Costituzione né la normativa statale interposta impongono un diritto di tribuna. Infine, essa non realizza una disuguaglianza tra rappresentanti delle associazioni venatorie e quelli delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni di protezione ambientale, pure presenti nell’ATC, dal momento che riflette la distinzione operata dalla legge statale e perché il carattere unitario di un organo non implica necessariamente che i componenti di esso debbano essere individuati in applicazione di un unico criterio selettivo. (Precedenti: S. 124/2024 - mass. 46248; S. 148/2023 - mass. 45651; S. 158/2021 - mass. 44131; S. 7/2019 - mass. 40308; S. 174/2017 - mass. 40339; S. 124/2016 - mass. 38889; S. 268/2010 - mass. 34872; S. 165/2009 - mass. 33460; O. 299/2001 - mass. 26505).

Massima n. 46827

La necessità costituzionale che l’esercizio del diritto di elettorato attivo avvenga in condizioni di perfetta parità non implica anche che il risultato concreto della manifestazione di volontà dell’elettorato sia strettamente proporzionale al numero dei consensi espressi, proprio perché tale aspetto dipende unicamente dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali. (Precedenti: S. 275/2014 - mass. 38200; S. 107/1996 - mass. 22433).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 9 marzo 2023, n. 11 (Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco Saverio MARINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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