Corte costituzionale
Sentenza n. 8/2025
Corte cost., sent. 4 febbraio 2025, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 8/2025
- Data di deposito
- 4 febbraio 2025
- Data di decisione
- 14 gennaio 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, comma 5, bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 6, comma 1, lett. c-bis), decreto-legge n. 123 del 15 settembre 2023
- legge n. 159 del 13 novembre 2023
Parametri
Massime
Massima n. 46658
L’istituto della messa alla prova rappresenta, nell’ambito degli strumenti di adeguamento della risposta penale alle peculiari esigenze rieducative dell’imputato minore di età, uno strumento particolarmente qualificante, rispondendo, forse più di ogni altro, alle finalità della giustizia minorile. (Precedente: S. 125/1995 - mass. 21314).Il tratto qualificante della messa alla prova dei minori è rappresentato dall’adozione di un progetto di intervento che si traduce in una serie di prescrizioni individualizzate e a contenuto variabile, perché tarate sul profilo personologico del minore e sul contesto socio-familiare in cui questi è inserito.Alle prescrizioni inerenti al programma cui il minorenne deve essere sottoposto non può essere ascritta alcuna funzione sanzionatoria, ma solo di promozione del percorso rieducativo del minore. (Precedente: S. 68/2019 - mass. 42115).La messa alla prova del minore, quale istituto ad applicazione officiosa e illimitata, non condizionata cioè dalla richiesta dell’imputato, né dal consenso del pubblico ministero, né sottoposta a limiti oggettivi di pena edittale, evidenzia caratteristiche specularmente opposte a quella dell’adulto, poiché l’essenziale finalità rieducativa ne plasma la disciplina in senso rigorosamente personologico, rimanendo perciò ad esso estraneo ogni obiettivo di deflazione giudiziaria. (Precedente: S. 139/2020 - mass. 43512).
Massima n. 46659
Il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, a differenza di quello di retroattività della lex mitior, ha valore assoluto e non è soggetto a bilanciamento con eventuali controinteressi. (Precedenti: S. 63/2019 - mass. 42613; S. 236/2011 - mass. 35793).
Massima n. 46660
Ogni qualvolta la normativa sopravvenuta – sia pur topograficamente afferente alla sfera processuale – non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato, la successione di norme nel tempo è soggetta al divieto di retroattività della norma sfavorevole di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., anziché alla regola del tempus regit actum. (Precedenti: S. 183/2021 - mass. 44161; S. 193/2020 - mass. 42962; S. 32/2020 - mass. 42286, 42287).
Massima n. 46661
Sono dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale per i minorenni di Bari in riferimento all’art. 31, secondo comma, Cost. – dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 123 del 2023, come conv., nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo, aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen. Contrariamente a quanto assume il rimettente, la disposizione censurata, che interviene sull’istituto della messa alla prova nel processo minorile, precludendone in radice, e con effetto retroattivo, la fruibilità in relazione a specifici reati, non è applicabile nei giudizi a quibus in forza del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole di cui agli artt. 25, secondo comma, Cost. e 7 CEDU. La giurisprudenza costituzionale fin dalla sentenza n. 32 del 2020 ha infatti affermato, in sintonia con quella della Corte EDU, che le modifiche normative che incidono sulla “qualità” della pena sono attratte nell’alveo del principio di legalità sostanziale, a prescindere dalla loro collocazione “topografica”, superando così a detti fini la distinzione fra norme penali sostanziali e norme processuali. Tale conclusione si impone a maggior ragione in riferimento alla disposizione censurata, che determina un effetto negativo ancora più radicale, eliminando la possibilità per il minorenne di accedere a un istituto atto a determinare l’estinzione del reato e a escludere quindi l’applicazione di qualsiasi pena. Non vi è dubbio, pertanto, che la nuova disposizione, incidendo direttamente sulla disciplina sostanziale e in senso deteriore rispetto alla previgente, non possa essere applicata a fatti, come quelli oggetto dei giudizi a quibus, commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (15 novembre 2023), anche a tutela del legittimo affidamento sorto negli imputati riguardo al complessivo regime sanzionatorio previsto per i reati commessi. (Precedenti: S. 183/2021 - mass. 44161; S. 193/2020 - mass. 42962; S. 32/2020 - mass. 42286, 42287; S. 240/2015 - 38624).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, sollevate, in riferimento all'art. 31, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze