Corte costituzionale
Sentenza n. 77/2025
Corte cost., sent. 30 maggio 2025, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 77/2025
- Data di deposito
- 30 maggio 2025
- Data di decisione
- 8 aprile 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:77
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46838
Il legislatore, nell’adottare meccanismi di accelerazione delle procedure di affidamento, è tenuto a operare un delicato bilanciamento fra le esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure di gara e quelle, fondamentali, di tutela della concorrenza, della trasparenza e della legalità delle medesime procedure. (Precedenti: S. 23/2022 - mass. 44499; S. 39/2020 - mass. 42292).
Massima n. 46839
La ratio sottesa al principio di invarianza della soglia è garantire continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti, precludendo impugnazioni meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocati in graduatoria; tale finalità risulta coerente con il principio del risultato, uno dei principi che reggono l’azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici, diretta attuazione del canone di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., in quanto orienta l’azione delle stazioni appaltanti all’affidamento del contratto e alla sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. (Precedente: S. 132/2024).La regola per cui il principio di invarianza della soglia opera solo a seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione fa sì che l’obiettivo di conferire stabilità all’esito dell’appalto trovi un contrappeso nella possibilità di correggere, fino a che la gara non si è conclusa, eventuali distorsioni del confronto competitivo tra gli operatori economici – causate da illegittime ammissioni o esclusioni dalla procedura – così tutelando la par condicio tra i partecipanti e il buon andamento dell’azione amministrativa.
Massima n. 46840
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Campania, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell’art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36 del 2023, nella parte in cui stabilisce che il principio di invarianza della soglia di anomalia trova applicazione solo successivamente al provvedimento di aggiudicazione «tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale». La scelta del legislatore di individuare nell’aggiudicazione il momento oltre il quale non è più consentita la variazione della soglia di anomalia anche nel caso di gare nelle quali ha trovato applicazione l’inversione procedimentale è coerente con il principio di buon andamento, rappresentando tale momento il ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di stabilità, efficienza e celerità nella gestione degli appalti pubblici e il rispetto dell’imparzialità. Qualora, infatti, nel corso della gara con inversione procedimentale non fosse più consentita, dopo l’apertura delle offerte economiche, la modifica della soglia di anomalia, la possibilità di selezionare la migliore offerta potrebbe risultare eccessivamente compromessa. All’asserito rischio di condizionamento dell’esito della gara causato dalla condotta degli operatori economici sottoposti a verifica, si contrappone, poi, l’applicazione del principio della fiducia, corollario di quello costituzionale di buon andamento, essenziale per garantire la correttezza dei soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo di scelta del contraente e nella fase di esecuzione del contratto. Inoltre, il prospettato vulnus ai principi di segretezza delle offerte e di trasparenza del procedimento si risolve in una critica al meccanismo stesso dell’inversione procedimentale, non oggetto dell’odierno giudizio. La disposizione censurata non lede nemmeno gli artt. 3 e 41 Cost., in quanto, da un lato, la stazione appaltante che intenda far uso dell’inversione procedimentale è comunque tenuta a verificare in maniera imparziale e trasparente che gli offerenti siano in possesso dei requisiti richiesti, introducendo adeguati rimedi procedurali nel rispetto della par condicio tra i concorrenti; dall’altro, la scelta del concorrente di non rispondere alla richiesta della stazione appaltante di integrare/regolarizzare la documentazione prodotta è il frutto di una autonoma strategia imprenditoriale, essa stessa espressiva del principio di libertà di iniziativa economica. Resta fermo, infine, che eventuali condotte illecite delle imprese, che decidano di accordarsi nel corso di una gara al fine di far conseguire un vantaggio a una di esse, oltre a costituire illeciti anticoncorrenziali, possono integrare il reato di turbata libertà degli incanti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 108, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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