Corte costituzionale
Sentenza n. 74/2025
Corte cost., sent. 27 maggio 2025, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/2025
- Data di deposito
- 27 maggio 2025
- Data di decisione
- 7 aprile 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:74
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46752
L’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della propria politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, così come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato, non equivale ad arbitrio. (Precedenti: S. 46/2024 - mass. 46029; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/2021 - mass. 43897).Le disposizioni che determinano il trattamento sanzionatorio, in quanto destinate a incidere sulla libertà personale dei loro destinatari, sono suscettibili di controllo da parte della Corte costituzionale per gli eventuali vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità.
Massima n. 46753
L’applicazione della recidiva non è obbligatoria, ma si giustifica solo in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, risulti espressivo in concreto sia di una maggiore pericolosità criminale, sia di un maggior grado di colpevolezza, legato alla più elevata rimproverabilità della decisione di violare la legge penale nonostante l’ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne. (Precedenti: S. 55/2021 - mass. 43737; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 185/2015 - mass. 38529; S. 183/2011 - mass. 35683; S. 192/2007 - mass. 31375; O. 171/2009 - mass. 33479, 33480; O. 257/2008 - mass. 32679, 32680; O. 193/2008 - mass. 32532; O. 90/2008 - mass. 32249; O. 33/2008 - mass. 32121).
Massima n. 46754
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 63, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla». Il criterio del cumulo materiale previsto dalla disposizione censurata dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale o autonome con la recidiva semplice – aggravante comune per la quale la legge n. 251 del 2005 ha previsto un aumento fisso di un terzo (e non fino ad un terzo) della pena –, comporta conseguenze sanzionatorie manifestamente irragionevoli a fronte di quanto stabilito invece per le ipotesi di recidiva aggravata, che, quali aggravanti ad effetto speciale, beneficiano del trattamento, più favorevole perché discrezionale nella misura, previsto dal quarto comma della medesima disposizione (cumulo giuridico). In tal modo ad un minor grado di rimproverabilità soggettiva riscontrabile nella recidiva semplice rispetto alle più gravi ipotesi di recidiva aggravata può corrispondere, a parità di disvalore oggettivo del fatto, una pena irragionevolmente superiore e dunque sproporzionata e non “individualizzata”, con conseguente violazione anche della funzione rieducativa della pena. Per evitare che la recidiva semplice comporti un aumento di pena maggiore di quello derivante dalla ricorrenza di recidive aggravate è pertanto necessario che anche nell’ipotesi della recidiva semplice trovi applicazione il criterio moderatore previsto dal quarto comma dell’art. 63. (Precedenti: S. 217/2023 - mass. 45906; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 185/2021 - mass. 44243; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze