Corte costituzionale
Sentenza n. 73/2025
Corte cost., sent. 23 maggio 2025, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/2025
- Data di deposito
- 23 maggio 2025
- Data di decisione
- 7 aprile 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:73
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46798
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza «possa disporre» – in assenza del consenso dell’interessato – l’espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, che non sia condannato per particolari delitti e che si trovi in condizione di irregolarità del soggiorno. Il rimettente omette qualsivoglia apparato motivazionale, accennando ad alcune linee argomentative implicitamente riconducibili a profili di irragionevolezza intrinseca o di violazione del principio di eguaglianza ma tali profili non sono sorretti da alcuna motivazione.
Massima n. 46799
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo in riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost., dell’art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza «possa disporre» – in assenza del consenso dell’interessato – l’espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, non sia condannato per particolari delitti e si trovi in condizione di irregolarità del soggiorno. Il provvedimento di espulsione alternativa alla detenzione non è equiparabile alle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario in quanto ha natura ibrida, poiché comporta la sospensione della pena, e deve perciò essere disposto dal magistrato di sorveglianza, e anticipa l’espulsione amministrativa per irregolarità del soggiorno, che in ogni caso colpirebbe l’interessato al termine dell’esecuzione della pena, determinando una temporanea astensione dello Stato dalla potestà punitiva in corrispondenza dell’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, con finalità deflattiva della popolazione carceraria. La censurata disciplina non introduce alcun automatismo espulsivo, atteso che il magistrato di sorveglianza è tenuto a effettuare un bilanciamento in ordine agli effetti dell’eventuale espulsione sulle condizioni personali e familiari della persona interessata ai sensi dell’art. 19 t.u. immigrazione; bilanciamento, peraltro, rafforzato rispetto a quello posto in essere dall’autorità amministrativa, perché affidato direttamente all’autorità giurisdizionale e destinato a operare nel rispetto del contraddittorio processuale, ancorché differito.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze