Corte costituzionale
Sentenza n. 62/2025
Corte cost., sent. 29 aprile 2025, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/2025
- Data di deposito
- 29 aprile 2025
- Data di decisione
- 11 marzo 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, lett. a), legge della Regione Calabria n. 38 del 7 agosto 2023
- art. 7, comma 4, legge della Regione Calabria n. 48 del 29 novembre 2019
Parametri
- art. 117, comma 2, lett e), Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
Massime
Massima n. 46725
Nell’individuazione della materia cui ascrivere una determinata norma occorre considerarne ratio, finalità e contenuti, tralasciando aspetti marginali ed effetti riflessi. (Precedenti: S. 94/2024 - mass. 46158; S. 267/2022 - mass. 42523; S. 193/2022 - mass. 44922). Nell’individuazione della materia cui ascrivere una determinata norma, il criterio della prevalenza è applicabile quando risulti evidente l’appartenenza del nucleo essenziale della disciplina a una determinata materia. (Precedente: S. 430/2007 - mass. 31958).
Massima n. 46726
La nozione di concorrenza non si declina soltanto come contrasto agli atti e ai comportamenti delle imprese che incidano negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati, ma investe anche la promozione della competizione tra le imprese, che mira ad ampliare l’area di libera scelta sia dei cittadini, sia delle imprese, eliminando limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, quale forma di concorrenza “nel mercato”. (Precedenti: S. 36/2024 - mass. 46051; S. 31/2021; S. 56/2020 - mass. 42162).
Massima n. 46727
Definire i soggetti abilitati a offrire talune tipologie di servizi è decisivo ai fini della configurazione di un determinato settore di attività economica e rientra a pieno titolo nell’ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lett. e), dell’art. 117 Cost., trattandosi di una scelta che impone un limite alla libertà di iniziativa individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato. (Precedente: S. 265/2016 - mass. 39278).
Massima n. 46728
Il riferimento alla tutela della concorrenza non può essere così pervasivo da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale; l’esercizio della competenza legislativa trasversale in materia, quando interseca titoli di potestà regionale, deve rispettare i limiti dell’adeguatezza e della proporzionalità rispetto al fine perseguito e agli obiettivi attesi. (Precedenti: S. 206/2024 - mass. 46567; S. 56/2020 - mass. 42163; S. 137/2018 - mass. 41384; S. 98/2017; S. 452/2007 - mass. 32000-32001-32002).Attesa la portata generale o trasversale della promozione della concorrenza, ben può accadere che una misura appartenente a una regolamentazione regionale, dettata in materie di competenza legislativa concorrente o residuale, si riverberi sulla tutela della concorrenza. Un simile intervento è ammissibile per non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza. (Precedenti: S. 274/2012; S. 430/2007 - mass. 31953-31954). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., l’art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a, della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, nella parte in cui vieta alle imprese funebri l’esercizio del servizio di ambulanza mediante noleggio con conducente, o NCC, per il trasporto non urgente e programmabile di pazienti che non si trovino in stato di urgente bisogno sanitario. La disposizione regionale censurata dal Tar Calabria – diversamente dal trasporto di soccorso, che trova il suo fondamento nella materia della tutela della salute in ragione del criterio della prevalenza – non mira alla protezione di un interesse correlato alla tutela della salute stessa o di altro interesse pubblico affidato alla cura della Regione, giacché gli utenti di questo tipo di servizio non si trovano in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla salute propria o di un parente prossimo, mentre incide direttamente, e con effetti tutt’altro che marginali, sulla concorrenza, inserendo una barriera alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese e influendo negativamente anche sulla libera scelta dei cittadini, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza). (Precedente: S. 401/2007 - mass. 31871).
Massima n. 46729
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, nella parte in cui vieta l’esercizio di attività funebre ai soggetti che gestiscono il solo servizio di noleggio con conducente (NCC) con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile. Il venir meno del divieto, per le imprese funebri, di esercizio del servizio di ambulanza mediante NCC per trasporto non urgente e programmabile, derivante dall’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, crea, all’interno della restante porzione della medesima previsione regionale, in ragione dell’analogo vizio competenza e del nesso di reciprocità tra le due disposizioni, una disparità di trattamento e uno squilibrio nei confronti dei soggetti che gestiscono servizio di ambulanza, per i quali permarrebbe invece la preclusione, in origine speculare, di esercizio di attività funebre. (Precedenti: S. 65/2023 - mass. 45452; S. 175/2022 - mass. 45027).
Massima n. 46730
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Calabria in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell’art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, limitatamente all’inciso «nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile». Il giudizio a quo verte unicamente sul rilascio dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) a uso ambulanza, non venendo quindi in rilievo lo svolgimento di altri servizi parasanitari, socioassistenziali o assimilabili, pure interdetti alle imprese funebri dalla normativa regionale censurata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», nella parte in cui vieta alle imprese funebri l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, nella parte in cui vieta l'esercizio di attività funebre ai soggetti che gestiscono il solo servizio di noleggio con conducente con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, limitatamente all'inciso «nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze