Corte costituzionale
Sentenza n. 58/2025
Corte cost., sent. 24 aprile 2025, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/2025
- Data di deposito
- 24 aprile 2025
- Data di decisione
- 24 febbraio 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:58
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46765
Il patrocinio a spese dello Stato persegue la funzione di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa ed è inviolabile, nel suo nucleo intangibile, a garanzia dell’accesso alla tutela giurisdizionale. Spetta al legislatore conformare gli istituti nel modo che reputa più opportuno, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. (Precedenti: S. 110/2024 - mass. 46231; S. 228/2023 -mass. 45879; S. 166/2022 - mass. 44903; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 47/2020 - mass. 42301; S. 97/2019 - mass. 42218; O. 3/2020 - mass. 4222).Nel settore civile l’ammissione al patrocinio, rispondendo ad un preciso vincolo costituzionale, posto dal comma terzo dell’art. 24 Cost., si radica sul presupposto della non abbienza ed è, pertanto, subordinata, oltre che alla non manifesta infondatezza della pretesa, alla titolarità di un reddito non superiore ad una determinata soglia. (Precedente: O. 160/2006 - mass. 30376).
Massima n. 46766
La difesa tecnica di ufficio valorizza la natura “giusta” del processo in cui essa è resa obbligatoria, nella parità delle parti e terzietà del giudice; quella del difensore d’ufficio è, pertanto, una prestazione ex lege, imposta dallo Stato per l’attuazione del diritto di difesa, non rinunciabile in quanto contrassegnata dall’obbligo di prestare il patrocinio. (Precedente: O. 206/2016 - mass. 39045).L’obbligatorietà della difesa d’ufficio, in cui si radica l’irrinunciabilità del relativo incarico, comporta il riconoscimento del diritto del professionista al pagamento ad opera dell’erario, in via di anticipazione e al verificarsi dell’insolvenza dell’assistito, per una necessaria corrispondenza tra la pienezza del diritto di difesa e la remunerazione del professionista per la prestazione resa.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge n. 184 del 1983, ovvero i processi civili sulla dichiarazione di adottabilità del minore e in materia di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, seconda sez. civ., determina un trattamento deteriore del difensore d’ufficio del genitore insolvente in tali processi sia rispetto a quello del difensore d’ufficio di persona insolvente nel processo penale – trattandosi di interessi egualmente delicati e costituzionalmente rilevanti, che necessitano di adeguata tutela, tant’è che per entrambi vige l’obbligatorietà della difesa d’ufficio – sia rispetto al difensore d’ufficio in caso di irreperibilità dell’assistito nei medesimi processi ai sensi della legge n. 184, oggetto di precedente additiva da parte della Corte costituzionale: in entrambi i casi, infatti, l’avvocato non vede soddisfatto il proprio credito per motivi non dipendenti dalla sua volontà ma dalla condotta dell’assistito). (Precedente: S. 135/2019 - mass. 41365).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze