Corte costituzionale
Sentenza n. 57/2025
Corte cost., sent. 22 aprile 2025, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 57/2025
- Data di deposito
- 22 aprile 2025
- Data di decisione
- 26 marzo 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:57
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Puglia n. 21 del 30 maggio 2024
- art. 4, comma 2, legge della Regione Puglia n. 21 del 30 maggio 2024
Parametri
Massime
Massima n. 46712
L’assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, compresi i piani di prosecuzione, impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie. In tali casi, la Regione interessata è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro o che incidano sulle misure in essi previste, come pure a non adottarne di nuovi. (Precedenti: S. 197/2024 - mass. 46596; S. 169/2024 - mass. 46425; S. 87/2024 - mass. 46096; S. 1/2024 - mass. 45902; S. 155/2023 - mass. 45756; S. 134/2023 - mass. 45667; S. 190/2022 - mass. 45051; S. 130/2020 - mass. 43489).Ogni piano di rientro è finalizzato, a un tempo, al contenimento della spesa sanitaria e alla garanzia dell’effettività dei LEA, la cui determinazione mira a evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. Per assicurare la necessaria tutela del diritto fondamentale alla salute devono ritenersi obbligatorie le spese inerenti alle prestazioni corrispondenti ai LEA, mentre incorrono nel citato divieto le spese per prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato. (Precedenti: S. 201/2024 - mass. 46545; S. 242/2022 - mass. 45164; S. 161/2022 - mass. 44954).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., della legge reg. Puglia n. 21 del 2024, che istituisce il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica – CRRiPOCeM – di proprietà e gestione interamente pubblica, in precedenza gestito da Fondazione privata, senza previa comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, nonostante la regione sia tuttora soggetta al piano di rientro dal disavanzo sanitario, e dispone la provvista finanziaria per la gestione pubblica del Centro. La legge regionale impugnata non viola né i parametri evocati né i principi fondamentali dettati dalle norme interposte richiamate dal ricorrente, perché non introduce una rilevante modifica della pregressa programmazione sanitaria e neppure un significativo incremento dell’impegno finanziario di settore: sotto il primo profilo, la Regione Puglia ha documentalmente dimostrato che – a prescindere dall’incontestata proprietà pubblica dell’edificio e di parte degli impianti tecnologici – il presidio ospedaliero di Ceglie Messapica, nell’ambito della rete ospedaliera della Regione Puglia, è sempre stato codificato quale struttura pubblica, e questo esclude il prospettato “transito” tra i soggetti di diritto pubblico; quanto al secondo profilo, non sussiste il rischio di compromettere la piena realizzazione degli interventi programmati per il superamento del deficit sanitario, in quanto l’intervento legislativo regionale risulta pienamente armonico rispetto agli obiettivi concordati, sia perché nella specie vengono in rilievo prestazioni tutte certamente rientranti nei livelli essenziali di assistenza e dunque di natura obbligatoria, sia perché non emerge con evidenza alcun aumento della spesa sanitaria regionale direttamente conseguente all’internalizzazione dei servizi di riabilitazione, costituenti spesa obbligatoria; infine, con riferimento al personale, il programma operativo 2016-2018 non esclude affatto la possibilità di assumere personale al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza. Cosicché l’intervento censurato dal Governo si muove entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di rientro).
Massima n. 46713
Il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche. Esso reclama una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e, per quanto qui nello specifico rileva, aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti; tali principi trovano applicazione anche con riferimento all’accesso ai pubblici impieghi presso le regioni. (Precedente: S. 133/2023 - mass. 45673).Le deroghe al principio generale per cui il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, possibili in via legislativa, devono essere delimitate in modo rigoroso, potendo essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. (Precedenti: S. 110/2023 - mass. 45591; S. 5/2020 - mass. 42246).Non giustificano eventuali deroghe alla regola del pubblico concorso né l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento dei lavoratori – trattandosi di finalità che non è di per sé sola funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione e non sottende straordinarie esigenze di interesse pubblico – né l’interesse alla difesa dell’occupazione. (Precedenti: S. 99/2023 - mass. 45535; S. 133/2020 - mass. 45673; S. 110/2017 - mass. 40017; S. 248/2016 - mass. 39103).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 97, quarto comma, Cost., l’art. 4, comma 2, della legge reg. Puglia n. 21 del 2004, che istituisce il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica – CRRiPOCeM –, limitatamente alle parole «o con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale». La disposizione impugnata dal Governo, se nella prima parte non contrasta con il parametro evocato, poiché richiama l’art. 1, comma 268, lett. c, della legge n. 234 del 2021, che non consente una stabilizzazione senza concorso lo lede invece nel residuo segmento normativo, che introduce un’alternativa alle procedure ex lege n. 234 del 2021, contemplando la possibilità di un’assunzione interamente riservata al personale già in servizio alle dipendenze della Fondazione alla data di entrata in vigore della legge regionale e, dunque, senza concorso pubblico. Né possono considerarsi sussistenti le condizioni, pure rivendicate dalla Regione resistente, affinché possano essere introdotte eccezioni alla regola).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21, recante «Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)», limitatamente alle parole «o con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale»;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge reg. Puglia n. 21 del 2024, promosse, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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