Corte costituzionale
Sentenza n. 49/2025
Corte cost., sent. 17 aprile 2025, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/2025
- Data di deposito
- 17 aprile 2025
- Data di decisione
- 26 marzo 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, decreto-legge n. 201 del 6 novembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 46794
Per capacità contributiva, ai sensi dell’art. 53 Cost., deve intendersi l’idoneità del soggetto all’obbligazione d’imposta, desumibile dal presupposto economico, cui l’imposizione di ogni prelievo tributario deve essere collegata. Tale presupposto consiste in qualsiasi indice concretamente rivelatore di ricchezza ed è definito da valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimità costituzionale sotto il profilo dell’arbitrarietà o dell’irrazionalità. (Precedenti: S. 34/2025 - mass. 46745; S. 60/2024 - mass. 46101; S. 108/2023 - mass. 45555; S. 10/2023 - mass. 45322).
Massima n. 46795
Applicare alla stessa categoria di soggetti un trattamento impositivo differenziato, per effetto di un sopravvenuto mutamento di disciplina, non contrasta con l’art. 3 Cost., poiché il trascorrere del tempo costituisce, di per sé, un elemento idoneo a giustificare un diverso trattamento. (Precedente: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 240/2019 - mass. 41641; S. 104/2018 - mass. 40767).
Massima n. 46796
La deducibilità dalla base imponibile va concretata e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale. (Precedenti: S. 108/1983; S. 134/1982 - mass. 9877).
Massima n. 46797
L’IMU è un’imposta di tipo reale – e non personale, come le imposte sul reddito – che ha come presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale su beni immobili. In relazione a tale componente, ha sostituito l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali. Il relativo regime tributario rientra nel potere discrezionale del legislatore in ordine all’an, al quantum e a ogni altra modalità e condizione, compresi eventuali benefici fiscali, esenzioni o agevolazioni. (S. 209/2022 - mass. 45103; S. 72/2018 - mass. 40172).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di secondo grado del Lazio, sez. quinta, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come conv., nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’IMU per i beni immobili destinati alla vendita e non utilizzati ad altri fini. La scelta operata dal legislatore con la disposizione censurata non è irragionevole, in quanto un immobile non costituisce valido indice di capacità contributiva solo se è inutilizzabile per fatti estranei rispetto alla sfera di controllo del proprietario, mentre nel caso oggetto del giudizio a quo il mancato utilizzo dell’immobile è il frutto di una libera scelta dell’imprenditore; del resto, ciò che rileva è la possibilità di avvalersi delle facoltà proprie del diritto reale e non il loro effettivo esercizio. Nemmeno è irragionevole l’equiparazione dei beni strumentali con i c.d. “beni-merce”, in quanto è l’imprenditore, in entrambi i casi, a deciderne in modo autonomo la destinazione, a mantenerne il possesso e a conservare la possibilità di esercizio di tutte le prerogative connesse; sotto un profilo più squisitamente aziendalistico, poi, anche per i “beni-merce” può predicarsi la funzionalità rispetto alle esigenze economiche dell’impresa, nel momento in cui si realizzi la loro vendita. Infine, neppure il mutamento della disciplina legislativa, che ha introdotto l’esenzione solo per alcuni anni d’imposta, è causa di disparità di trattamento, in quanto il trascorrere del tempo ne costituisce una valida ragione giustificatrice).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione quinta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze