Corte costituzionale
Sentenza n. 47/2025
Corte cost., sent. 17 aprile 2025, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/2025
- Data di deposito
- 17 aprile 2025
- Data di decisione
- 10 marzo 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 2, lett. c-bis), secondo periodo, legge della Regione siciliana n. 8 del 12 gennaio 2012
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 4, Costituzione
- art. 119, comma 5, Costituzione
- art. 119, comma 6, Costituzione
- art. 15, comma 2, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 46720
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal CGARS, sez. prima, in riferimento agli artt. 97 e 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, Cost., nonché all’art. 15, secondo comma, dello statuto speciale reg. siciliana, dell’art. 19, comma 2, lett. c-bis), secondo periodo, della legge reg. siciliana n. 8 del 2012, laddove prevede che i commissari liquidatori, nelle more dell’individuazione dei gestori del servizio idrico integrato e in assenza di società di scopo a prevalente capitale pubblico, possano disporre il trasferimento in concessione d’uso ai comuni siciliani, competenti per territorio, degli impianti idrici, fognari e depurativi con relative pertinenze, già appartenenti agli ex consorzi ASI, con i connessi obblighi di gestione e manutenzione della rete idrica, senza una previsione derogatoria rispetto agli obblighi di custodia e manutenzione e senza un adeguato trasferimento o un’attribuzione di risorse. È prioritario verificare – cosa che il rimettente ha omesso di fare – se, alla luce della normativa statale e della giurisprudenza costituzionale, la Regione siciliana possa prevedere, con le modalità stabilite dalla disposizione censurata, il trasferimento in concessione d’uso all’ente locale degli impianti in parola.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c-bis), secondo periodo, della legge della Regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive), sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 119, commi primo, quarto, quinto e sesto, della Costituzione, nonché all'art. 15, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione prima, con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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