Corte costituzionale

Sentenza n. 47/2025

Corte cost., sent. 17 aprile 2025, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
47/2025
Data di deposito
17 aprile 2025
Data di decisione
10 marzo 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:47

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 2, lett. c-bis), secondo periodo, legge della Regione siciliana n. 8 del 12 gennaio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 46720

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal CGARS, sez. prima, in riferimento agli artt. 97 e 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, Cost., nonché all’art. 15, secondo comma, dello statuto speciale reg. siciliana, dell’art. 19, comma 2, lett. c-bis), secondo periodo, della legge reg. siciliana n. 8 del 2012, laddove prevede che i commissari liquidatori, nelle more dell’individuazione dei gestori del servizio idrico integrato e in assenza di società di scopo a prevalente capitale pubblico, possano disporre il trasferimento in concessione d’uso ai comuni siciliani, competenti per territorio, degli impianti idrici, fognari e depurativi con relative pertinenze, già appartenenti agli ex consorzi ASI, con i connessi obblighi di gestione e manutenzione della rete idrica, senza una previsione derogatoria rispetto agli obblighi di custodia e manutenzione e senza un adeguato trasferimento o un’attribuzione di risorse. È prioritario verificare – cosa che il rimettente ha omesso di fare – se, alla luce della normativa statale e della giurisprudenza costituzionale, la Regione siciliana possa prevedere, con le modalità stabilite dalla disposizione censurata, il trasferimento in concessione d’uso all’ente locale degli impianti in parola.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c-bis), secondo periodo, della legge della Regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive), sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 119, commi primo, quarto, quinto e sesto, della Costituzione, nonché all'art. 15, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione prima, con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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