Corte costituzionale

Sentenza n. 39/2025

Corte cost., sent. 10 aprile 2025, n. 39

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
39/2025
Data di deposito
10 aprile 2025
Data di decisione
24 marzo 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:39

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
  • art. 18-bis, comma 1, lett. b), n. 2), decreto-legge n. 145 del 11 ottobre 2024
  • legge n. 187 del 9 dicembre 2024
  • art. 6, comma 5, bis, decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015
  • art. 18, comma 1, lett. a), n. 2), decreto-legge n. 145 del 11 ottobre 2024

Parametri

Massime

Massima n. 46755

Il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali – anche rispetto a norme orientate alla riduzione della durata dei giudizi – incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Nella materia processuale, il metro del giudizio di ragionevolezza deve essere particolarmente rispettoso della discrezionalità legislativa, in quanto la disciplina del processo è frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicché ogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad assicurare una più ampia tutela a uno di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema. Il superamento del limite al sindacato della discrezionalità del legislatore in materia processuale è senz’altro ravvisabile quando emerga un’ingiustificabile compressione del diritto di difesa e del contraddittorio, quale momento fondamentale del giudizio e cardine della ricerca dialettica della verità processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che sia il più possibile “giusta”. (Precedenti: S. 36/2025 - mass. 46709; S. 189/2024 - mass. 46443; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 67/2023 - mass. 45524).Il contraddittorio costituisce una primaria e fondamentale garanzia del giusto processo e soddisfa la necessità che tanto l’attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento, anche se al legislatore è consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare. (Precedente: S. 73/2022 - mass. 44613).

Massima n. 46756

Il dato normativo utile alla sostituzione del frammento normativo censurato deve porsi in rapporto di prossimità con la disciplina oggetto di censura. (Precedenti: S. 46/2024 - mass. 46030; S. 95/2022 - mass. 44715; S. 28/2022 - mass. 44616).

Massima n. 46757

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), n. 2), del d.l. n. 145 del 2024, come conv., richiamato dall’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, come introdotto dall’art. 18, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 145 del 2024, come conv., nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all’art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest’ultimo articolo. Se la scelta legislativa di rimodulare forme e tempi del giudizio di legittimità sul trattenimento dello straniero risponde ad opzioni assiologiche di significativa complessità, la normativa censurata dalla Cassazione, sez. prima penale, che disciplina la convalida o proroga, da parte dell’autorità giurisdizionale, del trattenimento disposto dal questore dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR), sconfina nella manifesta irragionevolezza, in quanto introduce un modello processuale strutturalmente inidoneo ad assicurare il confronto dialettico tra le parti. Alla stregua della disciplina censurata, infatti, la Cassazione decide esclusivamente sulla base del ricorso e delle conclusioni del procuratore generale, senza che all’instaurazione del processo segua un momento di confronto, scritto o orale, tra le parti. Infatti, per un verso, è espressamente esclusa la partecipazione all’udienza camerale del difensore e del pubblico ministero, che non possono chiedere di essere sentiti; per altro verso, non è contemplato il deposito di memorie, né è riconosciuto al presidente di sezione il potere di assegnare, all’atto della fissazione dell’udienza camerale, un termine per il deposito di deduzioni scritte. L’inidoneità del modello processuale in scrutinio ad assicurare alle parti un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa trova fondamento nella eterogeneità, oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato d’arresto europeo (MAE) consensuale, per il quale la procedura è stata concepita, e il giudizio concernente la convalida del trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura è stata estesa. La particolare concentrazione del rito in materia di MAE nell’ipotesi speciale in cui risulti il consenso della persona richiesta in consegna, si giustifica non solo in ragione della garanzia dell’habeas corpus, ma anche per la limitatezza del thema decidendum. Per converso, non solo al giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento è connaturale la contestazione del potere amministrativo che ne forma oggetto e, quindi, la contrapposizione tra le parti – oltre che il coinvolgimento di diritti inviolabili di rango costituzionale –, ma il sindacato della Corte di cassazione può estendersi alla verifica di profili che eccedono la regolarità della adozione della misura restrittiva in sé considerata. Accertato il contrasto delle previsioni censurate con i parametri indicati, occorre individuare il paradigma normativo idoneo ad operare la reductio ad legitimitatem. Nel caso di specie, tra le discipline già esistenti che possono consentire di porre rimedio alle violazioni riscontrate, quella del giudizio di legittimità in materia di MAE ordinario costituisce la soluzione normativa più vicina alla logica perseguita dal legislatore nella fattispecie in scrutinio. Detto procedimento, infatti, condivide con quello consensuale, assunto a paradigma dalla disposizione censurata, la funzione e l’oggetto, pur distinguendosene per la maggiore ampiezza della cognizione riconosciuta al giudice di legittimità, oltre che per un più articolato iter includente l’udienza camerale. Inoltre, l’affinità strutturale con il procedimento ex art. 22, comma 5-bis, della legge n. 69 del 2005 emerge dal raffronto delle modalità di introduzione dei giudizi. Ancora, analogamente a quanto previsto per la procedura consensuale, nel giudizio in materia di MAE ordinario il ricorso per cassazione va presentato entro un termine molto breve: cinque giorni decorrenti dalla conoscenza legale della sentenza. Inoltre, un profilo di analogia tra gli schemi processuali a raffronto si coglie anche nella brevità del termine di definizione del giudizio che, nel procedimento relativo al MAE ordinario, è di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Da ultimo, il MAE consensuale costituisce un’ipotesi speciale rispetto a quella ordinaria. Resta comunque ferma, per il legislatore, la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per individuare una eventualmente diversa configurazione dello speciale giudizio in questione, purché tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa. Trattandosi di un giudizio di legittimità, dette garanzie potrebbero trovare attuazione anche optando per una variante cartolare del rito. Una revisione delle scansioni temporali del processo in esame potrebbe, peraltro, divenire ineludibile nel caso in cui un significativo incremento dei ricorsi – evenienza non inverosimile, considerata l’espansione del perimetro applicativo del trattenimento operata dalle recenti riforme – dovesse rendere non più conciliabile l’estrema concentrazione del rito con la stessa effettività del diritto al processo in cassazione. È, dunque, auspicabile che il legislatore verifichi la perdurante compatibilità dello speciale schema procedurale di cui all’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come rimodulato dalla presente pronuncia, con le dimensioni che il contenzioso assumerà nel volgere del tempo. (Precedenti: S. 341/2006 - mass. 30715; S. 105/2001 - mass. 26150).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, richiamato dall'art. 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), come introdotto dall'art. 18, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest'ultimo articolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2025

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze