Corte costituzionale
Sentenza n. 34/2025
Corte cost., sent. 21 marzo 2025, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 34/2025
- Data di deposito
- 21 marzo 2025
- Data di decisione
- 12 febbraio 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:34
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, decreto-legge n. 133 del 30 novembre 2013
- legge n. 5 del 29 gennaio 2014
Parametri
Massime
Massima n. 46745
La Costituzione non impone una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria, piuttosto esige un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale. (Precedente: S. 10/2015).La violazione del principio di eguaglianza (anche) in ambito tributario sussiste laddove situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando, alla diversità di disciplina, corrispondano situazioni non assimilabili. (Precedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 270/ 2022 - mass. 45186; S. 172/2021 - mass. 44075).Per capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost., si deve intendere l’idoneità del soggetto all’obbligazione d’imposta, desumibile dal presupposto economico cui l’imposizione è collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimità costituzionale sotto il profilo della loro arbitrarietà o irrazionalità. (Precedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 201/2014).Ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza e ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. (Precedenti: S. 60/2024 - mass. 46101; S. 108/2023 - mass. 45555; S. 10/2023 - mass. 45322; S. 10/2015).
Massima n. 46746
In un contesto complesso, come quello contemporaneo, il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica. (Precedenti: S. 108/2023; S. 288/2019 - mass. 41903). L’appartenenza delle SGR al mercato finanziario può rappresentare, in ipotesi circoscritte temporalmente e dettate da una crisi economica generale, un non irragionevole e non arbitrario indice di capacità contributiva, anche alla luce dei principi di uguaglianza tributaria e di solidarietà; ciò che giustifica una regola differenziata di determinazione della base imponibile. (Precedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 288/2019 - mass. 41903; O. 165/2021).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. 17, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, come conv., nella parte in cui impone per l’anno di imposta 2013 alle SGR un’addizionale all’IRES dell’8,5%. Il legislatore – nell’individuare il presupposto della addizionale IRES nell’appartenenza dei soggetti passivi al mercato finanziario, quale indice di capacità contributiva – non compie una scelta irragionevole né arbitraria, in ragione degli specifici elementi caratterizzanti tale mercato, propri anche delle SGR; l’addizionale prevista, di durata limitata, è peraltro, coerente con i principi di solidarietà, in quanto diretta a finanziare, per il 2013, l’abolizione di una rata dell’IMU in un momento di difficile congiuntura economico-sociale). (Precedenti: S. 288/2019 - mass. 41904; S. 269/2017 - mass. 41950; S. 10/2015 - mass. 38224; S. 201/2014 - mass. 38081; S. 21/1996 - mass. 22138; S. 143/1995 - mass. 21366; S. 159/1985 - mass. 10942; O. 341/2000 - mass. 25571).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 17, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 febbraio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2025
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze