Corte costituzionale

Sentenza n. 33/2025

Corte cost., sent. 21 marzo 2025, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/2025
Data di deposito
21 marzo 2025
Data di decisione
29 gennaio 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29-bis, comma 1, legge n. 184 del 4 maggio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 46721

Il giudice a quo è abilitato a sollevare una seconda volta la medesima questione nello stesso giudizio quando la Corte costituzionale abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente, dal momento che in tal caso la riproposizione – a condizione che quest’ultimo abbia rimosso il vizio impeditivo dell’esame di merito della questione – non collide con l’art. 137, ultimo comma, Cost. (Precedenti: S. 7/2024 - mass. 45937; S. 247/2022 - mass. 45229; S. 115/2019 -mass. 42268; S. 252/2012; S. 189/2001 - mass. 26313; O. 371/2004 - mass. 28883; O. 399/2002 - mass. 27281).

Massima n. 46722

L’art. 117, primo comma, Cost. comporta l’obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme della CEDU, ferma restando la verifica di compatibilità con le norme della Costituzione. (Precedenti: S. 349/2007 - mass. 31727; S. 348/2007 - mass. 31713).Nell’osservanza delle coordinate ermeneutiche offerte dalla Corte EDU, e nel raccordo con i principi costituzionali interni, spetta alla Corte costituzionale intervenire per garantire la tutela ai diritti previsti dalla CEDU; ciò in conformità al principio generale di sussidiarietà di cui al preambolo della CEDU, in virtù del quale spetta agli Stati contraenti il compito di garantire, all’interno dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le libertà convenzionali, interpretandone la portata normativa in armonia con i propri principi costituzionali.La CEDU – istitutiva di un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali affidato alla Corte di Strasburgo – implica il rispetto delle interpretazioni offerte dalla Corte EDU, ma non vincola ad attendere un preciso pronunciamento rispetto a una specifica vicenda, per poter accertare la violazione delle norme convenzionali; la tutela dei diritti convenzionali, come quello dell’art. 8 CEDU, presuppone, infatti, in capo agli Stati contraenti, obblighi non solo negativi, ma anche positivi. (Precedenti: S. 10/2024; S. 349/2007).

Massima n. 46723

Il principio ispiratore della disciplina dell’adozione piena è l’interesse del minore, perseguito mediante il diritto a essere cresciuto e educato nell’ambito della famiglia d’origine ovvero, ove ciò non sia possibile, in un ambiente familiare stabile e armonioso; ambiente che può essere offerto astrattamente anche da una persona singola. La verifica giudiziale della concreta idoneità dell’adottante preserva il miglior interesse del minore, avendo la finalità di perseguire la soluzione ottimale “in concreto”, anche tenendo conto del sostegno della rete familiare di riferimento. (Precedenti: S. 5/2024 - mass. 45935; S. 183/2023 - mass. 45798; S. 79/2022 - mass. 44633; S. 183/1994 - mass. 20696; S. 11/1981 - mass. 10022).Le scelte orientate alla costituzione di vincoli genitoriali e alla formazione di una famiglia costituiscono espressione della generale libertà di autodeterminazione, riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., e concernente la sfera privata e familiare. Non esiste, tuttavia, una pretesa o un “diritto” alla genitorialità. (Precedenti: S. 161/2023; S. 33/2021; S. 230/2020 - mass. 42553; S. 221/2019-mass. 41563; S. 162/2014; S. 332/2000 - mass. 25564).Ove la genitorialità sia accessibile, o per natura o perché il soggetto già rientra nelle previsioni nazionali che consentono la procreazione medicalmente assistita o l’adozione, la libertà di autodeterminarsi nella scelta orientata alla genitorialità sottende una pretesa a non subire indebite compressioni di tale libertà da parte del legislatore. (Precedente: S. 332/2000 - mass. 25564).L’autodeterminazione orientata alla genitorialità può far valere la propria vis espansiva quando le scelte legislative, avuto riguardo al complesso degli interessi implicati, risultino irragionevoli e non proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito. I limiti ad essa frapposti non possono, infatti, consistere in un divieto assoluto a meno che esso non sia l’unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale. (Precedenti: S. 221/2019; S. 162/2014 - mass. 37994).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, l’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione. La disposizione censurata dal Tribunale per i minorenni di Firenze opera una scelta non necessaria in una società democratica, perché non conforme al principio di proporzionalità; determina, inoltre, la lesione del diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, orientata a realizzare la propria aspirazione alla genitorialità rendendosi disponibile all’adozione di un minore straniero. Interesse, quest’ultimo, che si coniuga, anche con una finalità di solidarietà sociale. Se scopo dell’adozione internazionale è accogliere minori stranieri abbandonati, residenti all’estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, l’insuperabile divieto posto dalla disposizione censurata non risponde a una esigenza sociale pressante e configura un’interferenza non necessaria in una società democratica: da un lato, infatti, non è più funzionale ad assicurare al minore le più ampie tutele giuridiche associate allo status filiationis e, dall’altro, non è mezzo idoneo a garantirgli un ambiente stabile e armonioso, che può essere garantito, astrattamente e salvo l’accertamento in concreto, anche dalla persona singola. In definitiva, l’esigenza, sottesa alla scelta del legislatore, di assicurare all’adottato la presenza di entrambe le figure dei genitori non è perseguita con un mezzo idoneo e proporzionato, potendo giustificare un’indicazione di preferenza, ma non la scelta di escludere le persone singole dalla platea degli adottanti. Tale barriera all’accesso all’adozione internazionale determina un sacrificio dell’autodeterminazione orientata alla genitorialità, che rischia di riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso. Rimane ferma, in ogni caso, l’applicabilità alla persona singola delle restanti previsioni di cui all’art. 6 della legge n. 184). (Precedente: S. 198/1986 - mass. 12527).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2025

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze