Corte costituzionale
Sentenza n. 3/2025
Corte cost., sent. 23 gennaio 2025, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/2025
- Data di deposito
- 23 gennaio 2025
- Data di decisione
- 11 dicembre 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 3, legge n. 108 del 17 febbraio 1968
- art. 2, comma 6, decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005
Parametri
Massime
Massima n. 46571
Il principio personalista radicato nell’art. 2 Cost. impone di rilevare che la dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività.Il fondamentale cardine del principio personalista va correlato al compito della Repubblica, imposto dal principio di eguaglianza sostanziale, di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica del Paese.
Massima n. 46572
La condizione giuridica della persona con disabilità è il punto di confluenza di un complesso di principi che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale. (Precedenti: S. 42/2024 - mass. 46039; S. 110/2022 - mass. 44811; S. 83/2019 - mass. 42071).
Massima n. 46573
La materia elettorale, per sua natura, è caratterizzata da un alto tasso di politicità, che impone di riconoscere al legislatore una discrezionalità ampia, con il solo limite della manifesta irragionevolezza e del rispetto del nucleo essenziale di quelle garanzie che riguardano le situazioni caratterizzate da particolare vulnerabilità. (Precedenti: S. 62/2022 - mass. 44628; S. 35/2017 - mass. 39599; S. 193/2015 - mass. 38553; S. 275/2014; S. 1/2014 - mass. 37583).In materia elettorale, il legislatore è chiamato a bilanciare le opportunità offerte dalla modernizzazione non solo con i rischi che questa può, in ipotesi, comportare, ma anche con l’esigenza di una partecipazione politica il più possibile meditata e consapevole: principi che, nelle forme più tradizionali in cui si svolgono le operazioni elettorali, sono favoriti anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini in una sorta di “liturgia repubblicana”.
Massima n. 46574
Tra i diritti politici di cui agli artt. 48 e 49 Cost. rientra senz’altro quello di sottoscrivere una lista di candidati che possa essere sottoposta al voto degli elettori – attività che, concorrendo alla formazione dell’offerta elettorale, attiene direttamente al diritto di elettorato.La previsione dell’obbligo di raccogliere sottoscrizioni a corredo delle candidature è soggetta a requisiti e limiti che rispondono a due finalità di ordine generale. Da un lato, prevedere l’obbligo di un certo numero di firme è funzionale a evitare il rischio di una eccessiva dispersione di voti, dovuta alla polverizzazione di candidature che non riflettono una seria consistenza e un minimo di consenso: il fondamento di simili previsioni risiede nell’esigenza di tutelare beni di rango particolarmente elevato, anche sul piano della rilevanza costituzionale, in quanto funzionali al principio democratico di rappresentatività popolare e alla governabilità, evitando un’abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l’elettorato. Dall’altro lato, i limiti temporali e gli strumenti volti a determinare in modo certo la provenienza e la genuinità delle sottoscrizioni, mediante adempimenti posti in capo a un soggetto terzo, mirano ad assicurare pari condizioni tra i soggetti che aspirano alla competizione elettorale e a evitare abusi e contraffazioni nella raccolta delle sottoscrizioni necessarie all’ammissione delle liste. (Precedenti: S. 48/2021; S. 394/2006 - mass. 30805-30806; S. 83/1992 - mass. 18113).
Massima n. 46575
Il riconoscimento delle potenzialità delle nuove tecnologie digitali anche nell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e l’utilizzo delle firme elettroniche non porta, di per sé, a contraddire l’esigenza di tutelare beni funzionali al principio democratico di rappresentatività popolare e alla governabilità, evitando un’abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l’elettorato; anche considerando che non è predicabile, nel caso del procedimento elettorale preparatorio, quale è la raccolta di firme, quel bisogno di segretezza che connota l’espressione del voto, essendo al contrario prevista la pubblicità della manifestazione di supporto alla lista di candidati.Le esigenze di certezza della provenienza delle firme nel procedimento elettorale preparatorio vengono adeguatamente tutelate – come è stato previsto per la raccolta delle firme per il referendum e per i progetti di legge di iniziativa popolare, senza necessità di autentica di firma (art. 1, comma 344, della legge n. 178 del 2020) – anche mediante la firma elettronica qualificata: concorrono a tale risultato sia l’associazione, a tale tipologia di firma, di un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi, sia l’obbligo, per il titolare, di custodia del dispositivo e di utilizzo personale dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 1, CAD.(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 9, terzo comma, della legge n. 108 del 1968 e 2, comma 6, CAD, nella parte in cui non prevedono per l’elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Le disposizioni censurate dal Tribunale di Civitavecchia generano una dinamica normativa in contrasto con i principi personalista e di eguaglianza, anche sostanziale, nonché con i diritti politici di cui agli artt. 48 e 49 Cost. Le persone non in grado di apporre una firma autografa, ma capaci di apporne una elettronica, qualificata o digitale, infatti, sono costrette a ricorrere alla più gravosa e complessa dichiarazione di cui all’art. 28, quarto comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, che richiede due testimoni e un soggetto abilitato alla verbalizzazione – con il paradossale effetto che l’ordinamento, anziché rimuovere l’ostacolo, genera una discriminazione, imponendo un aggravio procedimentale non necessario né proporzionato, nel quadro di una procedura oggi non più rispettosa dei precetti costituzionali. L’esigenza di verificare l’autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, del resto, può essere ormai soddisfatta in modalità elettronica anche per l’elettore con disabilità: per superare il vulnus causato dalle prescrizioni colpite, questa possibilità deve essere riconosciuta sia alle persone che versano nelle condizioni previste per il voto domiciliare, di cui all’art. 1 del d.l. n. 1 del 2006, come conv., in base a idonea certificazione di infermità, sia, in ragione dell’eadem ratio che li accomuna, a tutti i casi in cui sussista l’impossibilità certificata, per un grave impedimento fisico, di apporre una firma autografa. Una prospettiva più ampia, che superi in via generalizzata il divieto concernente le consultazioni elettorali e derivante dalla previsione dell’art. 2, comma 6, CAD, è rimessa, invece, alla valutazione discrezionale del legislatore). (Precedenti: S. 15/2024 - mass. 45985; S. 9/2021 - mass. 43556; S. 186/2020 - mass. 43203 e 43204; S. 254/2019 - mass. 41767 e 41770).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nella parte in cui non prevedono per l'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2024.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze