Corte costituzionale
Sentenza n. 27/2025
Corte cost., sent. 7 marzo 2025, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/2025
- Data di deposito
- 7 marzo 2025
- Data di decisione
- 11 febbraio 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:27
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46673
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Vicenza, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione, nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio sia per il delitto di utilizzo di documenti contraffatti o alterati, sia per quelli di contraffazione o alterazione di documenti descritti nella stessa norma, non prevedendo in particolare che la pena edittale per l’utilizzo suddetto sia determinata riducendo di un terzo la pena prevista per le condotte di contraffazione o alterazione dei documenti medesimi, analogamente a quanto disposto dall’art. 489 cod. pen. La disposizione censurata sottopone all’unica cornice edittale che spazia da uno a sei anni di reclusione tre tipologie di condotte: (a) la contraffazione o alterazione di un titolo di soggiorno o di ingresso; (b) la contraffazione o alterazione di un diverso documento al fine di determinare il rilascio di un documento di soggiorno o di ingresso; nonché (c) l’utilizzazione di uno dei documenti contraffatti o alterati appartenenti alle categorie (a) e (b). A differenza di quanto sostenuto dal rimettente, le prime due fattispecie non sono connotate da un maggiore disvalore rispetto alla condotta sub categoria (c), perché l’utilizzazione del documento presuppone, nella generalità dei casi, un previo concorso, quanto meno morale, dell’utilizzatore nella falsificazione del documento stesso. Quanto all’asserito diverso grado di progressione criminosa che connoterebbe le tre fattispecie, è semmai vero il contrario: la condotta sub (a) e sub (b) costituisce condotta preparatoria rispetto a quella di presentazione del documento da parte dell’interessato alle autorità di polizia, essendo proprio quest’ultima condotta a creare un immediato pericolo per il bene giuridico protetto, ledendo l’ordinata gestione dei flussi migratori. Neppure sussiste una violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al tertium comparationis rappresentato dall’art. 489 cod. pen. Le ragioni che hanno indotto il legislatore del 1930 a prevedere una generale riduzione di pena per chi abbia semplicemente usato l’atto falso, senza essere concorso nella sua falsità, non paiono necessariamente sussistenti anche con riferimento agli speciali documenti cui si riferisce la disposizione censurata, rispetto ai quali non è agevole ipotizzare, già sul piano fattuale, una loro utilizzazione in assenza di un previo concorso nella loro falsificazione; e rispetto ai quali, comunque, è proprio il momento dell’utilizzazione a creare un immediato pericolo per l’interesse che il legislatore intende tutelare. Dalla non fondatezza delle censure sollevate in riferimento al principio di uguaglianza discende anche la non fondatezza di quelle relative alla funzione rieducativa della pena. (Precedenti: S. 63/2022 - mass. 44732; S. 236/2016 - mass. 39110; S. 250/2010 - mass. 34826).
Massima n. 46674
È vulnerato il principio di uguaglianza in materia di discipline sanzionatorie non solo nelle ipotesi di irragionevoli disparità di trattamento tra situazioni simili, ma anche nel caso di irragionevoli equiparazioni di trattamento tra situazioni tra loro dissimili. (Precedenti: S. 197/2023 - mass. 45843; S. 26/1979 - mass. 13292).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2025
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze