Corte costituzionale

Sentenza n. 25/2025

Corte cost., sent. 7 marzo 2025, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/2025
Data di deposito
7 marzo 2025
Data di decisione
30 gennaio 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:25

Norme oggetto del giudizio

  • 9.1, legge n. 91 del 5 febbraio 1992
  • art. 14, comma 1, lett. a-bis), decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018
  • legge n. 132 del 1° dicembre 2018

Parametri

  • art. 10, Costituzione
  • art. 18, comma 1, lett. a), Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
  • art. 18, comma 1, lett. b), Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
  • art. 3, Costituzione

Massime

Massima n. 46653

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR per l’Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, in riferimento all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 18, comma 1, lettere a) e b), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dell’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 14, comma 1, lett. a-bis), del d.l. n. 113 del 2018, come conv., nella parte in cui impone il requisito della conoscenza linguistica per l’attribuzione della cittadinanza italiana senza esonerare il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico. Il parametro costituzionale evocato risulta del tutto inconferente, perché non è quello per il tramite del quale la norma internazionale assume la capacità di condizionare la normazione interna: né con riferimento al suo primo comma, in quanto non si lamenta la violazione del diritto internazionale consuetudinario, bensì di quello pattizio, né con riferimento al suo secondo comma, poiché la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità non è un trattato avente a oggetto la condizione giuridica dello straniero, configurandosi semmai come obbligo internazionale la cui violazione sarebbe in ipotesi riconducibile all’art. 117, primo comma, Cost. (Precedente: S. 236/2012 - mass. 36661).

Massima n. 46654

Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina dell’attribuzione della cittadinanza, ma le sue scelte, al pari che in altre discipline connotate da elevata discrezionalità, non si sottraggono per questo al giudizio di costituzionalità, in quanto devono pur sempre essere compiute secondo canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite, cui si deve aggiungere il rispetto delle garanzie riservate alle persone con disabilità. (Precedenti: S. 3/2025 - mass. 46571; S. 88/2023; S. 194/2019 - mass. 42905; S. 202/2013 - mass. 37240; S. 183/1973 - mass. 6957).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 14, comma 1, lett. a-bis, del d.l. n. 113 del 2018, come conv., nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica. La disposizione censurata dal TAR Emilia-Romagna impone la verifica della padronanza linguistica non elementare per chiunque presenti l’istanza di cittadinanza, senza accompagnarsi ad un’altra norma che, restringendone la portata soggettiva, esoneri dalla prova del requisito le persone che siano oggettivamente impossibilitate ad apprendere la lingua italiana, a causa di una infermità o di una menomazione di natura fisica o psichica; ciò, peraltro, al contrario di quanto l’ordinamento preveda per lo straniero cui sia richiesto di sottoscrivere l’accordo di integrazione o per lo straniero che faccia istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Così facendo, la norma censurata tratta, ingiustificatamente e irragionevolmente, in modo uguale situazioni diverse: detta, infatti, una disciplina uniforme – la prova del possesso della competenza linguistica – valida anche per persone che, in ragione della loro disabilità, versano in situazione oggettivamente diversa dalla generalità dei richiedenti la cittadinanza. In senso opposto, il principio di eguaglianza richiede, nella fattispecie in esame, che per tale specifica categoria di stranieri il riscontro dell’integrazione avvenga con requisiti commisurati, e quindi proporzionati, alle relative capacità e, dunque, esige una disciplina differenziata con dispensa dalla prova del requisito linguistico. È dunque vulnerato il principio di eguaglianza formale con riferimento alle «condizioni personali», tra le quali si colloca indubbiamente la condizione di disabilità, espressamente considerata e tutelata dall’art. 38 Cost. e, a livello internazionale, dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e sul cui trattamento giuridico confluiscono un complesso di princìpi che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale. Sotto diverso angolo di visuale, pretendere la padronanza della lingua italiana, indifferentemente da tutti i richiedenti la cittadinanza, si risolve nel porre una condizione inesigibile per quegli stranieri che siano oggettivamente impediti ad apprenderla in ragione di una disabilità, in violazione di uno dei corollari del principio di ragionevolezza, e segnatamente del principio ad impossibilia nemo tenetur, che trova molteplici applicazioni nel diritto sostanziale e nel diritto processuale. E, d’altra parte, il vulnus sussiste anche con riguardo alla declinazione sostanziale del principio di eguaglianza, ex art. 3, secondo comma, Cost., in quanto l’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 frappone, anzi che rimuovere, un ostacolo all’acquisto della cittadinanza per tale specifica categoria di persone vulnerabili e, nella prospettiva degli effetti prodotti, si traduce in una forma di discriminazione indiretta, che può condurre a «una forma di emarginazione sociale. Quanto alla formula di esonero adeguata al caso di specie, essa può essere rinvenuta in quella già prevista dall’ordinamento in relazione al test di lingua richiesto per l’ottenimento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo). (Precedenti: S. 3/2025 - mass. 46572; S. 1/2025 - mass. 46621; S. 165/2022 - mass. 45175; S. 110/2022 - mass. 44811; S. 185/2021 - mass. 44239; S. 157/2021 - mass. 44113; S. 114/2019 - mass. 41660; S. 83/2019 - mass. 42071; S. 258/2017 - mass. 41001; S. 275/2016 - mass. 39357; S. 274/2016 - mass. 39190; S. 245/2011 - mass. 35813; S. 250/2010 - mass. 34825; S. 42/2024 - mass. 46039; S. 5/2004 - mass. 28182; S. 163/1993 - mass. 19539; S. 215/1987 - mass. 4349).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9.1 della legge n. 91 del 1992, introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a-bis), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, sollevata, in riferimento, all'art. 10 della Costituzione, in relazione all'art. 18, comma 1, lettere a) e b), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2025

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze