Corte costituzionale

Sentenza n. 23/2025

Corte cost., sent. 6 marzo 2025, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/2025
Data di deposito
6 marzo 2025
Data di decisione
10 febbraio 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:23

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
  • art. 8, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 123 del 15 settembre 2023
  • legge n. 159 del 13 novembre 2023
  • art. 27-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 46696

Il tratto qualificante dell’istituto della messa alla prova del minore è rappresentato dall’adozione di un progetto di intervento che si traduce in una serie di prescrizioni individualizzate e a contenuto variabile perché tarate sul profilo personologico del minore e sul contesto socio-familiare in cui questi è inserito. (Precedente: S. 8/2025 - mass. 46658, 46661).La messa alla prova dell’adulto ha un’innegabile componente sanzionatoria, mentre la prova del minore ha una funzione esclusivamente rieducativa; tale diversità teleologica si manifesta nel contenuto della prova, giacché la prestazione del lavoro di pubblica utilità è una condizione imprescindibile della prova dell’adulto, mentre non è menzionata tra le prescrizioni obbligatorie del progetto di prova minorile. (Precedenti: S. 139/2020 - mass. 43512; S. 75/2020 - mass. 42220; S. 68/2019 - mass. 42115).Quale istituto puramente educativo, la messa alla prova del minore è sottratta alla negoziazione tra le parti, non richiedendo il consenso del minore, né del pubblico ministero, ed è rimessa alla discrezionalità del giudice. (Precedenti: S. 139/2020 - mass. 43512; S. 125/1995 - mass. 21314, 21315, 21316).Il giudice della prova minorile deve avere le competenze interdisciplinari necessarie alle valutazioni personologiche richieste dalla finalità educativa dell’istituto, e non è quindi irragionevole che, a differenza della prova dell’adulto, la quale può essere disposta anche in fase di indagini preliminari, la prova del minore possa essere disposta solo più avanti, in udienza preliminare, laddove il giudice è un collegio integrato dagli educatori e può esercitare le proprie valutazioni su un materiale istruttorio sufficientemente definito. (Precedente: S. 139/2020 - mass. 43512).La difformità di soluzioni negoziali-deflattive rispetto agli obiettivi educativi del processo minorile – difformità che ha giustificato l’esclusione da tale processo anche dell’istituto del patteggiamento della pena – si oppone all’esportazione in ambito minorile dell’anticipazione della prova alla fase delle indagini preliminari. (Precedenti: sull’esclusione del patteggiamento nel processo minorile, S. 272/2000 - mass. 25496; S. 135/1995 - mass. 21349).La messa alla prova, quale istituto di protezione della gioventù, ai sensi dell’art. 31, secondo comma, Cost., ha lo scopo primario di favorire l’uscita del minore dal circuito penale, la più rapida possibile, soprattutto attraverso una riflessione critica del giovane, sul proprio vissuto e la propria condotta, in mancanza della quale l’istituto stesso diverrebbe mezzo di pura deflazione. Al perseguimento di questo delicato obiettivo sono funzionali la composizione pedagogicamente qualificata dell’organo giudicante e il sostegno continuo dei servizi minorili, in difetto dei quali la prova del giovane non raggiunge la finalità costituzionale sua propria, piegandosi verso la logica, completamente diversa, dell’istituto per adulti.

Massima n. 46697

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 31, secondo comma, Cost., l’art. 27-bis, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988, inserito dall’art. 8, comma 1, lett. b), del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, nella parte in cui indica «giudice per le indagini preliminari», anziché «giudice dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)». L’istituto della definizione anticipata del procedimento tramite percorso di rieducazione, introdotto dalla novella del 2023, collega l’estinzione del reato all’esito positivo di un programma ed assume pertanto i tratti di una prova “semplificata” rispetto a quella ordinaria disciplinata dall’art. 28 del medesimo d.P.R. Quale istituto di protezione del minore, finalizzato a favorire la rapida uscita del minorenne dal circuito penale attraverso una riflessione critica sul proprio vissuto e la propria condotta, anche la prova “semplificata” richiede pertanto una composizione pedagogicamente qualificata dell’organo giudicante, ovvero un collegio integrato dagli esperti educatori, come previsto per la prova ordinaria. Il riferimento testuale, nel comma 2 della disposizione censurata dal GIP del Tribunale per i minorenni di Trento, al GIP (giudice singolo, privo della componente onoraria esperta), insuscettibile di per sé di una interpretazione adeguatrice, va pertanto sostituito con quella di GUP, organo composto, oltre che da un magistrato, da due giudici onorari esperti; di conseguenza ogni riferimento al «giudice» nei commi successivi deve essere inteso come riferimento al GUP.

Massima n. 46698

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., dal GIP del Tribunale per i minorenni di Trento – dell’art. 27-bis del d.P.R. n. 448 del 1988, inserito dall’art. 8, comma 1, lett. b), del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, che disciplina l’istituto della definizione anticipata del procedimento tramite percorso di rieducazione. Per gli aspetti diversi dalla composizione del giudice investito della procedura, già oggetto di pronuncia sostitutiva, la norma censurata si presta ad una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce del principio di protezione della gioventù, il quale richiede innanzitutto il sostegno continuo dei servizi minorili e il loro coinvolgimento obbligatorio nella redazione del programma e nello svolgimento della prova, fino alla redazione di una relazione finale da trasmettere al giudice. La proposta del PM di ammissione al percorso – che costituisce atto di esercizio dell’azione penale per effetto della devoluzione al GUP della relativa decisione – può intervenire solo quando sia sufficientemente definito, oltre al fatto-reato, anche il quadro esistenziale del minore, quando cioè sia possibile valutare non solo che i fatti non rivestono particolare gravità, ma anche che non sia possibile chiedere il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; giudice e PM possono avvalersi dei mezzi conoscitivi di cui agli artt. 6 e 9 dello stesso d.P.R., a ciò non ostando la clausola di invarianza finanziaria prevista dal d.l. n. 123 del 2023; ancora, il termine di sessanta giorni per il deposito del programma deve intendersi come ordinatorio, quindi prorogabile dal giudice per giustificate ragioni; inoltre, non è precluso al giudice integrare o modificare il programma, purché consulti le parti e i servizi minorili, come previsto per la prova minorile ordinaria; infine, oltre ad attività di lavoro, la prova può avere ad oggetto anche attività di carattere socio-relazionale, e gli stessi eventuali impegni lavorativi non devono compromettere i percorsi scolastico-educativi in atto. Così interpretata, la norma censurata si sottrae alla richiesta di ablazione radicale, anche in ragione del fatto che il nuovo istituto, per come modificato in sede di conversione del citato d.l., non preclude ulteriori percorsi procedimentali, inclusa la messa alla prova ordinaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), inserito dall'art. 8, comma l, lettera b), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, nella parte in cui indica «giudice per le indagini preliminari», anziché «giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)»;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27-bis del d.P.R. n. 448 del 1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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