Corte costituzionale

Sentenza n. 216/2025

Corte cost., sent. 30 dicembre 2025, n. 216

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
216/2025
Data di deposito
30 dicembre 2025
Data di decisione
4 novembre 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:216

Norme oggetto del giudizio

  • art. 69, legge n. 153 del 30 aprile 1969

Parametri

Massime

Massima n. 47224

L’art. 38, secondo comma, Cost. non evoca la nozione di minimo vitale, posto che richiama il paradigma dei mezzi adeguati alle esigenze di vita e non quello dei mezzi necessari per vivere, previsto invece dal primo comma. Mentre questi ultimi conferiscono forma al dovere di solidarietà, che si impone nel contesto della pubblica assistenza a favore di chi versi in condizioni di indigenza, per inabilità allo svolgimento di un’attività remunerativa, a prescindere dall’attività in precedenza svolta o dai servizi resi allo Stato, il paradigma dei mezzi adeguati alle esigenze di vita richiama bisogni più ampi rispetto a quelli strettamente necessari alla sopravvivenza. Pur ispirata a criteri di solidarietà sociale, dunque, tale previsione riguarda i lavoratori e richiede che, in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sulla loro attività lavorativa, siano a essi assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita. (Precedenti: S. 94/2025; S. 169/2023; S. 137/2021 - mass. 43971; S. 85/2015; S. 316/2010).Le esigenze di vita sono determinate secondo valutazioni generali ed oggettive, finalizzate ad assicurare non solo i bisogni elementari e vitali, ma anche le necessità relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell’attività lavorativa svolta. Il legislatore gode di un’ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione, nell’individuazione della soglia che garantisce i mezzi adeguati alle esigenze di vita, operando, a tal fine, un complesso bilanciamento di interessi. (Precedente: S. 173/1986).

Massima n. 47225

La sostenibilità del sistema pensionistico, che si sostanzia nell’equilibrio tra spesa previdenziale e relative entrate di copertura, è espressione dell’art. 38 Cost., che mira ad assicurarla al suo interno. (Precedente: S. 235/2020).

Massima n. 47226

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Ravenna, sez. civ., in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969, nella parte in cui, in caso di indebita percezione di pensioni, assegni e indennità erogati dall’INPS, ovvero di omissioni contributive, prevede la possibilità di recupero tramite cessione, sequestro e pignoramento, nei limiti di un quinto del loro ammontare, fatto salvo, per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell’AGO, il trattamento minimo, anziché con le modalità e con i limiti previsti, per gli altri creditori, dall’art. 545 cod. proc. civ. La peculiarità della disciplina di recupero delle omissioni contributive e della ripetizione degli indebiti previdenziali, di cui alla disposizione censurata, rivela un semplice rapporto tra una norma generale e una speciale e rinviene la propria giustificazione nella specificità dei crediti INPS, al fine di soddisfare, anche in funzione deterrente, l’interesse generale all’equilibrio e alla sostenibilità del sistema pensionistico: ciò esclude una irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per gli altri creditori e confuta l’idea di una necessaria omologazione alla disciplina codicistica, anche considerando che non sussiste alcun trattamento privilegiato a favore dell’INPS, che non può avvalersi della disciplina speciale per il recupero di crediti di diversa natura vantati nei confronti del pensionato, per i quali si riespande la disciplina generale. Nemmeno è censurabile l’omessa previsione della stessa soglia di impignorabilità di cui all’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., in quanto il trattamento minimo pensionistico non è un parametro fisso e immutabile nel tempo, ma varia annualmente in funzione dell’evoluzione del costo della vita ed è garantito da adeguamento automatico, per cui la disposizione codicistica, oltre a non costituire una soluzione costituzionalmente obbligata, non ha concretizzato una volta per tutte, e per qualsiasi fattispecie, il paradigma costituzionale dei mezzi adeguati al vivere. Al contrario, con la deroga introdotta, integrata da una differente soglia e dalla mancata inclusione dei crediti da indebiti previdenziali e da omissioni contributive nell’alveo della disciplina generale, il legislatore ha operato un bilanciamento di interessi che non contrasta in maniera manifesta con la previsione costituzionale evocata e con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze