Corte costituzionale
Sentenza n. 215/2025
Corte cost., sent. 30 dicembre 2025, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/2025
- Data di deposito
- 30 dicembre 2025
- Data di decisione
- 20 ottobre 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:215
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 30, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 47167
L’adozione del maggiore di età ha subìto una significativa evoluzione, acquisendo la fisionomia di istituto plurifunzionale. Nel corso degli ultimi decenni, infatti, per un verso ha trovato conferma l’originaria e primaria funzione dell’istituto di adoptio in hereditatem, per altro verso sono emerse ulteriori funzioni che assecondano istanze di tipo solidaristico, variamente declinate. L’istituto rappresenta così uno strumento che, anche al di fuori dell’ipotesi della famiglia c.d. ricomposta (nel caso paradigmatico dell’adozione del figlio del coniuge), consente di formalizzare legami affettivo-solidaristici, che, consolidatisi nel tempo all’interno della famiglia, sono rappresentativi dell’identità dell’individuo nell’ambito di tale formazione sociale (artt. 2 e 30 Cost.), potendo abbracciare tanto la situazione in cui versano persone, spesso anziane, che confidano in un rafforzamento – grazie all’adozione – del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l’adottando, quanto i casi dell’adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento familiare deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell’adottante che vive in quel nucleo familiare. Per effetto di tale evoluzione, il divieto di adozione in presenza di figli maggiorenni, anche naturali (oggi, nati fuori del matrimonio), non è più assoluto e viene meno quando costoro esprimano il loro assenso all’adozione. (Precedenti: S. 53/2025 - mass. 46707; S. 5/2024 - mass. 45935; S. 135/2023 - mass. 45621; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 500/2000 - mass. 25840; S. 240/1998 - mass. 24026; S. 252/1996 - mass. 22627; S. 53/1994 - mass. 20328; S. 89/1993 - mass. 19244; S. 345/1992 - mass. 18570; S. 557/1988 - mass. 11906).
Massima n. 47168
Sono dichiarate inammissibili, per la richiesta di un intervento altamente manipolatorio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Civitavecchia, sez. civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, dell’art. 291, primo comma, cod. civ., il quale, come interpretato all’esito delle sentenze n. 557/1988 e n. 345/1992 della Corte costituzionale, nel vietare l’adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell’adottante, non consente una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai discendenti minori. Nel contesto ermeneutico che ha portato all’evoluzione dell’adozione dei maggiorenni, la quale nel corso del tempo si è arricchita di profili personalistici costituzionalmente rilevanti, anche il meccanismo preclusivo legato alla presenza di discendenti dell’adottante minori di età sollecita una rinnovata riflessione, perché presenta, per la sua irrimediabile fissità, dei profili di criticità. Se è pur vero, infatti, che l’adozione di maggiorenne non si caratterizza per la urgente necessità di dare una famiglia a minori abbandonati dai loro genitori biologici, e che la sua impraticabilità in caso di presenza di figli minori dell’adottante rinviene la sua origine nella esigenza di non privare questi ultimi della facoltà, una volta divenuti maggiorenni, di valutare i delicati interessi in giuoco, al contempo si deve sottolineare che l’automatismo preclusivo censurato non consente in alcun caso la possibilità di un apprezzamento dell’intensità dei legami di convivenza e di affetto reciproco già esistenti tra l’adottando e i figli minori dell’adottante, e dunque degli stessi interessi di questi ultimi al riconoscimento giuridico di tali legami in quanto rappresentativi della loro identità. E tuttavia la pronuncia richiesta eccede la sfera dei poteri della Corte costituzionale, perché l’intervento prospettato dal rimettente si presenta come una modifica di sistema. Si tratterebbe, infatti, di riconsiderare l’intera disciplina dell’istituto in questione. Siffatta operazione comporta un elevato tasso di manipolatività, di spettanza esclusiva del legislatore, proiettandosi anche sul piano processuale – coinvolgendo scelte di politica processuale a esso riservate – vista l’esigenza, per il giudice, di sentire il minore avente capacità di discernimento e di ponderare comparativamente i suoi interessi rispetto a quelli degli altri appartenenti al gruppo familiare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze