Corte costituzionale

Sentenza n. 214/2025

Corte cost., sent. 30 dicembre 2025, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
214/2025
Data di deposito
30 dicembre 2025
Data di decisione
9 dicembre 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Luciani
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:214

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47230

Le questioni incidentali di legittimità costituzionale aventi a oggetto l’entità della pena sollevate nel corso di un giudizio penale suscettibile di sfociare in una sentenza di condanna non possono, di regola, essere considerate premature, a meno che dall’ordinanza di rimessione emerga l’evidente assenza di responsabilità penale dell’imputato per i reati ascrittigli, ovvero lo stesso giudice si riservi espressamente una tale valutazione, esprimendo così, in sostanza, i propri dubbi in proposito. (Precedenti: S. 113/2025 - mass. 46914; O. 56/2023 - mass. 45422).

Massima n. 47231

L’ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto e il verso delle censure. (Precedenti: S. 176/2019 - mass. 41423; S. 175/2018 - mass. 40389).

Massima n. 47232

L’incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, cui consegua un difetto dell’itinerario motivazionale dell’ordinanza di rimessione, determina l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, potendo essa incidere sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza delle medesime, precludendone lo scrutinio nel merito. (Precedenti: S. 81/2022 - mass. 44871; S. 201/2021 - mass. 44230; S. 61/2021 - mass. 43765; S. 15/2021 - 43572; S. 264/2020 - mass. 43269; S. 213/2020 - mass. 42930; S. 27/2015 - mass. 38256; O. 229/2020 - mass. 43122; O. 162/2019 - mass. 42645; O. 244/2017 - mass. 40153).L’incompleta ricostruzione della cornice legislativa e giurisprudenziale di riferimento rende inammissibili le questioni sollevate solo se compromette irrimediabilmente l’iter logico-argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza. (Precedenti: S. 194/2021 - mass. 44214; S. 61/2021 - mass. 43765; S. 136/2020 - mass. 43506; S.150/2019 - mass. 41415; S. 27/2015 - mass. 38256; O. 108/2020 - mass. 43446; O. 136/2018 - mass. 41368; O. 30/2018 - mass 39835; O. 88/2017- mass. 39450).

Massima n. 47233

La pena fissa è oggetto di una presunzione, sia pur solo relativa, di illegittimità costituzionale entro un sindacato di costituzionalità calibrato non più soltanto sull’art. 27, primo e terzo comma, Cost., ma anche sull’art. 3 Cost.In linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in armonia con il “volto costituzionale” del sistema penale; e il dubbio di legittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (Precedenti: S. 222/2018 - mass. 40938; S. 50/1980 - mass. 9478, 9479).La tendenziale contrarietà delle pene fisse al “volto costituzionale” dell’illecito penale deve intendersi riferita alle pene fisse nel loro complesso e non anche ai trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide e articolazioni elastiche, in maniera tale da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice. (Precedente: O. 91/2008 - mass. 32252).

Massima n. 47234

Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo e difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, sez. unica pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e all’art. 49, par. 3, CDFUE – dell’art. 74, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede per il “capo-promotore” di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi e dal numero di associati superiore a dieci, «la pena fissa di 24 anni di reclusione». Contrariamente a quanto sostiene il rimettente sulla base anche di un’incompleta ricostruzione del quadro normativo, la disposizione censurata – pur caratterizzata da un profilo di evidente irrigidimento – non contempla una pena fissa, ma si limita a stabilire per la fattispecie aggravata l’aumento del minimo della pena prevista per il reato-base, senza incidere sul massimo, in tal modo salvaguardando una forbice extra-edittale (da ventiquattro a trenta anni di reclusione per effetto degli artt. 64 e 66 cod. pen.) che lascia comunque aperto un non trascurabile compasso, idoneo a consentire una sufficiente elasticità nella commisurazione giudiziale della pena; senza considerare che l’aumento di pena ben potrebbe essere eliso dal concorso di circostanze attenuanti. I princìpi evocati dal rimettente mediante il richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulle pene fisse non appaiono pertanto pertinenti alla disciplina censurata. Solo apoditticamente prospettata, peraltro senza richiamo all’art. 117, primo comma, Cost., è invece la censura di violazione dell’art. 49, par. 3, CDFUE. (Precedenti: S. 195/2023 - mass. 45827, 45828; S. 135/2023 - mass. 45623; S. 2/2023; S. 263/2022 - mass. 45266; S. 256/2022 - mass. 45199; S. 253/2022 - mass. 45225; S. 128/2022; S. 252/2021 - mass. 44435).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione unica penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Massimo LUCIANI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

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