Corte costituzionale
Sentenza n. 198/2025
Corte cost., sent. 23 dicembre 2025, n. 198
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 198/2025
- Data di deposito
- 23 dicembre 2025
- Data di decisione
- 2 dicembre 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Alessandra Sandulli
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:198
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 11 marzo 2025
- art. 13, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 24 del 11 settembre 2020
- art. 14, legge della Regione autonoma Sardegna n. 8 del 11 marzo 2025
Parametri
Massime
Massima n. 47196
Laddove si denunci la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. è onere del ricorrente indicare specificamente la disposizione statale interposta che ritiene violata e, in particolare, il principio fondamentale della materia asseritamente leso. (Precedenti: S. 159/2018 - mass. 40048; S. 54/2015).Il ricorrente ha l’onere di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate, proponendo una motivazione che non sia meramente assertiva ma contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, con il sostegno di una sintetica argomentazione di merito. (Precedente: S. 126/2025 - mass. 46977)
Massima n. 47197
Integrano meccanismi di decadenza automatica anche quelli che si manifestano nel senso della cessazione del rapporto in caso di mancata conferma sulla base di una determinazione del tutto discrezionale ed entro un ridotto periodo temporale dall’insediamento dell’organo politico. (Precedente: S. 224/2010 - mass. 34769).I meccanismi di decadenza automatica riferiti a figure dirigenziali non apicali si pongono in contrasto con l’art. 97 Cost. sotto il duplice profilo dell’imparzialità e del buon andamento in quanto pregiudicano la continuità dell’azione amministrativa, introducendovi un elemento di parzialità, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall’incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall’accertamento oggettivo dei risultati conseguiti. (Precedenti: S. 26/2023 - mass. 45335; S. 228/2011 - mass. 35774; S. 224/2010 - mass. 34769; S. 81/2010 - mass. 34405; S. 161/2008 - mass. 32458; S. 104/2007 - mass. 31169, 31174; S. 233/2006 - mass. 30497).La scelta fiduciaria del dirigente (nel caso di specie: direttore amministrativo e sanitario), seppur ampiamente discrezionale, non implica che l’interruzione del rapporto di lavoro possa avvenire con il medesimo margine di apprezzamento discrezionale; instauratosi il rapporto di lavoro, con la predeterminazione contrattuale della sua durata, vengono, infatti, in rilievo altri profili connessi sia alle esigenze dell’amministrazione (nel caso di specie: ospedaliera) di veder espletate con continuità le funzioni dirigenziali assegnate sia alla tutela giudiziaria, costituzionalmente protetta, delle situazioni soggettive dell’interessato inerenti alla carica. (Precedente: S. 224/2010 - mass. 34769).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo in via parziale, per violazione dell’art. 97 Cost., sotto il duplice profilo dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, l’art. 6, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2025, nella parte in cui – sostituendo il comma 1 dell’art.13 della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020, – prevede che il nuovo direttore generale delle aziende sanitarie, entro 60 giorni dal suo insediamento, conferma o sostituisce il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari. La disposizione regionale impugnata dal Governo introduce nel rapporto in esame un elemento di parzialità, attribuendo all’organo di vertice dell’azienda sanitaria, per il solo fatto di essersi insediato, il potere di far cessare gli incarichi in corso dei dirigenti non apicali prima della naturale scadenza, sulla base di valutazioni discrezionali e in assenza di uno scrutinio procedimentalizzato sulle ragioni interne al rapporto. Il che espone il dirigente a provvedimenti adottabili senza la garanzia del contraddittorio e la possibilità di sindacare le ragioni della decisione. Né, viceversa, la possibilità della conferma attribuisce agli interessati alcuna garanzia in ordine alla prosecuzione del rapporto, essendo anch’essa rimessa all’assoluta discrezionalità del direttore generale, a prescindere da valutazioni delle modalità di svolgimento dell’incarico e dei risultati ottenuti).
Massima n. 47198
La disciplina della dirigenza degli enti del Servizio sanitario regionale va ascritta alla materia di competenza concorrente della tutela della salute. Spetta, pertanto, allo Stato individuare i principi fondamentali della materia, al fine di meglio qualificare il profilo di tali dirigenti e ridurre l’ambito della discrezionalità politica nella scelta, a tutela dell’imparzialità e del buon andamento della PA, data l’incidenza della disciplina sulle prestazioni sanitarie rese agli utenti. A tali principi devono attenersi anche le Regioni ad autonomia speciale, dato che in tale ambito le competenze statutarie sono meno ampie rispetto a quelle individuate dalla Costituzione. (Precedenti: S. 209/2021 - mass. 44331; S. 87/2019 - mass. 42362; S. 159/2018 - mass. 40049; S. 231/2017 - mass. 41849; S. 192/2017 - mass. 42056; S. 124/2015 - mass. 38443; S. 295/2009 - mass. 34078; S. 449/2006 - mass. 30910).L’intento del legislatore statale nel disciplinare la dirigenza degli enti del SSR – sia in relazione alla nomina che alla cessazione dell’incarico – è circoscrivere la scelta dei dirigenti tra candidati in possesso di comprovati titoli e capacità professionali, iscritti in appositi elenchi; ciò allo scopo di affrancare la dirigenza sanitaria da condizionamenti di carattere politico e privilegiare criteri di selezione che assicurino effettive capacità gestionali e un’elevata qualità manageriale del direttore generale. (Precedente: S. 159/2018 - mass. 40049)
Massima n. 47199
Le Regioni ben possono disciplinare l’istituto del commissariamento degli enti del SSR per esigenze di carattere straordinario o in ragione di una comprovata e giustificata impossibilità di procedere alla nomina dei vertici aziendali secondo il procedimento ordinario. L’istituto in esame, da riferirsi a ipotesi in cui non vi sia un direttore generale in carica, non può, tuttavia, giustificarsi con la mera vacanza di tale ufficio – essendo altrimenti eluso il termine perentorio per la sua copertura – potendo, invece, dipendere, ad esempio, dal fatto che la vacanza avvenga nella fase di avvicendamento tra legislature, dalle dimissioni dell’intera dirigenza sanitaria, da quelle del direttore generale nel caso in cui sia ritenuta inopportuna la supplenza da parte del direttore sanitario o amministrativo nonché, infine, da interventi di razionalizzazione del sistema sanitario. In tale ultima ipotesi, infatti, i commissari straordinari hanno il compito di progettare il passaggio dal vecchio al nuovo assetto del Servizio, svolgendo funzioni di amministrazione straordinaria con finalità e compiti di transizione all’amministrazione ordinaria. (Precedenti: S. 189/2022 - mass. 45039; S. 209/2021 - mass. 44333; S. 87/2019 - mass. 42362).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 14 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2025, che prevede il commissariamento in via straordinaria di tutte le aziende sociosanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie regionali nonché la decadenza e la cessazione immediata dalle funzioni del direttore generale in carica alla data di insediamento del commissario di ciascuna di esse. L’automatismo decadenziale previsto dalla disposizione regionale impugnata dal Governo contrasta con i principi fondamentali dettati dallo Stato, in materia di tutela della salute, dall’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 171 del 2016, applicabili anche alle autonomie speciali: quest’ultimo, infatti, non prevede tra i presupposti sostanziali e le modalità procedurali per l’esercizio del potere della regione di dichiarare l’immediata decadenza del direttore generale il ricorso al commissariamento straordinario per le ragioni individuate dalla disposizione impugnata, ovvero per il mero riordino interno di enti del SSR, al fine di adeguare il settore agli indirizzi e dell’organo politico neoeletto, in una situazione che prescinde dalla vacanza dei direttori generali).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 marzo 2025, n. 8 (Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24), nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art 13 della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), limitatamente al secondo periodo del comma sostituito;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2025.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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