Corte costituzionale
Sentenza n. 197/2025
Corte cost., sent. 23 dicembre 2025, n. 197
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 197/2025
- Data di deposito
- 23 dicembre 2025
- Data di decisione
- 4 novembre 2025
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:197
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 47102
La questione di legittimità costituzionale è ammissibile quando l’ordinanza di rimessione è argomentata in modo da consentire il controllo “esterno” della rilevanza attraverso una motivazione non implausibile del percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali il giudice rimettente afferma di dover applicare la disposizione censurata nel giudizio principale. (Precedenti: S. 148/2024 - mass. 46368; S. 94/2023).
Massima n. 47103
Affinché sia superato il vaglio di ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate è sufficiente la presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni “costituzionalmente adeguate”, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. (Precedenti: S. 6/2024 - mass. 45948; S. 95/2022 - mass. 44715).
Massima n. 47104
Qualora vengano in rilievo diritti fondamentali della persona, è la garanzia di tali diritti a incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. (Precedenti: S. 192/2024 - mass. 46485; S. 152/2020 - mass. 42565; S. 275/2016 - mass. 39357).Alla categoria dei diritti incomprimibili, in quanto fondamentali, va ricondotto il diritto alla salute psico-fisica della persona con necessità di sostegno intensivo, il quale postula anche l’adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap. (Precedenti: S. 42/2024 - mass. 46039; S. 203/2013 - mass. 37243; S. 19/2009; S. 158/2007; S. 233/2005 - mass. 29457).
Massima n. 47105
La condizione giuridica della persona con disabilità si pone al crocevia di un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale e la salvaguardia dei suoi diritti trova base costituzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest’ultima nel significato, proprio dell’art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica. Tale diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave, ricomprensivo dell’assistenza e della socializzazione, va garantito e tutelato per il soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale. (Precedenti: S. 213/2016 - mass. 39067; S. 138/2010; S. 251/2008).
Massima n. 47106
Nello sviluppo della personalità del soggetto con disabilità la dimensione familiare dell’assistenza assume un rilievo preminente.L’istituto del congedo straordinario, così come il permesso retribuito, proteggono l’interesse primario di assicurare, in via prioritaria, che la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito. Tali istituti, espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave, sono strumenti di politica socio-assistenziale basati sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale. (Precedenti: S. 213/2016 - mass. 39067; S. 203/2013 - mass. 37243; S. 19/2009; S. 158/2007; S. 233/2005- mass. 29457).La distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale – tutelati, rispettivamente, dagli artt. 2, tra le formazioni sociali, e 29 Cost. – non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza. (Precedenti: S. 148/2024 - mass. 46369; S. 213/2016; S. 416/1996; S. 8/1996; O. 121/2004).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32, Cost., l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alla modifica introdotta con l’art. 2, comma 1, lett. n, del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente. La disposizione, censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro risulta, nella formulazione vigente ratione temporis, viziata da contraddittorietà logica, in quanto, pur proponendosi di proteggere la persona con disabilità all’interno del suo ambito familiare, esclude irragionevolmente dalla possibilità di prestarle assistenza il convivente, ignorando l’esistenza di uno stabile legame affettivo di coppia nonché il fatto che gli obblighi di assistenza morale e materiale sono riferiti, oggi, non solo al matrimonio ma anche alle convivenze di fatto e alle unioni civili. La disposizione viola anche il diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave, da garantire e tutelare sia come singolo sia in quanto parte di una formazione sociale). (Precedenti: S. 213/2016 - mass. 39067; S. 203/2013 - mass. 37243; S. 19/2009 - mass. 33137; S. 158/2007 - mass. 31265).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l'assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze