Corte costituzionale
Sentenza n. 190/2025
Corte cost., sent. 18 dicembre 2025, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 190/2025
- Data di deposito
- 18 dicembre 2025
- Data di decisione
- 6 ottobre 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:190
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 47165
Ai fini dell’ammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale, l’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inscrive la disposizione censurata rileva solo se è carente e tale da inficiare la chiarezza dell’iter logico argomentativo. (Precedenti: S. 38/2025; S. 228/2023; S. 194/2021 - mass. 44214).
Massima n. 47166
La disciplina dell’incompatibilità del giudice rinviene la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice presidiati dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6, par. 1, CEDU e 47 CDFUE, essendo intesa ad evitare che questi possa pronunciarsi quando sia condizionato dalla “forza della prevenzione” e ad assicurare che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto “terzo”. (Precedenti: S. 182/2025 - mass. 47111, 47112, 47113; S. 93/2024 - mass. 46187; S. 74/2024 - mass. 46126; S. 172/2023 - mass. 45789).L’incompatibilità endoprocessuale c.d. “orizzontale” presuppone una relazione tra una “fonte di pregiudizio”, coincidente con un’attività giurisdizionale idonea a generare la forza della prevenzione, e una “sede pregiudicata”, ravvisabile in un compito decisorio al quale il giudice che abbia posto in essere l’attività pregiudicante non risulta più idoneo. (Precedenti: S. 182/2025 - mass. 47111, 47112, 47113; S. 74/2024 - mass. 46126; S. 172/2023 - mass. 45789; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022 - mass. 44520; S. 7/2022 - mass. 44517).Ai fini della sussistenza della incompatibilità, non è sufficiente la semplice conoscenza, da parte del giudice, di atti anteriormente compiuti, ma occorre che egli ne abbia effettuato una valutazione strumentale all’assunzione di una decisione. È inoltre necessario che tale decisione abbia natura non formale, ma di contenuto – nel senso che deve implicare valutazioni che attengono al merito dell’ipotesi di accusa – e che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento. (Precedenti: S. 182/2025 - mass. 47111, 47112, 47113; S. 93/2024 - mass. 46187; S. 74/2024 - mass. 46126; S. 172/2023 - mass. 45789; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 131/1996 - mass. 22334; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123 /2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782)(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che, dopo la notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato, abbia ammesso l’imputato alla messa alla prova, previa riqualificazione del fatto oggetto di imputazione. Nella situazione considerata non è ravvisabile una incompatibilità costituzionalmente rilevante a tutela dei principi di terzietà e imparzialità del giudice, in quanto la decisione sulla messa alla prova, revocata nella specie per rinuncia dell’imputato, si colloca non già in una fase processuale precedente e distinta, ma nella medesima fase – quella della definizione anticipata del giudizio immediato attraverso i riti alternativi al dibattimento – in cui il rimettente è chiamato a decidere nelle forme del rito abbreviato. Lo snodo processuale che si apre con l’innesto della richiesta di riti alternativi sul giudizio immediato costituisce infatti, ancor più dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, un’articolazione strutturalmente e funzionalmente unitaria, sicché le valutazioni espresse in relazione alla domanda di un rito alternativo alla quale non segua la definizione del giudizio non possono essere considerate “fonte di pregiudizio” per la decisione, nel medesimo contesto, sulla richiesta di un altro procedimento speciale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze