Corte costituzionale

Sentenza n. 175/2025

Corte cost., sent. 28 novembre 2025, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
175/2025
Data di deposito
28 novembre 2025
Data di decisione
6 ottobre 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:175

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47055

Quando [in un giudizio impugnatorio] lo ius superveniens riguarda i parametri e il fondamento del potere amministrativo esercitato, lo stesso non spiega effetti sul sindacato di legittimità degli atti dell’amministrazione, in quanto quest’ultimo è sottoposto al principio del tempus regit actum e va condotto, pertanto, in base alle norme vigenti al momento della loro adozione. Ne deriva l’esclusione della restituzione degli atti al giudice a quo, anche nel caso di modifica significativo del quadro normativo in cui si inserisce la disposizione censurata, in quanto la novella è ininfluente nella definizione del processo principale. (Precedenti: S. 203/2024; S. 172/2024 - mass. 46394; S. 193/2022; S. 227/2021 - mass. 44391; S. 170/2019 - mass. 40707; S. 7/2019 - mass. 40304; S. 240/2018 - mass. 40598; S. 253/2017 - mass. 40554; O. 30/2024 - mass. 45999).

Massima n. 47056

L’accertamento della rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone il necessario rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale. (Precedenti: S. 249/2021 - mass. 44409; O. 194/2022 - mass. 44996).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 41 Cost., dell’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui – nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 48 del 2025, come conv., – non prevede in capo al prefetto che emette l’informazione interdittiva antimafia il potere di escluderne gli effetti che impediscono o pregiudicano l’esercizio delle attività imprenditoriali, se ne derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario e la sua famiglia. Il rimettente chiede l’addizione di una norma di cui non sarebbe chiamato a fare applicazione, dal momento che l’interdittiva è stata impugnata solo per l’illegittimità del giudizio infiltrativo che ne giustifica l’emissione. La previsione del citato potere del prefetto di modulare l’efficacia del provvedimento interdittivo non attiene, invece, alla valutazione di tale presupposto, ma riguarda la limitazione degli effetti che discendono dall’adottata interdizione. Né potrebbe il TAR dichiarare d’ufficio la nullità dell’informazione interdittiva ai sensi dell’art. 31, comma 4, cod. proc. amm., in quanto l’unica ipotesi di nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione ravvisabile per effetto di una sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale si ha quando questa caduchi la disposizione che attribuisce il potere esercitato e non già quella che ne disciplina le modalità di esercizio). (Precedenti: S. 127/2025 - mass. 46825; S. 20/2019 - mass. 42498; S. 177/2018 - mass. 40191; O. 130/2021 - mass. 44005; O. 259/2016 - mass. 39148).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze