Corte costituzionale
Sentenza n. 171/2025
Corte cost., sent. 27 novembre 2025, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/2025
- Data di deposito
- 27 novembre 2025
- Data di decisione
- 22 settembre 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:171
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 47107
Può parlarsi di contraddittorietà del petitum, che determina l’inammissibilità della questione, solo quando le modalità argomentative dell’ordinanza di rimessione non consentano di individuare con chiarezza il contenuto e il “verso” delle censure, ipotizzando interventi di segno diverso e contrapposto. (Precedenti: S. 138/2024 - mass. 46307; S. 221/2023 - mass. 45911; S. 205/2021 - mass. 44319).
Massima n. 47108
Nello scrutinio di legittimità costituzionale sulla proporzionalità della pena assume rilievo centrale la formulazione particolarmente ampia della disposizione censurata, la cui latitudine normativa sia tale da ricomprendere fattispecie significativamente diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore: in tali ipotesi emerge, infatti, la necessità di prevedere delle diminuenti al fine di garantire la possibilità di graduare e individualizzare la sanzione rispetto allo specifico disvalore della singola condotta. (Precedenti: S. 91/2024; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 117/2021 - mass. 43899; S. 88/2019 - mass. 42547; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 68/2012 - mass. 36174).
Massima n. 47109
La mancata previsione di una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto, può determinare l’irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza. (Precedente: S. 91/2024 - mass. 46143).L’attenuante “indefinita” della lieve entità (o della minore gravità) del fatto è stata progressivamente estesa dalla Corte costituzionale a numerose ipotesi di reato accomunate, oltre che dall’asprezza del minimo edittale, dalla latitudine tipica del fatto-reato tale da abbracciare episodi marcatamente dissimili sul piano criminologico e del tasso di disvalore. La sua funzione è mitigare una risposta sanzionatoria calibrata dal legislatore con riferimento a un nucleo centrale di tipologie criminose connotate, in via generale, da elevato disvalore ma che risulterebbe sproporzionata laddove applicata in relazione a fatti che, pur integrando i requisiti della fattispecie astratta, siano in concreto caratterizzati da un disvalore marcatamente inferiore, collocandosi piuttosto ai margini della fattispecie delittuosa. (Precedenti: S. 113/2025 - mass. 46917; S. 83/2025 - mass. 46777; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 86/2024 - mass. 46164; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 68/2012 - mass. 36174).
Massima n. 47110
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica e dal GUP del Tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. – dell’art. 624-bis, secondo e terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedono, per il reato di furto con strappo, anche aggravato, che la pena comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La scelta di non applicare la “valvola di sicurezza” dell’attenuante della lieve entità del fatto non viola i principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena: da un lato, infatti, la condotta propria del reato costituisce un’intrusione violenta nella sfera personale inviolabile della persona, la quale non si presta a significative gradazioni sul piano dell’offensività; dall’altro, il reato, anche nell’ipotesi aggravata, è ben definito ed estremamente compatto in relazione all’omogeneità della sua portata offensiva in concreto, non ricomprendendo fattispecie diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore, né sono ipotizzabili fattispecie concrete immuni dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire un minimo edittale di notevole asprezza. L’omessa previsione dell’attenuante in esame per il furto con strappo non viola nemmeno il principio di uguaglianza in ragione dell’asserita disparità di trattamento rispetto alla rapina e all’estorsione, reati che ricomprendono, al contrario, condotte variegate in termini di maggiore o minore gravità. Rispetto, poi, al reato di furto in abitazione – per il quale nemmeno, in ogni caso, è prevista l’attenuante in esame – la loro assimilazione, quanto alle pene, non è irragionevole dal momento che entrambi ledono, oltre al patrimonio, rispettivamente, il bene dell’inviolabilità del domicilio e dell’integrità fisica della persona. Va, infine, considerato che all’equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria certamente severa contribuisce il fatto che la forza “privilegiata” delle aggravanti cede di fronte all’attenuante della minore età e a quella “ad effetto speciale” della collaborazione del reo. (Precedenti: S. 120/2023 - mass. 45596; S. 117/2021 - mass. 43901).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, commi secondo e terzo, del codice penale, sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 novembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze