Corte costituzionale

Sentenza n. 167/2025

Corte cost., sent. 13 novembre 2025, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
167/2025
Data di deposito
13 novembre 2025
Data di decisione
21 ottobre 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonella Sciarrone Alibrandi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:167

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 309, legge n. 197 del 29 dicembre 2022

Parametri

Massime

Massima n. 47090

La riproposizione di questioni identiche a quelle già dichiarate non fondate nel merito non comporta l’inammissibilità, ma al più può decretare la loro non fondatezza, eventualmente manifesta. (Precedenti: S. 168/2023; S. 143/2023; S. 186/2020 - mass. 43201).

Massima n. 47091

La questione di legittimità costituzionale deve essere scrutinata in riferimento anche ai parametri costituzionali non formalmente evocati, ma desumibili in modo univoco dall’ordinanza di rimessione, qualora tale atto faccia a essi chiaro, sia pure implicito, riferimento mediante il richiamo ai principi da questi enunciati. (Precedenti: S. 35/2021 - mass. 43688; S. 227/2010 - mass. 34776; S. 170/2008 - mass. 32490).

Massima n. 47092

L’art. 53 Cost. costituisce espressione specifica, in materia tributaria, del più generale principio di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. (Precedenti: S. 108/2023; S. 149/2021 - mass. 44031; S. 142 del 2014, n. 116 del 2013 - mass. 37111; S. 111/1997; O. 341/2000).

Massima n. 47093

Una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino i seguenti indefettibili requisiti: a) la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; b) la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; c) le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. (Precedenti: S. 80/ 2024 - mass. 46175; S. 182/2022; S. 128/2022 - mass. 44944; S. 27/2022; S. 149/2021 - mass. 44031; S. 263/2020 - mass. 43283; S. 167/2019 - mass. 40114; S. 89/2018 - mass. 40740; S. 269/2017 - mass. 41949; S. 236/2017 - mass. 42144)

Massima n. 47094

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, che prevede, per l’anno 2023, un meccanismo di “raffreddamento” della dinamica rivalutativa dei trattamenti pensionistici, riconoscendo integralmente la perequazione automatica per le pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS e accordando, invece, per quelle superiori, la rivalutazione in misura progressivamente decrescente – in percentuali comprese tra l’85 e il 32% – in relazione inversa rispetto all’importo del trattamento. Sotto un primo profilo, le questioni poggiano sull’erroneo presupposto della natura tributaria del meccanismo censurato, il quale, invece, non incide sul quantum della pensione già percepita – che viene, comunque, incrementato, seppure in percentuale più bassa rispetto al regime ordinario – mancando, pertanto, l’elemento indefettibile della decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; inoltre, lo scopo della disposizione censurata è quello di raggiungere economie in termini di minore spesa pensionistica e non di reperire risorse per finanziare altre spese pubbliche. L’esclusione della natura tributaria della fattispecie determina anche l’insussistenza della lesione del principio di eguaglianza tributaria. Il meccanismo descritto non realizza nemmeno una discriminazione tra pensionati, dal momento che non vanno esclusi dal suo ambito applicativo i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, né tra pensionati e lavoratori in attività, essendo previsti sistemi diversi di adeguamento alla dinamica inflazionistica degli emolumenti percepiti. Sotto il secondo profilo, le misure di “rallentamento” previste, pur costituendo l’ultimo anello di una catena di interventi analoghi, non violano i principi di ragionevolezza e di proporzionalità in quanto non possono considerarsi di natura eccezionale, con il corollario dell’irripetibilità nel tempo: soltanto la paralisi, ove ripetuta nel tempo, o la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo potrebbe, infatti, creare frizioni con gli artt. 3 e 38 Cost. Non può, invece, ipotizzarsi, di per sé, una consumazione del potere legislativo dovuta all’effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione dovendo il nuovo intervento risultare conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti. Si ribadisce, in ogni caso, l’invito, già rivolto al legislatore, affinché in futuro: a) si tenga conto degli effetti prodotti dalla disposizione nel regolare la portata di eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici, b) il regime ordinario venga interessato con estrema prudenza da cambiamenti improvvisi, incidenti in senso negativo sui comportamenti di spesa delle famiglie, nonché c) si adotti un approccio diversamente calibrato rispetto ai pensionati soggetti al sistema contributivo, caratterizzato dalla tendenziale corrispettività tra il montante la e misura del trattamento previdenziale liquidato. (Precedenti: S. 94/2025 - mass. 46848; S. 19/2025 - mass. 46652; S. 234/2020 - mass. 43231; S. 250/2017 - mass. 42099; S. 173/2016 - mass. 38977; S. 70/2015 - mass. 38331; S. 316/2010 - mass. 35006).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:

Ordinanza letta all'udienza del 21 ottobre 2025

ORDINANZA

Ritenuto che nel giudizio promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, iscritto al n. 76 del registro ordinanze 2025, ha chiesto di intervenire - con atto depositato il 26 maggio 2025 - il Procuratore generale della Corte dei conti, nella asserita qualità di titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio;

che tale qualità è affermata essenzialmente in forza delle previsioni di cui agli artt. 171 e 115 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che prevedono e disciplinano, rispettivamente, il potere del pubblico ministero, in materia pensionistica, di «ricorrere in via principale innanzi alle sezioni giurisdizionali d'appello» per i fini ivi indicati e la necessaria presenza del Procuratore generale nel giudizio dinanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale.

Considerato che, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, possono costituirsi i soli soggetti parti del giudizio a quo (art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), e sono ammessi a intervenire il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale (art. 4 delle Norme integrative);

che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale - che peraltro, nel caso di specie, si svolge in primo grado - è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative);

che, per costante orientamento di questa Corte, il Procuratore generale della Corte dei conti non può comunque ritenersi titolare di tale interesse qualificato, idoneo a legittimarne l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 59, n. 39 e n. 1 del 2024, le ultime due con allegate ordinanze lette alle udienze del 24 gennaio 2024 e del 21 novembre 2023), per la peculiarità della sua posizione ordinamentale e processuale;

che gli argomenti addotti dall'interveniente non inducono questa Corte a mutare il proprio orientamento.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non ammissibile l'intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti, spiegato nel presente giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna.

F.to: Giovanni Amoroso, Presidente

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze