Corte costituzionale
Sentenza n. 157/2025
Corte cost., sent. 30 ottobre 2025, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 157/2025
- Data di deposito
- 30 ottobre 2025
- Data di decisione
- 6 ottobre 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saverio Marini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:157
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46962
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP del Tribunale di Taranto in riferimento all’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale – dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale. L’ordinanza di rimessione motiva in modo generico sulla presunta maggiore gravità del favoreggiamento personale rispetto a quello reale – e quindi sulla manifesta irragionevolezza della scelta legislativa di sanzionare più severamente il secondo, escludendolo dalla messa alla prova – e non argomenta sugli elementi di somiglianza tra le due fattispecie, limitandosi a desumere l’ipotizzata disparità di trattamento dalla presunta maggiore idoneità del favoreggiamento personale a destabilizzare l’amministrazione della giustizia.
Massima n. 46963
Nella definizione dei limiti oggettivi (di pena o riferiti a specifici titoli di reato) entro i quali possono trovare applicazione gli istituti del diritto penale punitivo “non carcerario”, il legislatore gode di ampia discrezionalità, sempre che la scelta normativa non risulti manifestamente irragionevole, creando insostenibili disparità di trattamento. (Precedente: S. 139/2025 - mass. 46961).
Massima n. 46964
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Taranto in riferimento all’art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, e all’art. 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale. Le fattispecie poste a confronto presentano sostanziali differenze nella tipizzazione delle condotte e, pur collocate tutte tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia, sono preposte alla tutela di beni giuridici differenti: mentre, infatti, la falsa testimonianza e l’induzione a tacere o a mentire tutelano la correttezza delle decisioni giudiziali (sotto il profilo della genuinità della prova), il favoreggiamento reale mira ad assicurare l’eseguibilità della confisca del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto. Di qui, l’inidoneità dei tertia comparationis a fungere da termini di riferimento della denunciata disparità di trattamento. L’esclusione del favoreggiamento reale dalla messa alla prova non frusta, inoltre, la finalità specialpreventiva dell’istituto, che rispetto a reati come quello in esame, che non possono considerarsi di limitata offensività e ridotta pericolosità, non si presta ad assolvere alla funzione di risocializzazione del soggetto in modo più efficace di altri istituti anch’essi ispirati ad evitare la condanna ad una pena percepita come non proporzionata e quindi tale da non favorire la risocializzazione del condannato. (Precedenti: S. 90/2025 - mass. 46834; S. 146/2023 - mass. 45685; S. 120/2023 - mass. 45596; S. 223/2022 - mass. 45137; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 156/2020 - mass. 43414; S. 282/2010 - mass. 34928; S. 47/2010 - mass. 34335; S. 161/2009 - mass. 33451).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.), e all'art. 27, terzo comma, Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco Saverio MARINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze