Corte costituzionale

Sentenza n. 144/2025

Corte cost., sent. 7 ottobre 2025, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
144/2025
Data di deposito
7 ottobre 2025
Data di decisione
10 luglio 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonella Sciarrone Alibrandi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:144

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46967

È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 75 del 2017 che, nel prevedere per il dipendente pubblico illegittimamente licenziato, oltre alla tutela reintegratoria, il riconoscimento di un’indennità risarcitoria, la commisura all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità. Il rimettente erra nel ritenere che la base retributiva rilevante per l’indennità risarcitoria in esame si differenzi in ragione dell’emolumento di fine rapporto spettante in concreto al lavoratore; non rileva, invece, per la determinazione di detta indennità – che attiene a una fase patologica del rapporto di lavoro – l’eventuale mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell’IPS a quello del TFR, la quale è relativa, invece, alla fase fisiologica di chiusura di tale rapporto. Pertanto, la disposizione censurata – che persegue proprio il fine di armonizzare la disciplina del licenziamento del dipendente pubblico contrattualizzato illegittimamente licenziato – nel riferirsi al TFR, fornisce un parametro “astratto” per la liquidazione di un’unica indennità risarcitoria, di natura forfettaria – in quanto non abbisogna di prova in ordine alla quantificazione del danno – e per la quale è previsto il limite massimo di ventiquattro mensilità di retribuzione, con detrazione dell’aliunde perceptum.

Massima n. 46965

Spetta all’apprezzamento discrezionale del legislatore, in coerenza con il generale canone di ragionevolezza, delimitare la sfera di applicazione delle normative che si succedono nel tempo, né contrasta di per sé con il principio di eguaglianza il trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie in momenti diversi nel tempo. (Precedenti: S. 73/2024 - mass. 46123; S. 240/2019 - mass. 41641; S. 104/2018 - mass. 40767).

Massima n. 46966

Sia l’indennità premio di servizio (IPS), che rientra nel più generale trattamento di fine servizio (TFS), tipico del comparto pubblico, sia il trattamento di fine rapporto (TFR), che riguarda il settore privato e quello pubblico privatizzato, sono emolumenti che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell’uscita dalla vita lavorativa attiva. (Precedenti: S. 130/2023 - mass. 45599; S. 159/2019).Il fatto che a seguito della riforma del sistema pensionistico dei dipendenti pubblici e del progressivo processo di assimilazione del trattamento di fine servizio (TFS) a quello privatistico del trattamento di fine rapporto (TFR) i dipendenti pubblici godano di un duplice regime – rispettivamente il TFS e il TFR se assunti prima o dopo la data del 1° gennaio 2001 – è conseguenza del transito del rapporto di lavoro dal regime di diritto pubblico a quello di diritto privato e della gradualità che il legislatore ha ritenuto di imprimervi. (Precedenti: S. 244/2020; S. 244/2014 - mass. 38149).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'art. 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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