Corte costituzionale

Sentenza n. 134/2025

Corte cost., sent. 28 luglio 2025, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/2025
Data di deposito
28 luglio 2025
Data di decisione
15 luglio 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 1, legge della Regione Calabria n. 36 del 26 novembre 2024
  • art. 14, comma 2, legge della Regione Calabria n. 36 del 26 novembre 2024

Parametri

Massime

Massima n. 47008

Sono dichiarate inammissibili, per genericità della censura e difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 11 della legge n. 394 del 1991, dell’art. 14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, che rispettivamente vieta la realizzazione, nei parchi nazionali e nei parchi naturali con sede ricadente nel territorio calabrese, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici e prevede che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale, i medesimi impianti riducano la potenza. Quanto all’art. 117, primo comma, Cost., a fondamento della stessa il ricorrente evoca indistintamente l’intero corpo di quattro direttive europee, due delle quali peraltro abrogate, senza in alcun modo individuare le norme interposte, espressione del principio della massima diffusione delle energie rinnovabili, di cui lamenta la lesione. Quanto all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., il ricorrente non si confronta adeguatamente con le previsioni normative del parametro interposto, omettendo di chiarire perché il divieto di cui si discute nell’odierno giudizio ricadrebbe nella riserva di regolamento previsto dalla legge quadro e non potrebbe, quindi, essere stabilito anche dal piano per il parco. (Precedenti: S. 58/2023 - mass. 45398; S. 14/2018 - mass. 39757; S. 156/2016 - mass. 38948).

Massima n. 47009

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 14, comma 1, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, nella parte in cui dispone che «[è] vietata», nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione di impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anziché disporre che i suddetti parchi «costituiscono aree non idonee» alla realizzazione di questa tipologia di impianti. La disposizione impugnata dal Governo, prevedendo un limite di potenza per gli impianti alimentati da biomasse, in contesti in cui l’esigenza della protezione dell’habitat naturale è particolarmente forte, riconosce, come previsto anche dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), la criticità ambientale degli impianti termici a biomasse, che possono produrre effetti anche negativi sull’ambiente, non solo per le emissioni nell’atmosfera derivanti dalla combustione, ma anche a causa dell’imponente movimentazione di mezzi di trasporto delle medesime biomasse, in conflitto con beni quali l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, cui fa espresso riferimento il novellato art. 9 Cost.; tuttavia, essa viola i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Se, infatti, alla luce dell’evoluzione normativa nazionale alle regioni è accordato un ruolo nell’individuazione delle aree idonee e inidonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (impianti FER), il d.m. 21 giugno 2024, attuando l’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, stabilisce i nuovi principi e criteri omogenei per l’individuazione di tali aree. In questo nuovo quadro la inidoneità dell’area non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata, non potendo configurarsi come divieto preliminare. Pertanto, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, l’inidoneità indicata dalle regioni non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico, al fine di scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili. L’eventuale dissenso, in seno al successivo procedimento amministrativo, di una delle amministrazioni coinvolte potrebbe essere superato dal Consiglio dei ministri: dovendo, infatti, l’amministrazione procedente convocare una conferenza di servizi all’interno del procedimento autorizzatorio unico (ex art. 9 del d.lgs. n. 190 del 2024), ove non venga raggiunta un’intesa tra le amministrazioni partecipanti, l’ultima parola spetta al Consiglio dei ministri, che decide sull’opposizione stessa (ex art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990). Tale regime, applicato all’autorizzazione di centrali alimentate da biomasse di elevata potenza termica nei parchi naturali, vincola esplicitamente tutte le pubbliche autorità – compreso il Consiglio dei ministri – ad attivarsi in vista della efficace difesa dei beni tutelati dall’art. 9 Cost. (Precedenti: S. 125/2025 - mass. 46974; S. 28/2025 - mass. 46669; S. 105/2024 - mass. 46148; S. 27/2023 - mass. 45337; S. 221/2022 - mass. 45129; S. 216/2022 - mass. 45114; S. 121/2022 - mass. 44902; S. 77/2022 - mass. 44822; S. 286/2019 - mass. 40965).

Massima n. 47010

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost, l’art. 14, comma 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, che, relativamente agli impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici realizzati nei parchi nazionali e nei parchi naturali con sede ricadente nel territorio calabrese, prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima legge regionale riducano la potenza al di sotto di tale soglia. La disposizione impugnata dal Governo, traducendosi in un divieto assoluto di esercizio per gli impianti già esistenti che non adeguino la potenza generata al limite indicato entro sei mesi, viola non solo i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – da ultimo indicati dal d.m. 21 giugno 2024 –, ma anche la libera iniziativa economica privata e il legittimo affidamento, in quanto il carattere di legge provvedimento incide su una singola posizione giuridica attraendo nella sfera legislativa quanto normalmente affidato all’autorità amministrativa, non superando così lo stretto scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa. Nel caso in questione, infatti, data anche la brevità del termine richiesto per l’adeguamento alla riduzione di potenza, la norma impugnata non si giustifica adeguatamente rispetto non solo all’iniziativa economica della società autorizzata alla gestione dell’impianto, ma anche alla posizione dei lavoratori nello stesso occupati, non giustificandosi pertanto l’esercizio della pur ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nei rapporti di durata. (Precedenti: S. 36/2025 - mass. 46709; S. 186/2022 - mass. 45048; S. 182/2022 - mass. 44952; S. 49/2021 - mass. 43676; S. 116/2020 - mass. 43333; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 24/2018 - mass. 39814; S. 182/2017 - mass. 41812; S. 231/2014 - mass. 38123; S. 275/2013 - mass. 37459; S. 154/2013 - mass. 37169; S. 85/2013 - mass. 37050).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative), nella parte in cui dispone che «[è] vietata», nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione di impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anziché disporre che i suddetti parchi «costituiscono aree non idonee» alla realizzazione di questa tipologia di impianti;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024;

3) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024 promosse, in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:

Ordinanza letta all'udienza dell'8 luglio 2025

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato il 28 gennaio 2025 (reg. ric. n. 6 del 2025).

Rilevato che, con atto depositato il 10 marzo 2025, sono intervenuti nel giudizio il Consorzio legno valle del Mercure e il Consorzio agricolo forestale biomasse Calabria;

che i menzionati Consorzi, esercenti attività di approvvigionamento di biomasse per l'impianto denominato centrale del Mercure sito nel parco nazionale del Pollino, assumono di vantare un «interesse economico diretto e qualificato» a tutela del quale sarebbero legittimati a intervenire ad adiuvandum, rilevando che l'ammissibilità dell'intervento assicurerebbe loro l'esercizio del diritto di difesa e sarebbe conforme al principio di parità, avuto riguardo alla possibilità, riconosciuta ai soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, di depositare opinio;

che, con atto depositato il 10 marzo 2025, sono intervenuti in giudizio ad adiuvandum anche i Comuni di Laino Borgo, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Laino Castello, Lauria, Mormanno e Papasidero;

che i Comuni intervenienti espongono che la riduzione di potenza, al di sotto di 10 MWatt termini, imposta dall'impugnato art. 14, comma 2, produrrebbe l'effetto della chiusura del suddetto impianto, con la conseguente perdita «di centinaia di posti di lavoro», e aggiungono che trarrebbero beneficio dall'attività svolta dall'impianto medesimo, perché avrebbero sottoscritto con la società che lo gestisce un accordo in virtù del quale riceverebbero, a titolo di «compensazione e riequilibrio ambientale», ingenti somme utilizzate a favore delle rispettive comunità locali;

che da queste considerazioni discenderebbe, ad avviso dei menzionati Comuni, il loro «interesse qualificato» a intervenire nel presente giudizio;

che, con atto depositato, fuori termine, il 9 maggio 2025, è intervenuta ad opponendum l'Associazione forum ambientalista ODV;

che tale associazione deduce, a sostegno propria legittimazione a intervenire, di essere portatrice di un interesse diffuso - quello alla tutela ambientale - che potrebbe subire «un pregiudizio diretto e immediato in conseguenza dell'esito» dell'odierno giudizio.

Considerato che deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato dall'Associazione forum ambientalista, in ragione dell'assorbente profilo relativo alla tardività del deposito del relativo atto di intervento, effettuato oltre il termine previsto dagli artt. 4, comma 3, e 31, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 2017);

che, quanto agli altri interventi, questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudizio in via principale «si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi» (ex plurimis, sentenza n. 119 del 2024), né «di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione, salva l'ipotesi, in via del tutto eccezionale, in cui la legge impugnata incida specificamente sulla sfera di attribuzione costituzionale di altre regioni o province autonome» (ordinanza letta all'udienza 14 gennaio 2025 e allegata alla sentenza n. 28 del 2025; nello stesso senso, ordinanza letta all'udienza 12 novembre 2024 e allegata alla sentenza n. 192 del 2024);

che questa Corte ha altresì escluso che il ristretto confine entro cui è ammissibile l'intervento pregiudichi il diritto di difesa di soggetti i cui interessi possano essere incisi dall'esito del giudizio in via di azione, osservando che questo «non scaturisce da una controversia concreta rispetto alla quale possa configurarsi l'interesse di specifici soggetti, vertendo piuttosto sulla astratta conformità a Costituzione della legge impugnata» (ordinanza letta all'udienza del 9 aprile 2024 e allegata alla sentenza n. 119 del 2024);

che, pertanto, gli interventi devono essere dichiarati inammissibili.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi in giudizio dei Consorzi legno valle del Mercure e agricolo forestale biomasse Calabria, dei Comuni di Laino Borgo, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Laino Castello, Lauria, Mormanno e Papasidero, nonché dell'Associazione forum ambientalista ODV.

F.to: Giovanni Amoroso, Presidente

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze