Corte costituzionale

Sentenza n. 128/2025

Corte cost., sent. 24 luglio 2025, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/2025
Data di deposito
24 luglio 2025
Data di decisione
7 luglio 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Luciani
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:128

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46895

La giustizia riparativa non si configura come un procedimento speciale, incidentale o complementare al processo penale, ma come un programma di attività extraprocessuale, non procedimentale in senso processual-penalistico, né giurisdizionale, il cui esito positivo è valutabile dal giudice come “elemento di fatto” successivo al reato, a fini della commisurazione, attenuazione o sospensione della pena.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – dell’art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato contenga l’avviso della sua facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L’omessa previsione dell’avviso della facoltà di accedere alla giustizia riparativa nella sentenza di non doversi procedere pronunciata, ai sensi della disposizione censurata, nei confronti dell’imputato irreperibile non viola il principio di eguaglianza – rispetto all’avviso previsto, in favore dell’imputato reperibile, dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. – né il diritto di difesa, poiché, avendo la giustizia riparativa natura non di procedimento incidentale, ma di programma extraprocessuale, si è al di fuori del «procedimento» penale e quindi dell’ambito di applicazione dell’art. 24 Cost., anche nella dimensione dell’autodifesa. La scelta del legislatore, inoltre, non costituisce esercizio manifestamente irragionevole della discrezionalità spettantegli nella configurazione degli istituti processuali, considerando che l’avviso viene dato nel corso dell’intero procedimento penale in molteplici ipotesi e che, in assenza di termini perentori o scadenze, non è compromessa in alcun modo la facoltà dell’imputato di accedere alla giustizia riparativa. Infine, per la natura stessa della giustizia riparativa, nessuna comparazione è possibile con l’omessa previsione degli avvisi concernenti la facoltà di accedere a riti alternativi). (Precedenti: S. 19/2020 - mass. 41591; S. 201/2016 - mass. 39030; S. 17/2011 - mass. 35252; S. 229/2010 - mass. 34781; S. 50/2010 - mass. 34343; S. 221/2008 - mass. 32599; O. 141/2011 - mass. 35598; O. 43/2010 - mass. 34327; O. 134/2009 - mass. 33376; O. 67/2007 - mass. 31077).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 420-quater, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Grosseto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Massimo LUCIANI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze