Corte costituzionale
Sentenza n. 128/2025
Corte cost., sent. 24 luglio 2025, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/2025
- Data di deposito
- 24 luglio 2025
- Data di decisione
- 7 luglio 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Luciani
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:128
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 46895
La giustizia riparativa non si configura come un procedimento speciale, incidentale o complementare al processo penale, ma come un programma di attività extraprocessuale, non procedimentale in senso processual-penalistico, né giurisdizionale, il cui esito positivo è valutabile dal giudice come “elemento di fatto” successivo al reato, a fini della commisurazione, attenuazione o sospensione della pena.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – dell’art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato contenga l’avviso della sua facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L’omessa previsione dell’avviso della facoltà di accedere alla giustizia riparativa nella sentenza di non doversi procedere pronunciata, ai sensi della disposizione censurata, nei confronti dell’imputato irreperibile non viola il principio di eguaglianza – rispetto all’avviso previsto, in favore dell’imputato reperibile, dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. – né il diritto di difesa, poiché, avendo la giustizia riparativa natura non di procedimento incidentale, ma di programma extraprocessuale, si è al di fuori del «procedimento» penale e quindi dell’ambito di applicazione dell’art. 24 Cost., anche nella dimensione dell’autodifesa. La scelta del legislatore, inoltre, non costituisce esercizio manifestamente irragionevole della discrezionalità spettantegli nella configurazione degli istituti processuali, considerando che l’avviso viene dato nel corso dell’intero procedimento penale in molteplici ipotesi e che, in assenza di termini perentori o scadenze, non è compromessa in alcun modo la facoltà dell’imputato di accedere alla giustizia riparativa. Infine, per la natura stessa della giustizia riparativa, nessuna comparazione è possibile con l’omessa previsione degli avvisi concernenti la facoltà di accedere a riti alternativi). (Precedenti: S. 19/2020 - mass. 41591; S. 201/2016 - mass. 39030; S. 17/2011 - mass. 35252; S. 229/2010 - mass. 34781; S. 50/2010 - mass. 34343; S. 221/2008 - mass. 32599; O. 141/2011 - mass. 35598; O. 43/2010 - mass. 34327; O. 134/2009 - mass. 33376; O. 67/2007 - mass. 31077).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 420-quater, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Grosseto con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Massimo LUCIANI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze